Ordinanza 03 giugno 2009
La kafala c.d. consesuale si realizza mediante l’accordo diretto tra
la famiglia di origine e quella di accoglienza, siglato davanti ad un
notaio e poi omologato dal giudice. Considerato che, nel nostro
ordinamento si ritiene ormai acquisito il principio della
equiparazione ai fini del ricongiungimento familiare della kafala di
diritto islamico con il modello di affidamento nazionale, resta da
stabilire se anche la kafala consensuale possa o meno avere la
medesima efficacia. Al riguardo, si deve rilevare come il
provvedimento, siglato davanti ad un notaio e poi omologato dal
giudice, debba ritenersi atto assimilabile all’affidamento ai fini che
qui interessano, producendo il medesimo effetto della kafala prevista
dall’ordinamento marocchino per i minori abbandonati e destinato a
cessare al compimento della maggiore età. Inoltre, quanto alla
ammissibilitò del collocamento extrafamiliare, in assenza di
condizioni di abbandono, non può non rilevarsi come l’interesse del
minore possa esssere più pienamente attuato anche in altro contesto,
soprattutto laddove si parli di un Paese che goda di maggiori svluppo
e benessere.