Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 07 ottobre 2002, n.423

È manifestamente infondata, in riferimento all’art. 33 comma 4 cost.,
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 legge 10
dicembre 1997 n. 425, il quale, disciplinando lo svolgimento degli
esami di idoneità alle varie classi dei corsi di studio nelle scuole
pareggiate o legalmente riconosciute, consente al candidato esterno di
presentarsi agli esami di idoneità solo per la classe immediatamente
superiore a quella successiva alla classe cui dà accesso il titolo di
licenza o promozione dal candidato stesso posseduto, cosi riservando
alle scuole non statali una disciplina deteriore rispetto a quella
delle scuole statali. La regola generale vigente in materia è,
infatti, quella che ammette la possibilità di abilitazione al salto
di classe per un solo anno, sia con riguardo ai candidati che sono
alunni frequentanti scuole statali o non statali pareggiate o
legalmente riconosciute, sia con riguardo ai candidati esterni che si
presentano per gli esami di idoneità presso istituti non statali,
pareggiati o riconosciuti, mentre è l’art. 193 comma 2 d.lg. 16
aprile 1994 n. 297, che deroga a tale quadro generale, consentendo ai
candidati privatisti di anticipare più di un anno scolastico, sia
pure nel rispetto della durata temporale del corso normale degli
studi, deroga che, per effetto della disposizione censurata, è non
irragionevolmente limitata dal legislatore – fino alla realizzazione
della piena parità tra scuole statali e scuole non statali,
subordinata alla idoneità di queste ultime, secondo quanto stabilito
dalla legge 10 marzo 2000 n. 62 per le scuole paritarie, ad adempiere
precise condizioni per il riconoscimento della piena parità – agli
esami di abilitazione sostenuti presso istituti o scuole statali.

Sentenza 07 dicembre 1976, n.5095/71

Cour européenne des Droits de l’Homme Arrêt 7.12.1957 En l’affaire Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen, Requêtes n° 5095/71,5920/72 et 5926/72. La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (“la Convention”) et aux articles 21 et 22 […]

Ordinanza 10 maggio 2002, n.178

È manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3 e 97 cost., la
q.l.c. dell’art. 2 comma 4 l. 3 maggio 1999 n. 124, il quale, ai fini
della maturazione del prescritto periodo di insegnamento occorrente
per l’ammissione alla sessione riservata per il conseguimento
dell’idoneità all’insegnamento nella scuola elementare, prende in
considerazione il solo servizio di insegnamento prestato nelle scuole
statali ovvero negli istituti e scuole secondarie legalmente
riconosciuti o pareggiati, ovvero nelle scuole materne autorizzate e
nelle scuole elementari parificate, senza menzionare le scuole
elementari autorizzate, in quanto non può considerarsi irragionevole,
nè contraria al buon andamento dell’amministrazione, la scelta del
legislatore di valutare diversamente il servizio effettuato dai
docenti presso le scuole elementari parificate rispetto a quello reso
nelle scuole elementari autorizzate, atteso il differente regime
giuridico delle due categorie di istituti, solo le scuole elementari
parificate essendo rette da un regime concessorio che le assimila ad
ogni effetto legale alle scuole elementari statali.

Ordinanza 13 dicembre 1996

Tribunale Amministrativo Regionale per La Sicilia. Sezione staccata di Catania. Ordinanza 13 dicembre 1996. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italina” n. 3, prima serie speciale, del 21 gennaio 1998) (Zingales; Campanella) IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza (omissis) Diritto 1. – I due ricorsi, attesa la connessione soggettiva ed oggettiva sussistente fra […]