Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 22 luglio 2005, n.300

Corte costituzionale. Sentenza n. 300 del 22 luglio 2005: “Spazi di intervento delle regioni in materia di immigrazione e condizione giuridica degli stranieri”. LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Fernanda CONTRI; Giudici: Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, […]

Sentenza 24 febbraio 2003, n.2803

L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali è
consentito esclusivamente agli insegnanti riconosciuti idonei
dall’autorità ecclesiastica, nominati dall’autorità scolastica
d’intesa con essa (art. 9, comma 2, dell’Accordo di revisione del
Concordato lateranense, ratificato con legge n. 121 del 1985, e punto
5 del protocollo addizionale), con incarico annuale, che si intende
confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti;
nel regime contrattuale, di diritto privato, del relativo rapporto di
lavoro (d.lg. n. 165 del 2001), la sopravvenuta revoca dell’idoneità
all’insegnamento comporta l’impossibilità giuridica della prestazione
e la conseguente risoluzione del rapporto di lavoro ex art. 1463 c.c.,
in quanto, in considerazione del particolare “status” di questi
insegnanti – reclutati secondo un sistema sottratto alla disciplina
dell’art. 35, d.lg. n. 165 del 2001 – ad essi non possono essere
attribuiti compiti diversi da quello dell’insegnamento della
religione. Pertanto, la risoluzione del rapporto di lavoro determinata
dalla revoca da parte dell’autorità ecclesiastica dell’idoneità
all’insegnamento della religione non configura un caso di
licenziamento, neppure se tale revoca sia stata disposta in quanto
l’insegnante è nubile ed in stato di gravidanza, e, conseguentemente,
a detta fattispecie non è applicabile l’art. 2, legge n. 1204 del
1971, in tema di tutela delle lavoratrici madri.
Risulta, inoltre, manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale – sollevata in riferimento agli art. 3, 4,
7, 35 e 97 cost. – degli art. 5, comma 1, e 6, legge n. 824 del 1930,
della legge n. 121 del 1985, laddove dà esecuzione all’art. 9, numero
2, dell’Accordo di revisione del Concordato lateranense, e dell’art.
309, comma 2, d.lg. n. 297 del 1994, nella parte in cui, prevedendo
che la nomina degli insegnanti di religione deve essere effettuata in
favore di coloro che siano riconosciuti idonei dall’autorità
ecclesiastica, designati d’intesa con essa dall’autorità scolastica,
con incarico annuale, che si intende confermato qualora permangano le
condizioni ed i requisiti prescritti, fanno sì che la sopravvenuta
revoca dell’idoneità all’insegnamento determini l’impossibilità
giuridica della prestazione e la risoluzione del rapporto di lavoro ex
art. 1463 c.c., integrando in tal modo una fattispecie non
riconducibile al licenziamento, neppure qualora detta revoca sia
disposta per essere l’insegnante nubile ed in stato di gravidanza, con
conseguente inapplicabilità dell’art. 2, legge n. 1204 del 1971, in
tema di tutela delle lavoratrici madri.

Sentenza 13 luglio 2001, n.6408

Pur riconoscendo la necessità di una valutazione dell’attività
didattica svolta in istituti che perseguono le finalità delle scuole
statali, non per questo si deve affermare la piena equivalenza tra
insegnamenti nella scuola statale e in quella privata; le differenze
infatti permangono e sono ammesse dalla vigente normativa, salvo
qualche specifica eccezione (ex art. 76 legge n. 270 del 1982 per la
partecipazione alle speciali sessioni di esami ai fini abilitanti).
Ferma quindi la valutabilità dell’insegnamento prestato, appare
corretto radicare nel Ministero della pubblica Istruzione la
competenza a stabilire quali sono i titoli più idonei per accertare
le capacità professionali e culturali dei partecipanti in relazione
alle tipologie e caratteristiche del servizio prestato; relativamente
al servizio prestato presso scuole non statali legalmente riconosciute
è attribuito un punteggio inferiore rispetto al servizio prestato in
scuole statali.

Sentenza 21 maggio 2002, n.5804

L’attività di insegnamento resa, con il possesso dei prescritti
requisiti professionali, nell’ambito di un’istituzione di
volontariato, con connotazioni proprie del corrispondente insegnamento
nella scuola pubblica, deve reputarsi idonea a garantire
l’acquisizione di una vera e propria esperienza didattica. Inoltre,
secondo l’indirizzo interpretativo seguito dalla Sezione (decisione
n.1033/2002), dal mancato versamento dei contributi non può
desumersi, in via diretta ed immediata, altra conseguenza che non sia
l’inadempienza, da parte del datore di lavoro, agli obblighi
contributivi nascenti dal rapporto. Segnatamente, il mancato
versamento dei contributi può assumere soltanto il valore di una
presunzione semplice superabile con qualsiasi mezzo di prova e di
fatto, nel caso in esame, superata dalla certificazione di servizio
resa dalla direzione didattica e dall’approvazione della nomina
dell’insegnante interessata, da parte del competente Provveditore agli
studi, resa sulla previa considerazione del possesso, da parte
dell’interessata, dei requisiti professionali per la prestazione
dell’attività di insegnamento.

Sentenza 21 maggio 2002, n.4494

In considerazione dell’art. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica del 23 luglio 1998, n. 323, al servizio reso in scuole
statali va assimilato il servizio di insegnamento prestato nella
scuola materna nell’ambito di scuole autorizzate, col possesso di
tutti i requisiti.

Sentenza 21 maggio 2002, n.4423

Relativamente alla scuola materna, non è previsto in via
istituzionale l’insegnamento dell’educazione fisica, essendovi
un’unica insegnante di ruolo per gli orientamenti educativi propri di
tale tipo di scuola, con la conseguenza che l’insegnamento di tale
disciplina nella scuola materna, anche se deliberato dagli organi
direttivi delle singole scuole nell’ambito della potestà
discrezionale agli stessi riconosciuta, non può essere considerato
utile ai fini del raggiungimento del periodo di 360 giorni di
insegnamento previsto dall’art. 2 legge n. 124 del 1999, per la
partecipazione alle sessioni riservate di esami di abilitazione.

Sentenza 12 febbraio 2002, n.2517

Il carattere di norma eccezionale dell’art. 1 Decreto legge 19 giugno
1970, n. 370, convertito in Legge 26 luglio 1970, n. 576, che limita
il riconoscimento del servizio preruolo a quello prestato presso le
scuole statali e pareggiate comprese quelle all’estero, prevedendo
particolari benefici per taluni specifici rapporti, preclude
all’interprete di estendere l’ambito di applicazione di questa oltre i
casi espressamente previsti.

Sentenza 16 novembre 2001, n.2255

L’art. 2 del Decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito dalla
legge 20 agosto 2001, n. 333, laddove prevede la parificazione, a
partire dal 1° settembre 2000, dei servizi di insegnamento prestati
presso le scuole paritarie al servizio svolto nelle scuole statali,
conferma la tesi, posta a fondamento del decisum di prime cure,
dell’inesistenza, per il periodo previgente, di una norma ovvero di un
principio che imponesse la valutazione in termini identici del
servizio. Pertanto in assenza di un precetto legislativo di segno
opposto, la clausola limitativa del peso del servizio presso un
istituto privato, lungi dall’incidere sulla pari dignità degli
insegnamenti, costituisce il precipitato logico del differente sistema
di reclutamento, libero in ambito privato ed ispirato a criteri di
procedimentalizzazione in sede pubblica.

Sentenza 19 marzo 1999, n.897

Il beneficio dell’ammissione a sessioni riservate di esami per
l’abilitazione all’insegnamento nella scuola media, previsto dal d.l.
6 novembre 1989 n. 357, art. 28 bis, conv. in legge 27 dicembre 1989
n. 417, a vantaggio degli insegnanti delle scuole materne e secondarie
pareggiate o legalmente riconosciute, ha natura eccezionale e non
consente, pertanto, la sua estensione a categorie diverse di docenti
non espressamente menzionate. Inoltre, ai sensi dell’art. 28 bis l. 27
dicembre 1989 n. 417, per gli insegnanti non abilitati che abbiano
prestato servizio presso scuole pareggiate o legalmente riconosciute,
il servizio prestato nelle scuole statali è utilizzabile ai soli fini
del completamento dei 360 giorni prescritti per l’ammissione alle
sessioni riservate di esami di abilitazione, e non anche ai fini
dell’individuazione delle classi di abilitazione alle quali poter
partecipare, che sono solo quelle relative al servizio svolto presso
le predette scuole pareggiate o legalmente riconosciute. Pertanto al
fine della partecipazione alla sessione di abilitazione
all’insegnamento, riservata ai docenti di scuole pareggiate o
riconosciute, prevista dall’art. 28 bis del d.l. 6 novembre 1989 n.
357 conv. nella legge 27 dicembre 1989 n. 417, l’insegnamento prestato
in una scuola statale è utile per completare l’anzianità occorrente
per l’ammissione all’esame stesso ma non per individuare la classe di
abilitazione cui l’aspirante può partecipare.

Sentenza 28 gennaio 2002, n.10359

L’esonero dall’obbligo di assunzione dei lavoratori mediante l’ufficio
pubblico di collocamento, previsto dall’art. 11, comma 4, legge n. 264
del 1949 (come sostituito dall’art. 26 legge n. 56 del 1987) per le
amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici (tranne che per le
assunzioni di salariati senza espletamento di pubblico concorso), non
può essere applicato per le assunzioni, tramite procedura
concorsuale, degli insegnanti degli istituti scolastici privati
legalmente riconosciuti, posto che la “pubblicità” del concorso non
vale a trasformare la natura privata di tali datori di lavoro.