Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 04 novembre 1995, n.11515

Il quadro complessivo dell’ordinamento giuridico non consente di
ritenere che l’autonomia privata nei rapporti di massa sia soggetta al
vincolo della parità di trattamento.

Nell’ordinamento giuridico non sussiste un principio inderogabile di
parità di trattamento dei lavoratori dalla cui violazione discenda la
nullità del trattamento differenziato a parità di lavoro, sostituito
di diritto dal trattamento migliore, nè dagli art. 1175 e 1375 c.c.
può desumersi un obbligo contrattuale di praticare il trattamento
più vantaggioso a tutti i lavoratori che si trovino in una situazione
omologa a quella di coloro che fruiscono di una condizione di maggior
favore, semprechè la disparità di trattamento non scaturisca da una
delle ragioni di discriminazione specificamente vietate dalla legge.
Pertanto dall’insieme dei suddetti divieti specifici di
discriminazione emerge un principio generale secondo il quale non è
consentito riservare a taluni lavoratori trattamenti
ingiustificatamente non conformi ai complessivi assetti organizzativi
adottati dall’imprenditore per la gestione dei rapporti di lavoro
nell’azienda, sicchè, riflettendosi tali scelte gestionali in senso
modificativo sul contenuto del singolo contratto individuale di
lavoro, non può escludersi che quest’ultimo, interpretato secondo il
canone di buona fede alla stregua delle modifiche conseguenti alle
scelte gestionali anzidette, attribuisca al singolo lavoratore il
diritto di pretendere il trattamento più vantaggioso.

Non è possibile, nell’attuale ordinamento, configurare nei confronti
dei contratti collettivi un principio di parità di trattamento o di
ragionevolezza. (Nel caso di specie è stata giudicata legittima la
clausola del contratto collettivo per i dipendenti delle Ferrovie
dello Stato che riconosce come festiva soltanto per i lavoratori del
comune di Roma la giornata del 29 giugno).

Linee guida 14 agosto 1997

Direttive dettate dalla Presidenza Clinton per disciplinare le
modalità di esercizio della libertà religiosa nell’ambiente di
lavoro. Le linee guida si applicano al settore della pubblica
amministrazione e riguardano la libertà di espressione dei
lavoratori, il divieto di discriminazione, l’obbligo per i datori di
lavoro di predisporre aggiustamenti per agevolare i dipendenti
nell’esercizio del culto.

Legge regionale 21 marzo 2007, n.7

L.R. Puglia 21 marzo 2007, n. 7: “Norme per le politiche di genere e i servizi di conciliazione vita-lavoro in Puglia” (da BUR N. 43 del 26 marzo 2007) TITOLO I PRINCIPI E FINALITA’ ARTICOLO 1 (Principi) 1. La Regione Puglia opera affinché le proprie politiche e i relativi interventi di attuazione siano ispirati ai […]

Decreto legislativo 02 febbraio 2006, n.30

Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 30: “Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell’articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131” (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 32 del 8 febbraio 2006) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; Vista la legge 5 […]

Provvedimento 01 marzo 2007, n.13

Provvedimento generale n. 13 del 1 marzo 2007 – Trattamento di dati personali relativo all’utilizzo di strumenti elettronici da parte dei lavoratori (da Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2007) IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In data odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe […]

Decreto ministeriale 22 agosto 2006

Ministero dell’Interno. Decreto 22 agosto 2006: “Determinazione del calendario delle festività religiose ebraiche per l’anno 2007”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana” n. 217 del 18 settembre 2006). IL MINISTRO DELL’INTERNO Vista la legge 8 marzo 1989, n. 101, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle comunità ebraiche italiane» […]

Sentenza 26 aprile 2004

Regno Unito. High Court of Justice, Queens Bench Division, Administrative Court. Judgment 26 april 2004. (Case Nos: CO/ 4672/2003; CO/4670/2003; CO/4880/2003; CO/4943/2003; CO/4908/2003; CO/4895/2003) Judgement between The Queen on the application of (1) Amicus – MSF Section, (2) National Association of Teachers in Further and Higher Education, (3) UNISON (4) NASUWT (5) Public & Commercial […]

Sentenza 24 maggio 2006, n.05-1222

Il “Title VII of the Civil Rights Act of 1964” vieta la
discriminazione – specie nell’ambito del lavoro – ma introduce
eccezioni per le chiese ed organizzazioni confessionali, che possono
selezionare il personale in base alla religione o credenza. Questa
deroga permette alle chiese di mettere in atto trattamenti
differenziati fondati sulla religione; tuttavia resta valido anche per
le organizzazioni di tendenza il divieto di discriminazione fondata su
altri fattori. Nel caso di specie, quindi, è ammissibile una causa
sollevata contro una università cattolica per il licenziamento di una
“chaplain” universitaria di sesso femminile. Il licenziamento
sarebbe, infatti, motivato dal sesso della dipendente e non da ragioni
connesse alla religione ed alla dottrina seguita dall’università.
Inoltre la Corte si ritiene competente a giudicare di questo caso,
poiché non riguarda questioni dottrinali o di organizzazione interna
di una chiesa e non viola, quindi, il principio di laicità nè la
Establishment Clause (che esclude la giurisdizione del giudice civile
su questioni di diritto interno delle confessioni religiose).

Legge 13 luglio 1983, n.634

Legge 13 luglio 1983, n. 83: “Loi portant droits et obligations des fonctionnaires”(“Loi Le Pors”). Version consolidée au 3 août 2005. (Omissis) Chapitre II Garanties Article 6 (*) La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires. Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques […]