Sentenza 26 febbraio 2008
La direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE, concernente
l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della
sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti,
puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai
sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), e,
in particolare, il divieto di licenziamento delle lavoratrici gestanti
di cui all’art. 10, punto 1, di tale direttiva non si intendono
riferiti a lavoratrice che si sottoponga a fecondazione in vitro
qualora, al momento della comunicazione del licenziamento, si sia già
in presenza di ovuli fecondati in vitro, ma questi non siano stati
ancora impiantati.