Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 24 marzo 2018

"Il giudice tutelare
dott.ssa Michela Fenucci ritiene di sollevare questione di
legittimità costituzionale dell’art. 3 commi 4 e 5 della
legge 219/2017 nella parte in cui stabiliscono che
l’amministratore di sostegno, la cui nomina preveda
l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito
sanitario, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento,
possa rifiutare, senza l’autorizzazione del giudice tutelare, le
cure necessarie al mantenimento in vita dell’amministrato,
ritenendo le suddette disposizioni in violazione degli articoli 2, 3,
13, 32 della Costituzione"

Fonte del
documento: www.centrostudilivatino.it

Circolare 08 febbraio 2018, n.1/2018

Il Ministero dell’Interno (Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali – Direzione centrale per i servizi demografici) ha reso
note le prime indicazioni operative in materia di biotestamento,
specificando tra l'altro che:
"la legge non disciplina
l'istituzione di un nuovo registro dello stato civile […]
di talché l’ufficio, ricevuta la DAT, deve limitarsi a
registrare un ordinato elenco cronologico delle dichiarazioni
presentate, ed assicurare la loro adeguata conservazione in
conformità ai principi di riservatezza dei dati personali di
cui al d.lgs. 30/6/2003, n. 196.”

Legge 22 dicembre 2017, n.219

"Art. 4
Disposizioni anticipate di trattamento

1. Ogni persona
maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di
un'eventuale futura incapacita' di autodeterminarsi
e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle
conseguenze delle sue scelte, puo', attraverso le DAT,
esprimere le proprie volonta' in materia di trattamenti
sanitari, nonche' il consenso o il rifiuto rispetto ad
accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli
trattamenti sanitari. Indica altresi' una persona di
sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che
ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con
le strutture sanitarie.
2. Il fiduciario deve essere una
persona maggiorenne e capace di intendere e di volere.
L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene
attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che
e' allegato alle DAT. Al fiduciario e' rilasciata
una copia delle DAT. Il fiduciario puo' rinunciare alla
nomina con atto scritto, che e' comunicato al disponente.
3. L'incarico del fiduciario puo' essere revocato dal
disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalita'
previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.
4.
Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione
del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia
divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle
volonta' del disponente. In caso di necessita', il
giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di
sostegno, ai sensi del capo I del titolo XII del libro I del
codice civile.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 6
dell'articolo 1, il medico e' tenuto al rispetto delle
DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal
medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse
appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla
condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie
non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di
offrire concrete possibilita' di miglioramento
delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra il fiduciario
e il medico, si procede ai sensi del comma 5, dell'articolo
3.
6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata
consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio
dello stato civile del comune di residenza del disponente
medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro,
ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora
ricorrano i presupposti di cui al comma 7. Sono esenti
dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da
qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Nel caso in
cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT
possono essere espresse attraverso videoregistrazione o
dispositivi che consentano alla persona con disabilita' di
comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili,
modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui
ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla
revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti,
queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta
o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due
testimoni.
7. Le regioni che adottano modalita' telematiche
di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario
elettronico o altre modalita' informatiche di gestione dei
dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale
possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia
delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, e il loro
inserimento nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la
liberta' di scegliere se darne copia o indicare dove esse
siano reperibili.
8. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Ministero della
salute, le regioni e le aziende sanitarie provvedono a informare
della possibilita' di redigere le DAT in base alla presente
legge, anche attraverso i rispettivi siti internet."

Legge 15 marzo 2017, n.33

Dopo l’approvazione da parte del Senato, la legge 15 marzo 2017,
n. 33 «Delega recante norme relative al contrasto della
povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli
interventi e dei servizi sociali» è stata pubblicata in
G.U. 24 marzo 2017, n. 70.

Le deleghe. Il Governo ha ora
sei mesi di tempo per introdurre il cd. reddito di inclusione, una
misura nazionale di contrasto alla povertà, «intesa come
impossibilità di disporre dell’insieme dei beni e dei
servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso». In
particolare, il reddito di inclusione dovrà essere articolato
come in un beneficio economico e in una componente di servizi alla
persona. I beneficiari saranno individuati in base alla residenza
italiana, tenendo conto della condizione economica del nucleo
familiare e della prossimità alla soglia di riferimento per
l’individuazione della condizione di povertà.
Viene
inoltre previsto il riordino delle prestazioni di natura assistenziale
finalizzate al contrasto alla povertà, nonché il
rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi
sociali in modo da garantire livelli essenziali di prestazioni su
tutti il territorio nazionale.
I decreti legislativi di
attuazione della delega dovranno essere adottati entro sei mesi
dall’entrata in vigore della legge delega.

(Fonte:
www.dirittoegiustizia.it)

Rapporto 17 settembre 2004, n.A/59/366

In un Rapporto dell’ONU sulla libertà di religione e di convinzione,
la Francia è presa in considerazione, insieme ad altri 28 paesi. Per
la Francia oggetto di commenti è la recente legge sulla laicità che,
nella risposta del Governo francese, è descritta come “un système
fondé sur un concept de l’École publique où « la transmission du
savoir » et « la neutralité devait être préservée et l’égalité
entre les filles et les garçons absolument défendue »”.

Risoluzione 16 settembre 1998

Parlamento Europeo. Risoluzione su Islam e giornata europea di Averroè,16 settembre 1998. (Da “Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee” n. 313 del 12 ottobre 1998) Il Parlamento europeo, Visto l’articolo 148 del suo regolamento, Viste la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, Vista la […]

Sentenza 16 novembre 1993, n.340/1993

1. Este Tribunal sólo puede decidir respondiendo a las razones
por   las que los órganos judiciales vienen a dudar, en un caso
concreto, de la   conformidad con la Constitución de una norma con
rango de Ley (STC 126/1987) [F.J. 4].
2. No toda desigualdad de trato legislativo en la regulación de una
materia   entraña una vulneración del derecho fundamental a la
igualdad ante la Ley   del art. 14 C.E., sino únicamente aquellas
que introduzcan una diferencia de trato entre situaciones que puedan
considerarse sustancialmente iguales y   sin que posean una
justificación objetiva y razonable. Por lo que dicho   precepto
constitucional, en cuanto límite al propio legislador, veda la  
utilización de elementos de diferenciación que quepa calificar
de   arbitrarios o carentes de una justificación objetiva y
razonable. A lo que   cabe agregar que también es necesario, para
que la diferencia de trato sea   constitucionalmente lícita, que
las consecuencias jurídicas que se deriven   de tal diferenciación
sean proporcionadas a la finalidad perseguida por el   legislador,
de suerte que se eviten resultados excesivamente gravosos o  
desmedidos. Exigiendo el principio de igualdad, por tanto, no sólo
«que la   diferencia de trato resulte objetivamente justificada,
sino también que   supere un juicio de proporcionalidad en sede
constitucional sobre la   relación existente entre la medida
adoptada, el resultado producido y la  finalidad pretendida por el
legislador» (STC 110/1993) [F.J. 4].
3. Al determinar que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”,
cabe   estimar que el constituyente ha querido expresar, además,
que las   confesiones religiosas en ningún caso pueden trascender
los fines que les   son propios y ser equiparadas al Estado,
ocupando una igual posición   jurídica; pues como se ha dicho en
la STC 24/1982, el art. 16.3 C.E. «veda   cualquier tipo de
confusión entre funciones religiosas y funciones   estatales». Lo
que es especialmente relevante en relación con el art. 76.1  
L.A.U. dado que este precepto ha llevado a cabo precisamente una  
equiparación de la posición jurídica de la Iglesia con el Estado y
los otros entes de Derecho público en materia de arrendamientos
urbanos [F.J. 4].
4. La noción de «intereses generales» que incorpora el art. 103.1
C.E., que   también figura en otros preceptos constitucionales
limitativos de derechos   (así, en los arts. 33.3 y 128.1 y 2 C.E.)
constituye una habilitación  general para la intervención de las
distintas Administración públicas en   defensa de dichos
intereses, incluso cuando estos inciden sobre intereses  
particulares. De donde se sigue que la ley puede establecer la
legitimidad   de una actuación de las Administraciones públicas
distinta de la prevista en el régimen general de una materia
«exceptio salus publicae causa» siempre   que la misma sea
necesaria para servir los intereses generales [F.J. 5].
5. Es indudable que en el presente caso la contienda procesal ante el
Juez   civil ha de girar, exclusivamente, sobre el cumplimiento o
incumplimiento de los requisitos y trámites que la Ley de
Arrendamientos Urbanos establece en el art. 76. 1, «in fine», el
carácter jurídico público legalmente atribuido a la corporación
arrendadora y la existencia de la declaración ministerial de
necesidad de la ocupación (art. 76.2) y también, según
la doctrina mayoritaria, sobre los concernientes al orden de
selección de las viviendas y locales de negocios (arts. 64 y 72) y
a la obligación del arrendador de ocupar los desalojados dentro de
un determinado plazo (arts. 68.1 y 75.1) así como de no arrendarlos
o ceder su goce o uso a un tercero hasta transcurrido cierto tiempo
(arts. 68 y 75.2). Por consiguiente, pudiendo debatirse todas estas
cuestiones en el proceso, cuyo objeto y las   pretensiones que en
él cabe deducir se encuentran así legalmente   delimitadas,
únicamente respecto de estas cuestiones -y no de la excluida   «ex
lege» de la eventual controversia de las partes- se ha de predicar
la   exigencia constitucional derivada del art. 24.2 C.E. Por lo que
no cabe   estimar, en definitiva, el desequilibrio procesal
contrario al principio de   «igualdad de armas» que los órganos
judiciales promovientes de las   cuestiones y el Ministerio Fiscal
imputan al precepto aquí examinado en   relación con el mencionado
art. 24.2 C.E. [F.J. 5].
  La norma, contenuta nella Legge sugli Affitti Urbani, che dispone
la equiparazione della Chiesa cattolica agli enti di diritto pubblico
al fine di agevolare la rescissione del contratto di locazione, è
illegittima per contrasto con il principio costituzionale di
aconfessionalità dello Stato (art. 16, co. 3, CE). Invero,
l’enunciato per cui “nessuna confessione avrà carattere di
religione di stato”, impedisce che le confessioni religiose possano
trascendere i fini che sono loro propri ed essere equiparate allo
Stato o agli enti pubblici, non rilevando a tal fine il dovere
costituzionale di cooperazione del potere pubblico con la Chiesa
Cattolica e con le altre confessioni religiose.

Circolare 11 luglio 2000, n.2000-106

Ministère de l’Education Nationale. Circulaire du 11 juillet 2000: “Le règlement intérieur dens les EPLE”. C. n° 2000-106 du 11-7-2000. NOR : MENE0001707C RLR : 520-0 MEN – DESCO B4 et B6 – DAJ (Bulletin Officiel du ministère de l’Education Nationale et du ministère de la Recherche Spécial n°8 du 13 juillet 2000) Texte adressé […]

Sentenza 12 maggio 1995

La Corte Suprema, incaricata di controllare un progetto di legge
regolante il diritto all’informazione per i servizi relativi
all’interruzione volontaria di gravidanza disponibili al di fuori
dello Stato (Regulation of Information Bill – Services outside the
State for Termination of Pregnancies), dopo aver rilevato che tale
progetto di legge persegue lo scopo esclusivo di tutelare la libertà
di ricevere o di fornire informazioni indipendentemente dall’uso che
ne verrà fatto, ha stabilito che lo stesso non è di per sé né
contiene disposizioni volte a fornire indicazioni obiettive che non
promuovono in alcun modo la pratica dell’interruzione volontaria della
gravidanza, realizza il diritto dei cittadini di ricevere e di fornire
informazioni e non può essere considerato lesivo dei principi
costituzionali.