Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Interrogazione 11 settembre 2003, n.E-2704

Parlamento europeo. Interrogazione scritta E-2704 di Luigi Vinci alla Commissione: “Trasposizione della Direttiva 2000/78/CE del 27.11.2000 nella legislazione italiana”, 11 settembre 2003. Il Governo Italiano per adempiere all’obbligo di recepire le disposizioni della direttiva che stabilisce criteri per la parità di trattamento in materia d’occupazione e condizioni di lavoro, ha approvato lo scorso 3.7.2003 uno […]

Interrogazione 29 luglio 2003, n.E-2524

Parlamento europeo. Interrogazione scritta E-2524 di Maurizio Turco alla Commissione: “Violazione della libertà religiosa in Italia”, 29 luglio 2003. Premesso che il 15 luglio la Camera dei deputati della Repubblica italiana ha approvato la legge “Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado”; con […]

Sentenza 16 maggio 2002, n.13666

In relazione alla natura giuridica degli enti di assistenza e
beneficenza, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.
396 del 1988 – dichiarativa dell’illegittimità costituzionale
dell’art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nella parte in cui
non prevede che le Ipab regionali e infraregionali possano continuare
a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato,
qualora abbiano tuttora i requisiti di una istituzione privata – la
natura pubblica o privata di tali istituzioni deve essere accertata di
volta in volta, dall’autorità giudiziaria ordinaria,
indipendentemente dall’esito delle procedure amministrative
eventualmente esperite, facendo ricorso ai criteri indicati dal
D.P.C.M. 16 febbraio 1990; peraltro, affinchè possa essere
riconosciuta l’ispirazione religiosa di un ente di assistenza, che
costituisce – secondo quanto indicato dalla lettera c), dell’art. 1
terzo comma, di detto D.P.C.M. – una delle condizioni alternativamente
necessarie (accanto al carattere associativo e al carattere di
istituzione promossa ed amministrata da privati) perchè possa
riconoscersi natura di ente privato alla detta istituzione, occorre
che ricorrano l’elemento teleologico dell’azione amministrativa
dell’ente e il collegamento di esso con organismi confessionali,
mentre non hanno rilievo ostativo nè la circostanza che
l’istituzione operi con risorse prevalentemente comunali (essendo
l’origine laica dei finanziamenti pienamente compatibile con una
utilizzazione dei medesimi in modo corente con l’ispirazione
religiosa), nè il fatto che il consiglio di amministrazione
dell’Ente sia designato dal Consiglio comunale, nulla impedendo che
un organismo amministrativo non formato da religiosi obbedisca, nelle
sue determinazioni, ad un indirizzo religioso. (In applicazione di
tali principi, le Sezioni unite, all’esito dell’esame del relativo
statuto e delle circostanze valorizzate al riguardo dal giudice di
merito, hanno riconosciuto natura di ente privato alla Casa di
ospitalità per indigenti di San Cataldo, operante nella Regione
siciliana, ed hanno perciò dichiarato la giurisdizione del giudice
ordinario in ordine alle controversie concernenti rapporti di lavoro
con detto Ente).

Convenzione 26 giugno 1957, n.106

Organizzazione Internazionale del Lavoro. Convenzione n. 106 sul riposo settimanale nel commercio e negli uffici. Ginevra, 26 giugno 1957. (resa esecutiva in Italia con D.P.R. 23 ottobre 1961, n. 1660) (omissis) Articolo 6. 1) Tutti coloro ai quali si applica la presente convenzione avranno diritto, salvo le deroghe previste dagli articoli seguenti, a un periodo […]

Raccomandazione 19 giugno 1997, n.188

Conferenza internazionale del lavoro. Recommandation 19 juin 1997, n. 188 concernant les agences d’emploi privées. (Da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 26 del 2 febbraio 2000) (omissis) II. Protection des travailleurs (omissis) 9. Les agences d’emploi privées devraient se voir interdire, ou empêcher par d’autre moyens, de formuler ou de publier des annonces de […]

Convenzione 19 giugno 1997, n.181

Conferenza internazionale del lavoro. Convention 19 juin 1997, n. 181 concernant les agences d’emploi privées adoptée par la Conférence à sa quatre-vingt-cinquisième session. (Da “Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana” n. 26 del 2 febbraio 2000) (omissis) Article 5 1. Afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’accès à l’emploi et aux […]

Dichiarazione/i

Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e i suoi seguiti. Considerato che l’OIL è stata fondata nella convinzione che la giustizia sociale è essenziale ad una pace universale e durevole; Considerato che lo sviluppo economico è essenziale ma non sufficiente ad assicurare equità, progresso sociale e sradicamento della […]

Raccomandazione 28 giugno 1958, n.R111

Raccomandazione sulla discriminazione in materia di impego e nelle professioni del 28 giugno 1958. La Conferenza generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 4 giugno 1958 nella sua quarantaduesima sessione, Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla discriminazione in materia di […]

Sentenza 12 novembre 1996

L’articolo 5, secondo alinea, della direttiva 93/104/CE che prevede di
includere in linea di principio la domenica nel periodo di riposo
settimanale, pur lasciando in definitiva all’apprezzamento degli stati
membri la decisione in materia, tenendo conto in particolare della
diversità dei fattori culturali, etnici e religiosi operanti nei
differenti paesi, è tuttavia carente di giustificazione logica
perché non spiega in che cosa la domenica come giorno di riposo
settimanale, presenterebbe un legame più stretto con la salute e la
sicurezza dei lavoratori rispetto ad un altro giorno della settimana.
Per questi motivi è da accogliere la richiesta, avanzata in via
subordinata dal governo interessato, di annullare detta previsione,
che è isolabile dalle altre disposizioni della direttiva.

Sentenza 01 marzo 2002, n.3033

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la
controversia promossa, dal Fondo pensioni per il personale docente e
per i ricercatori dell’Università cattolica del Sacro Cuore (libera
università costituita ed operante ai sensi degli art. da 198 a 212
del testo unico di cui al r.d. 31 agosto 1933 n. 1592), nei confronti
di professore universitario collocato a riposo, per ottenere la
restituzione di somme pagate a titolo di pensione e ritenute non
dovute, atteso che tali prestazioni corrispondono a situazioni
soggettive che trovano titolo immediato e diretto nel cessato rapporto
di pubblico impiego, e non in un rapporto previdenziale; ed essendo,
d’altra parte, da escludere, nella specie, la giurisdizione della
Corte dei conti, considerato che le prestazioni pensionistiche in
questione sono erogate dal Fondo – ente dotato di personalità
giuridica e gestito dall’Università cattolica – senza onere a carico
dello Stato. (Principio espresso in relazione a fattispecie nella
quale il collocamento a riposo del professore universitario era
avvenuto anteriormente allo “ius superveniens” rappresentato dall’art.
29 del d.lg. n. 80 del 1998).