Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Parere 19 luglio 1995, n.1582

L’esiguità del patrimonio dell’ente, fornito per intero dalla
sede centrale, e la ristretta attività facente capo all’ente
medesimo, esaurentesi nella rappresentanza dell’Istituto presso la
Santa Sede, non giustificano l’attribuzione di una separata
personalità giuridica.

Parere 05 aprile 1995, n.812

La giurisprudenza, in materia di istituti secolari, ritiene, benché
non espressamente considerati nella legge n. 222/85, possano essere
assimilati agli istituti religiosi per quanto riguarda il fine di
religione e di culto che si considera accertato a priori dal
legislatore, e pertanto possano ottenere, in presenza degli altri
requisiti richiesti (idoneo statuto e sufficiente patrimonio), il
riconoscimento della personalità giuridica. Nel caso di specie, va,
però, eliminata dallo statuto la distinzione dei ruoli fra “economia
generale” e “rappresentante legale”, che risultano avere attribuzioni
sostanzialmente sovrapponibili.