Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 18 aprile 2002, n.14382

In via generale le norme e i principi di tutela operanti per i
rapporti di lavoro subordinato di diritto privato non trovano alcun
limite alla loro applicazione nella disciplina del rapporto del
personale degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che
esercitano l’attività ospedaliera e che sono classificati, ai fini
della loro inserzione nel servizio sanitario pubblico; questa loro
qualificazione, in assenza di disposizioni espresse in tal senso, non
comporta di per sè l’applicazione a tali rapporti dei principi
dell’ordinamento del personale ospedaliero pubblico, compreso quello
concernente la necessità di assunzione per pubblico concorso, e non
preclude, di conseguenza, l’operatività delle disposizioni dettate
dall’art. 2103 c.c. in tema di promozione automatica alla qualifica
superiore del dipendente per avvenuto esercizio di fatto delle
correlative mansioni, protratto per il lasso di tempo stabilito dalla
legge.

Legge regionale 09 dicembre 2002, n.20

Legge regionale 9 dicembre 2002, n. 20: “Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Puglia” n. 156 del 9 dicembre 2002, Supplemento) (Omissis) TITOLO II – NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO CAPO I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE, CONTENIMENTO E QUALIFICAZIONE DELLA SPESA SANITARIA ARTICOLO […]

Legge regionale 21 maggio 2002, n.7

Legge regionale 21 maggio 2002, n. 7: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002 — 2004”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Puglia” n. 61 del 21 maggio 2002, Supplemento) (Omissis) TITOLO II – NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO Capo I – Disposizioni in materia sanitaria ARTICOLO 23 (Anticipazioni agli IRCCS privati […]