Sentenza 16 ottobre 2002, n.17096
L’attività didattica svolta dal religioso non alle dipendenze di
terzi, ma nell’ambito della propria congregazione e quale componente
di essa, secondo i voti pronunciati, non costituisce prestazione di
attività di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094, c.c.,
soggetta alle leggi dello Stato italiano, bensì opera di
evangelizzazione “religionis causa”, in adempimento dei fini della
congregazione stessa, regolata esclusivamente dal diritto canonico, e
quindi non legittima il religioso alla proposizione di domande dirette
ad ottenere emolumenti che trovano la loro causa in un rapporto di
lavoro subordinato. L’eccezione di illegittimità costituzionale di
questa interpretazione dell’art. 2094, c.c., sollevata in riferimento
agli art. 3 e 36, cost., è manifestamente infondata, sia in quanto
l’attività è resa in virtù di una libera scelta del religioso il
quale, attraverso i voti di obbedienza, di povertà e di diffusione
delle fede, accetta di svolgerla senza un corrispettivo economico, sia
in quanto il carattere di normale onerosità del rapporto di lavoro
non riguarda le prestazioni svolte all’interno della comunità
religiosa, sotto l’unico stimolo di principi morali, senza la tipica
subordinazione e senza prospettive di retribuzione.