Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Contratto collettivo 06 novembre 2001

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i sacristi addetti al culto dipendenti da enti ecclesiastici 2002-2004. (Omissis) Art. 1 – Definizione. Ai fini della presente normativa, si definisce Sacrista il lavoratore in possesso di piena capacità lavorativa, che presta la sua opera nel luoghi sacri occupandosi del loro decoro: – preparazione e assistenza delle sacre […]

Sentenza 04 marzo 2004, n.4435

Al lavoratore è riconosciuto il diritto soggettivo di astenersi dal
lavoro in occasione delle festività infrasettimanali, relative a
ricorrenze sia civili che religiose, tra cui è espressamente compresa
la giornata del 15 agosto, celebrativa dell’Assunzione della Beata
Vergine Maria (ex art. 1, del D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 792). In
dette fattispecie, il lavoratore è pertanto legittimato ad astenersi
dalla prestazione lavorativa. Tuttavia, qualora – come nel caso di
specie – la contrattazione collettiva di categoria preveda, in ragione
della particolarità degli esercizi pubblici che possono svolgere la
loro attività anche nei giorni festivi, che la fruizione di tale
festività sia subordinata alle esigenze aziendali, il rapporto tra
norma legale e norma contrattuale deve comunque rispettare la
dicotomia regola-eccezione. La regola generale (di fonte legale) è
rappresentata dell’astensione dal lavoro; l’eccezione (di fonte
contrattuale collettiva) è quella dell’obbligo per il lavoratore di
effettuare la prestazione lavorativa anche nel giorno festivo. In tali
ipotesi, pertanto, l’esistenza di “esigenze aziendali”, prevista dalla
normativa contrattuale collettiva, costituisce il presupposto perché
dall’applicazione della regola si passi all’applicazione
dell’eccezione, cosicchè chi invoca la norma contrattuale, di
eccezione, per paralizzare la norma legale, di riconoscimento in
generale del diritto del lavoratore ad astenersi dalla prestazione
lavorativa, deve provarne i presupposti (nella fattispecie in esame,
il datore di lavoro non ha provveduto a provare la sussistenza delle
suddette esigenze aziendali).

Convenzione 02 febbraio 2005

Convenzione diocesana 2 febbraio 2005: “Convenzione per i sacristi della Diocesi di Milano”. (Avvocatura Curia di Milano) L’anno 2005 il giorno 2 del mese di febbraio in Milano, tra la Commissione delegata dei Parroci della Diocesi di Milano, composta da: Don Ferdinando Rivolta – Presidente, da Don Renato Aristide Mariani e da Mons. Silvano Motta, […]

Sentenza 16 febbraio 2004, n.2915

L’art. 23 bis del D.L. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito in legge 29
febbraio 1980 n. 33, stabilisce che agli istituti, enti, ospedali che
erogano prestazioni del servizio sanitario nazionale, anche in regime
convenzionale, si applica l’art. 7 della legge 11.6.1974 n. 252, il
quale prevede l’esonero dal pagamento dei contributi dovuti alla
Cassa Unica Assegni Familiari, ove detti enti non abbiano fine di
lucro ed assicurino un trattamento per carichi di famiglia non
inferiore a quello previsto per gli assegni familiari dal D.P.R. n.
797/1955.
Tale disposizione deve ritenersi operante anche relativamente a quegli
enti ecclesiastici, quali case di cura gestite da religiosi, che –
erogando dietro corrispettivo prestazioni assistenziali – realizzino
utili di gestione, laddove questi ultimi vengano destinati – secondo
quanto stabilito dallo statuto dell’ente stesso – al soddisfacimento
dei fini assistenziali e di beneficenza perseguiti.
Al riguardo occorre, dunque, sottolineare la differenza tra “avanzi di
gestione”, i quali non costituiscono “profitto”, bensì eventuale
superamento tra le “entrate” e le “uscite”, e “fine di lucro”.
L'”utile di gestione” delle case di cura predette costituisce,
infatti, non il fine della Congregazione, ma il mezzo per il
conseguimento delle finalità istituzionali dell’ente,
complessivamente considerato, che – a differenza del comune
imprenditore, il quale è libero di destinare i profitti della sua
attività economica a propria discrezione – deve necessariamente
impiegare tali “profitti” gestionali al soddisfacimento di quei fini
assistenziali e di beneficenza perseguiti, libero soltanto di graduare
le priorità di intervento in tale ambito istituzionale.

Regolamento 31 maggio 2000

Segreteria di Stato. Prima Sezione – Affari Generali. "Regolamento Generale del Vicariato di Roma", del 31 maggio 2000. (Omissis) A Sua Eminenza Reverendissima il Sig. Card. CAMILLO RUINI Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma Dal Vaticano, 31 maggio 2000 N. 475.137 Signor Cardinale, con lo stimato Foglio N. 39700 del 22 […]

Legge 23 luglio 1991, n.223

Legge 23 luglio 1991, n. 223: “Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro”. (Omissis) TITOLO I Norme in materia di integrazione salariale e di eccedenze di personale Capo I Norme in materia di integrazione […]

Contratto collettivo 17 maggio 2004

Agenzia per la rappresentanaza negoziale della Pubblica Amministrazione. “Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003”, del 17 maggio 2004. (da Supplemento Ordinario n. 109 alla “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 138 del 15 giugno 2004) […]

Sentenza 15 maggio 1998, n.465

I rapporti di lavoro con le Comunità ebraiche italiane, instaurati
precedentemente alla legge di recepimento dell’Intesa del 1989 e
successivamente proseguiti, sono qualificabili come rapporti di
diritto privato; la natura di persone giuridiche private di dette
Comunità emerge,infatti, dalla legge Legge n. 101 del 1989 e dalla
successiva sentenza della Corte Costituzionale n. 259 del 25 maggio
1990, la quale – in particolare – ha dichiarato l’illegittimità delle
norme del R.D. n. 1731 del 1930, attributive della natura di ente
pubblico non economico alle Comunità ebraiche italiane. Da ciò
consegue l’obbligo per queste ultime, relativamente ai rapporti di
lavoro subordinato in atto, quand’anche sorti precedentemente alla
suddetta intesa, di provvedere al versamento dei contributi al fondo
di previdenza dei lavoratori dipendenti.

Circolare Presidenza Consiglio Ministri 28 aprile 2004

Presidenza del Consiglio dei Ministri. Circolare 28 aprile 2004: “Disposizioni applicative, relative al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2004, di programmazione dei flussi di ingrsseo dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri dell’UE, nel territorio dello Stato per l’anno 2004” (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 150 del 29 giugno […]

Sentenza 05 gennaio 2001, n.97

Un istituto scolastico, gestito da una congregazione religiosa, può
assumere la natura di impresa industriale, e quindi usufruire degli
sgravi contributivi a favore delle imprese industriali operanti nel
Mezzogiorno, se svolge il servizio scolastico non per fini di
religione e di culto ma per fini di lucro – alla cui integrazione può
essere sufficiente l’idoneità almeno tendenziale dei ricavi a
perseguire il pareggio di bilancio – e con organizzazione degli
elementi personali e materiali necessari per il funzionamento del
servizio stesso.