Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 10 aprile 2018, n.31/2018

Il Tribunale
Costituzionale spagnolo ha rigettato il ricorso proposto da più
di cinquanta parlamentari socialisti avverso diverse disposizioni
della Ley Org
ánica 8/2013. Dopo aver chiarito che
un'educazione scolastica differenziata in ragione del sesso degli
alunni non costituisce un modello educativo di per sé
discriminatorio, la Corte ha ribadito che la possibilità di
avvalersi su base volontaria dell'insegnamento della religione
nelle scuole pubbliche non è in contrasto con la
neutralità dello Stato, ma è anzi una forma di esercizio
di quel diritto alla libertà religiosa necessariamente
garantito dal principio di laicità positiva che caratterizza il
sistema costituzionale spagnolo.

 
Si ringrazia per la segnalazione del documento la Professoressa
Adoración Castro Jover dell'Università del
País Vasco.

Istruzione 27 aprile 2018

"Per venire incontro alle nuove esigenze manifestate dai Motu
proprio Mitis Iudex Dominus Iesus[1] e Mitis et misericors Iesus[2],
circa la riforma dei processi canonici per le cause di dichiarazione
di nullità del matrimonio, la Congregazione per
l’Educazione Cattolica, nella sua competenza sulle Istituzioni
accademiche per gli studi ecclesiastici, emana questa Istruzione allo
scopo di incoraggiare e di fornire orientamenti per gli studi di
Diritto Canonico.

Essa incomincia, nel primo punto, con
uno sguardo all’attuale presenza delle istituzioni che si
occupano dell’insegnamento del Diritto Canonico nella Chiesa
universale, per mettere in evidenza le risorse e i punti critici e per
sottolineare l’importanza di garantire la qualità
accademica di queste istituzioni al servizio della Chiesa.

Nella prospettiva della riforma dei processi indicati dai Motu
proprio, il secondo punto individua, oltre alle figure già
previste dalle norme del Diritto Canonico, le nuove figure implicate
nella suddetta riforma.

Nel terzo punto, vengono proposti
alcuni possibili percorsi formativi per i vari livelli di competenza,
necessari a svolgere le diverse funzioni.

L’ultimo
punto dell’Istruzione contiene le norme indirizzate ai
rispettivi Gran Cancellieri e Autorità accademiche delle
Istituzioni di Diritto Canonico, delle Facoltà di Teologia e
delle Università Cattoliche.

La presente
Istruzione viene emanata dopo ampia consultazione e dopo aver
consultato, con esito positivo, il Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica."

Sentenza 08 novembre 2016, n.2813

Secondo la pronuncia, la separazione tra i sessi prevista per lo
svolgimento delle attività degli studenti non contrasterebbe
con la legislazione in materia di uguaglianza.
Nella scelta
adottata da una scuola privata confessionale di ispirazione islamica
non sarebbe infatti ravvisabile alcuna discriminazione.

Sentenza 29 agosto 2017, n.4100

«il "sostegno al
reddito" è un beneficio rivolto agli studenti residenti in
Lombardia che frequentano corsi a gestione ordinaria presso scuole
primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado,
statali e paritarie, che "non applicano" una retta di
iscrizione o frequenza. Tale beneficio viene erogato in dipendenza del
reddito riferibile secondo il parametro ISEE e oscilla tra un minimo
di 60 Euro ed un massimo di 290 Euro" ; tale beneficio fa parte
del sistema che mira a rimuovere gli ostacoli di ordine economico che
impedirebbero l'accesso e la libera scelta dei percorsi educativi
e non va confuso con il buono-scuola propriamente detto, connesso al
finanziamento di studenti che frequentano scuole ove si chiede una
retta, per lo più scuole paritarie, e dunque non può
essere limitato solo a tale ultimo tipo di studenti, poiché
avendo lo scopo di finanziare l'acquisto di testi e strumenti
scolastici, la sua corresponsione ai soli studenti delle scuole
paritarie creerebbe un evidente disparità di
trattamento"».

Sentenza 18 marzo 2016, n.3521

Laddove sussista conflitto dei genitori separati, sulla frequenza dei
figli tra scuola privata e scuola pubblica, se non esista, o non
persista, un’intesa tra i genitori a favore di qualsivoglia
istituto scolastico privato e non emergano evidenti controindicazioni
all’interesse del minore (in particolare riconducibili a sue
insite difficoltà di apprendimento, a particolari
fragilità di inserimento nel contesto dei coetanei, a esigenze
di coltivare studi in sintonia con la dotazione culturale o
l’estrazione nazionale dei genitori ecc.), la decisione
dell’Ufficio giudiziario – in sé sostitutiva di
quella della coppia genitoriale – non può che essere a
favore dell’istruzione pubblica, secondo i canoni
dall’ordinamento riconosciuti come idonei allo sviluppo
culturale di qualsiasi soggetto minore residente sul
territorio. Si è in particolare osservato (v. Tribunale
Milano, sez. IX, decreto 4 febbraio 2015, Pres., est. Gloria Servetti)
che, nell’ipotesi di conflitto tra i genitori in ordine
all’iscrizione dei minori a scuola, «preferenza e
prevalenza va data alle istituzione scolastiche pubbliche
poiché espressione primaria e diretta del sistema nazionale di
istruzione nonché esplicazione principale del diritto
costituzionale ex art. 33 comma II cost. Le altre istituzioni
scolastiche (paritarie, private in generale), pertanto, possono
incontrare il favore del giudice, nella risoluzione del conflitto,
solo là dove emergano elementi precisi e di dettaglio per
accertare un concreto interesse effettivo dei figli a frequentare una
scuola diversa da quella pubblica.

Risoluzione 09 settembre 2015

Parlamento Europeo. Risoluzione 9 settembre 2015: "Emancipazione delle ragazze attraverso l'istruzione nell'UE". Il Parlamento europeo, – vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, – vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, – visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del trattato sull'Unione europea, nonché l'articolo 8 del […]