Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 07 novembre 2003, n.16774

L’attività didattica o sanitaria svolta dal religioso, nell’ambito
della propria Congregazione e quale componente di essa, secondo i voti
pronunciati, non costituisce prestazione di attività di lavoro
subordinato ai sensi dell’art. 2094 c.c., soggetta alle leggi dello
Stato italiano, bensì opera di evangelizzazione “religionis causa”
in adempimento dei fini della Congregazione stessa, regolata
esclusivamente dal diritto canonico; detta attività non legittima,
quindi, il religioso alla proposizione di domande dirette ad ottenere
emolumenti, che trovano la loro causa in un rapporto di lavoro
subordinato; né incide, al fine della ammissibilità di tali
richieste, che l’opera prestata abbia avuto luogo presso enti
gestiti direttamente dalla congregazione di appartenenza, svolgenti
attività imprenditoriali, rilevando unicamente la conformità delle
mansioni svolte ai compiti di pertinenza in forza dei voti
pronunciati. La fattispecie tipica del rapporto di lavoro subordinato
è infatti caratterizzata non solo dagli elementi della collaborazione
e della subordinazione, ma anche dell’onerosità e, pertanto, non
ricorre nel caso in cui una determinata attività, ancorché
oggettivamente configurabile quale prestazione di lavoro subordinato,
non sia eseguita con spirito di subordinazione né in vista di
adeguata retribuzione, ma “affectionis vel benevolentiae causa” o
in omaggio a principi di ordine morale o religioso. L’accertamento
della sussistenza o meno di cause oggettive e soggettive
giustificative della gratuità di prestazioni obiettivamente
lavorative – alla cui ammissibilità, rientrando nella sfera
dell’autonomia privata, non si oppone alcun principio di diritto
costituzionale o comune – è rimesso al giudice di merito.

Sentenza 20 maggio 2003, n.13380

Le parrocchie – ai sensi dell’articolo 4 della legge 20 maggio 1985 n.
222 – sono enti ecclesiastici riconosciuti con decreto del Ministro
dell’Interno, con effetto anche ai fini civilistici, a differenza
delle Chiese che – quali comunità ecclesiali – hanno invece rilievo
esclusivamente per il diritto canonico. L’elemento distintivo del
rapporto di lavoro subordinato è costituito dall’assoggettamento del
lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro,
con la conseguente limitazione della sua autonomia. Il relativo
accertamento, che spetta al giudice di merito ed è incensurabile in
Cassazione se congruamente e logicamente motivato, deve tener conto
della particolare natura del rapporto. (Nella specie, la S.C. ha
confermato la decisione di merito che aveva qualificato in termini di
lavoro subordinato di sacrista la prestazione svolta da una donna che
per anni aveva provveduto alla preparazione delle funzioni sacre
presso una parrocchia, alla custodia della chiesa e dei relativi
arredi, nonché alla sorveglianza della casa parrocchiale ed alla
vendita di libri nella libreria parrocchiale).

Sentenza 05 novembre 2003, n.16626

Nel caso di lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, con
riposo compensativo ricadente nella settimana successiva, ove il
lavoratore richieda, in relazione alle indicate modalità della
prestazione (oltre al compenso per lavoro festivo nel caso di
prestazione coincidente con la giornata di domenica) anche il
risarcimento del danno non patrimoniale, per usura psicofisica, ovvero
per la lesione del diritto alla salute o del diritto alla libera
esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana, è
tenuto ad allegare e provare il pregiudizio del suo diritto
fondamentale, nei suoi caratteri naturalistici e nella sua dipendenza
causale, dalla violazione dei diritti patrimoniali di cui all’art. 36
Costituzione, potendo assumere adeguata rilevanza, nell’ambito
specifico di detta prova (che può essere data in qualsiasi modo,
quindi anche attraverso presunzioni relative ed il fatto notorio), il
consenso dello stesso lavoratore a rendere la prestazione nel giorno
di riposo ed anzi la sua richiesta di prestare attività lavorativa
proprio in tale giorno.

Sentenza 27 agosto 2002, n.860/02

Non è configurabile un rapporto di lavoro subordinato nell’ipotesi in
cui il religioso svolga un’attività lavorativa (nella specie
didattica presso una scuola comunale) alle dipendenze dell’ordine o
congregazione di appartenenza nel rispetto dei voti pronunciati e
degli obblighi assunti.

Sentenza 08 marzo 1993, n.53

Una Congregazione religiosa senza fini di lucro non può essere
considerata impresa commerciale, per cui non ha diritto alla
fiscalizzazione degli oneri sociali ai sensi dell’art. 4 L. n.
638/1983.
Le prestazioni infermieristiche delle religiose presso gli ospedali e
le case di cura della Congregazione rientrano nella qualifica di
lavoro subordinato, al pari di quelle rese dalle infermiere laiche,
anche se la contribuzione è corrisposta prevalentemente in natura
(vitto e alloggio). Rileva, infatti, la causa del negozio posto in
essere, mentre gli scopi religiosi ed umanitari della Congregazione,
attenendo ai motivi del negozio, sono irrilevanti. Ne consegue
pertanto il relativo obbligo contributivo a carico della
Congregazione.