Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 20 novembre 2008

L’obbligo di indossare una divisa, senza mostrare oggetti di
gioielleria né simboli religiosi, non costituisce una discriminazione
nei confronti di una dipendente che intenda indossare un crocifisso.
La ricorrente, hostess di British Airways, lamentava in particolare di
aver subito una discriminazione indiretta, poiché il divieto di
mostrare gioielli e simboli sulla divisa, applicato indistintamente a
tutti, le causava una situazione di svantaggio, impedendole di
indossare il crocifisso, mentre agli appartenenti ad altre religioni
era permesso l’uso di indumenti religiosi. In base all'”Employment
Equality Regulations (Religion or Belief) 2003″ una discriminazione
indiretta è dimostrata quando uno svantaggio sussiste non solo per il
ricorrente, ma anche per il gruppo confessionale di appartenenza. Nel
caso di specie, il regolamento aziendale sulle divise non causa un
“disparate impact” per tutti i dipendenti cristiani della British
Airways, ma solo uno svantaggio per la ricorrente: infatti, a
differenza dei simboli religiosi che debbono essere indossati
obbligatoriamente in base ai precetti confessionali, portare un
crocifisso non rappresenta un obbligo per tutti i cristiani, ma è
solo un’espressione personale del credo della ricorrente.

Sentenza 16 marzo 2001

Le refus de l’employeur en raison des conséquences sur le
fonctionnement de son entreprise, du comportement d’une vendeuse dont
la tête, le cou et une partie du visage étaient dissimulés par un
foulard, est justifié (ex art. 120-2 code du travail) par la nature
de la tâche à accomplir qui impose la neutralité ou à défaut la
discrétion dans l’expression des options personnelles face un large
public ayant des convictions variées. La restriction à la liberté
individuelle de la salariée, dans l’intérêt de l’entreprise,
limitée au seul foulard porté de façon ostentatoire ne constituant
pas une faute dans l’exercice du pouvoir de direction, est légitime.
Dans ces circonstances, le refus de la salariée de renoncer à une
coiffe selon des modalités en réalité non nécessaires au respect
de ses croyances, constitue une cause réelle et sérieuse de
licenciement.

Decisione 03 dicembre 1996

European Commission of Human Rights. Decision as to the admissibility of Application No. 24949/94: "Tuomo KONTTINEN against Finland" The European Commission of Human Rights sitting in private on 3 December 1996, the following members being present: Mr. S. TRECHSEL, President Mrs. G.H. THUNE Mrs. J. LIDDY MM. E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL […]

Decisione 09 marzo 1997

European Commission of Human Rights (First Chamber). Decision as to the admissibility of Application No. 29107/95: “Louise STEDMAN against the United Kingdom” The European Commission of Human Rights (First Chamber) sitting in private on 9 April 1997, the following members being present: Mrs. J. LIDDY, President MM. M.P. PELLONPÄÄ E. BUSUTTIL A. WEITZEL C.L. ROZAKIS […]

Sentenza 17 gennaio 2007

Corte di Appello di Milano. Sezione II Penale. Sentenza 17 gennaio 2007: “Reato di violenza sessuale ai danni del coniuge”. CORTE D’APPELLO DI MILANO – SECONDA SEZIONE PENALE Composta dai Signori: 1. Dott.ssa LA BRUNA Erminia – Presidente – 2. Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere Rel. – 3. Dott. SPINA Rosario – Consigliere […]

Sentenza 05 aprile 2003, n.5401

In materia di licenziamento del lavoratore subordinato, la disciplina
stabilita per le cosiddette “organizzazioni di tendenza” dall’art. 4,
legge n. 108 del 1990, che esclude l’operatività della tutela reale
stabilita dall’art. 18, legge n. 300 del 1970, è applicabile alle
associazioni che svolgano senza fini di lucro attività di natura
politica, sindacale, culturale, di istruzione, ovvero di religione,
non essendo necessario che dette attività presentino una
“caratterizzazione ideologica”, che pure può connotare alcune di
esse. (Nella specie, la Suprema Corte, cassando la sentenza di merito,
ha affermato che l’attività svolta dall’Associazione ricorrente –
Associazione italiana per l’assistenza agli spastici – di “natura
culturale” e consistente nella “promozione dello sviluppo della
cultura dell’handicap” è riconducibile alla previsione dell’art. 4,
legge n. 108 del 1990).

Sentenza 21 novembre 1991, n.12530

Gli istituti di istruzione non possono essere considerati, ai sensi e
per gli effetti di cui al combinato disposto degli art. 18 e 35 l. 20
maggio 1970 n. 300, come imprese industriali e commerciali e,
pertanto, ai loro dipendenti colpiti da illegittimo licenziamento non
spetta la tutela, così detta reale, stabilita da detta legge.
È assistito da giusta causa, ai sensi dell’art. 2119 c.c., il
licenziamento intimato da un istituto di istruzione religioso di
confessione cattolica ad un proprio insegnante laico, per avere questi
contratto matrimonio col rito civile e non con quello religioso,
fondato sull’indissolubilità del vincolo e sul suo carattere
sacramentale, stante l’irrimediabile contrasto fra tale comportamento
ed i principi e la finalità che improntano l’attività di
insegnamento caratterizzata dal suddetto orientamento confessionale –
nella specie, peraltro, oggetto di incondizionata adesione,
contrattualmente prestata dall’insegnante – ed attesa la necessità di
escludere la natura discriminatoria del recesso, in quanto siffatto
orientamento risulta costituzionalmente tutelato come valore etico
primario dai precetti in tema di libertà di insegnamento, assicurata
alle scuole confessionali, in genere, e cattolica in particolare ed
intesa anche come libertà dei genitori di scegliere per i propri
figli un tipo di istruzione concretamente ispirato ai dettami della
dottrina cristiana.
Nel caso di riforma in appello della sentenza pretorile che abbia
ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore
illegittimamente licenziato, le retribuzioni maturate fino al momento
di detta riforma, se già riscosse, restano irripetibili e, in
difetto, possono essere richieste in separato giudizio ai sensi
dell’art. 2126 c.c., mentre per il periodo successivo alla pronunzia
di appello, ricognitiva della legittimità del recesso, nessuna
retribuzione si rende più dovuta e, se corrisposta, una volta passata
in giudicato la pronunzia stessa, potrà essere oggetto di azione di
ripetizione.