Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 23 settembre 2013, n.T-658/13

Se interpone la acción de tutela en contra del Monasterio Santa
Clara de Copacabana para solicitar la protección de los
derechos fundamentales de la actora a la vida digna y al mínimo
vital, los que se consideran vulnerados por la comunidad religiosa al
decidir no reintegrarla al monasterio, luego de haber transcurrido
cuatro años de retiro, bajo el argumento de haber desatendido
sus votos de obediencia y pobreza. La actora es una persona de 65
años de edad, que padece diversos quebrantos de salud,
atraviesa por una difícil situación económica y
no tiene esperanzas de acceder a una pensión de vejez, toda vez
que al haber dedicado 42 años de su vida a la actividad
religiosa, omitió efectuar cotizaciones al sistema de seguridad
social. Se analiza la siguiente temática: 1º. Fundamentos
constitucionales para el reconocimiento de la autonomía de las
iglesias y confesiones religiosas para regir sus asuntos internos y
definir las relaciones con sus miembros. 2º. Los límites
constitucionales de dicha autonomía. 3º. El principio de
solidaridad como fundamento del deber de protección y
asistencia de las personas de la tercera edad y, 4º. El deber de
asistencia de las comunidades religiosas para con sus miembros. Se
concede el amparo solicitado y se imparte la orden de reintegro de la
accionante al monasterio accionado, quien deberá garantizarle
la asistencia y cuidado necesario para llevar una vida digna en
atención a su condición de adulto mayor.
[Fonte:http://www.corteconstitucional.gov.co].

Sentenza 26 febbraio 2009, n.1192

La costruzione di cappelle private, anche utilizzate da istituti
religiosi, è soggetta sia alle norme del diritto canonico sia a
quelle del diritto civile statale. In particolare, il canone 1241
stabilisce che le parrocchie e gli istituti religiosi possano avere un
cimitero proprio, così come le altre persone giuridiche o le
famiglie, purchè l’area a ciò destinata venga benedetta a giudizio
dell’Ordinario del luogo. Secondo l’ordinamento canonico, dunque,
anche gli istituti religiosi possono avere un cimitero proprio,
purchè sia garantita la sacralità del luogo, attraverso la
benedizione e la dedicazione. Tuttavia, se questo è l’ambito di
applicazione della disciplina dei cimiteri secondo il diritto
canonico, altro è il profilo della presenza dei cimiteri secondo il
diritto statale. Le leggi civili richiedono il rispetto di una serie
di prescrizioni, volte in primo luogo a garantire l’igiene e la
salubrità dei luoghi circostanti i cimiteri, pubblici o privati che
siano. In questo senso, dunque, anche i cimiteri privati di proprietà
di istituti religiosi debbono sottostare alle condizioni di salubrità
ed igiene stabilite dal regolamento di polizia mortuaria. Non esiste
quindi un conflitto fra le due normative, tale per cui una possa
escludere l’altra, bensì è consentito, nel rispetto dei principi
del diritto canonico, realizzare anche cimiteri privati, purchè ciò
avvenga con l’osservanza delle norme stabilite dal regolamento di
polizia mortuaria.

Sentenza 07 marzo 2006, n.872

E’ illegittimo il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di
soggiorno genericamente rilasciato ad una “religiosa” per “motivi di
studio”, nel caso di diversità tra il corso per il quale il visto è
stato originariamente rilasciato (nella fattispecie, presso
l’Istituto Domenicano di S. Caterina) e quello poi effettivamente
frequentato (presso un Istituto professionale tecnico).

Accordo 09 giugno 2005

“Accordo per la verifica dell’interesse culturale dei beni immobiliari di proprietà di enti ecclesiastici”, del 9 giugno 2005. MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLE MARCHE – CONFERENZA EPISCOPALE MARCHIGIANA ACCORDO PER LA VERIFICA DELL’INTERESSE CULTURALE DEI BENI IMMOBILIARI DI PROPRIETÀ DI ENTI ECCLESIASTICI. Visto […]

Sentenza 03 maggio 2004, n.617

Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che svolgano
un’attività diversa da quella di religione e di culto, quale
l’erogazione in regime di convenzione con il S.S.N. di prestazioni
sanitarie, risultano soggetti alle leggi dello Stato concernenti tali
attività e sottoposti al regime tributario previsto per le medesime,
oltre che tenuti agli adempimenti previsti per l’esercizio di
attività di natura commerciale (es. iscrizione nel registro delle
imprese). All’osservanza da parte di detti enti di alcune norme
dello Stato, che impongono obblighi ed adempimenti, anche di natura
fiscale, (versamento dell’I.R.P.E.G., registrazione delle
deliberazioni nel registro delle imprese, ecc.), previsti per le
società di azioni, non consegue tuttavia una totale equiparazione
degli stessi alle predette società, nè l’applicazione in via
analogica della normativa che disciplina le società di capitali.
Trattasi infatti di enti che, a prescindere dalla configurazione o
meno di un tertium genus, non possono certamente trovare collocazione
normativa nella disciplina dettata per le società per azioni,
essendone comunque diversi gli scopi, gli organismi costitutivi ed
infine le stesse autorità di controllo.

Resolución 30 maggio 1988

Dirección General de Tributos. Resolución de 30 de mayo de 1988 sobre criterios de la administración en la aplicacion de la orden del 29 de febrero de 1988. Tomada de: LÓPEZ-ALARCÓN, M. y SALCEDO HERNÁNDEZ, J. R. Legislación Eclesiástica del Estado Español. Promociones y Publicaciones Universitarias. S.A. Barcelona 1993. Página 459. La Orden de 29 […]

Resolución 14 marzo 1988

Dirección General de Tributos. Resolucion 14 marzo 1988. RESOLUCION DE 14 DE MARZO DE 1988, DE LA DIRECCION GENERAL DE TRIBUTOS, QUE CONTESTA A LA CONSULTA VINCULANTE SOBRE SI ESTAN SUJETAS A I. V. A. LAS ENTREGAS E IMPORTACIONES DE OBJETOS DESTINADOS AL CULTO. (B.O.E. NÚM. 71, DE 23 DE MARZO DE 1988) Visto el […]