Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decisione 05 giugno 2008

Convenzione dell’Aia sulla competenza, la legge applicabile, il
riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di
responsabilità genitoriale e le misure di protezione dei minori
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4688], del 19
ottobre 1996

Sentenza 24 marzo 1994, n.3327

Nel giudizio di cessazione degli effetti civili di un matrimonio
concordatario celebrato tra una cittadina italiana ed un cittadino
iraniano, diversamente che nel procedimento di separazione personale,
la legge sostanziale applicabile deve essere desunta dall’art. 17
disp. prel. cod. civ. poiché la relativa pronunzia viene ad incidere
sullo status coniugale. Nel giudizio di cessazione degli effetti
civili di un matrimonio concordatario celebrato tra una cittadina
italiana ed un cittadino iraniano non è applicabile la disposizione
di cui all’art. 1133 del cod. civ. iraniano secondo la quale
“l’uomo potrà divorziare dalla moglie ogniqualvolta lo vorrà”,
integrando una inemendabile violazione del principio di parità tra i
coniugi e ponendosi, conseguentemente, in aperto contrasto con i
principi di ordine pubblico, sia, internazionale, sia, interno.