Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 13 dicembre 2001, n.3027

Dopo l’emanazione del d.P.C.M. 16 febbraio 1990 (la cui legittimità
risulta sancita dalla sentenza n. 466 del 1990 Corte cost.), alle
istituzioni assistenziali regionali ed infraregionali deve essere
riconosciuta natura privatistica qualora ne risulti accertato,
alternativamente, il carattere associativo, quello di istituzione
promossa ed amministrata da privati, l’ispirazione religiosa, ovvero
qualora ricorrano, congiuntamente, le circostanze 1) che l’atto
costitutivo (o la tavola di fondazione) sia posto in essere da
privati; 2) che disposizioni statutarie prescrivano la designazione da
parte di associazioni o soggetti privati di una quota significativa
dei componenti dell’organo deliberante; 3) che il patrimonio risulti
prevalentemente costituito da beni risultanti dalla dotazione
originaria o dagli incrementi o trasformazioni della stessa, ovvero da
beni conseguiti in forza dello svolgimento dell’attività
istituzionale. Ne consegue che, nel caso di specie, all’Ospizio
“beneficio Madonna delle Grazie” di Galatina va riconosciuto il
carattere di istituzione di assistenza e beneficenza con personalità
giuridica di diritto privato, data la riconducibilità all’iniziativa
privata della sua nascita, della relativa disciplina e dei
finanziamenti ricevuti, così che le controversie inerenti ai rapporti
di lavoro con i dipendenti devono ritenersi devolute alla competenza
giurisdizionale dell’a.g.o.

Legge regionale 13 febbraio 2003, n.1

Legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1: “Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza operanti in Lombardia”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Lombardia” n. 7 del 13 febbraio 2003, Supplemento n. 1) TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 1 (Finalità, oggetto e ambito di applicazione) 1. La presente legge, in conformità agli […]

Legge regionale 03 agosto 2004, n.43

Legge regionale 3 agosto 2004, n. 43: “Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB “Istituto degli Innocenti di Firenze””. (da “Bollettino Ufficiale della regione Toscana” n. 32 del 13 agosto 2004) Il Consiglio Regionale ha approvato Il Presidente […]

Sentenza 16 maggio 2002, n.13666

In relazione alla natura giuridica degli enti di assistenza e
beneficenza, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.
396 del 1988 – dichiarativa dell’illegittimità costituzionale
dell’art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nella parte in cui
non prevede che le Ipab regionali e infraregionali possano continuare
a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato,
qualora abbiano tuttora i requisiti di una istituzione privata – la
natura pubblica o privata di tali istituzioni deve essere accertata di
volta in volta, dall’autorità giudiziaria ordinaria,
indipendentemente dall’esito delle procedure amministrative
eventualmente esperite, facendo ricorso ai criteri indicati dal
D.P.C.M. 16 febbraio 1990; peraltro, affinchè possa essere
riconosciuta l’ispirazione religiosa di un ente di assistenza, che
costituisce – secondo quanto indicato dalla lettera c), dell’art. 1
terzo comma, di detto D.P.C.M. – una delle condizioni alternativamente
necessarie (accanto al carattere associativo e al carattere di
istituzione promossa ed amministrata da privati) perchè possa
riconoscersi natura di ente privato alla detta istituzione, occorre
che ricorrano l’elemento teleologico dell’azione amministrativa
dell’ente e il collegamento di esso con organismi confessionali,
mentre non hanno rilievo ostativo nè la circostanza che
l’istituzione operi con risorse prevalentemente comunali (essendo
l’origine laica dei finanziamenti pienamente compatibile con una
utilizzazione dei medesimi in modo corente con l’ispirazione
religiosa), nè il fatto che il consiglio di amministrazione
dell’Ente sia designato dal Consiglio comunale, nulla impedendo che
un organismo amministrativo non formato da religiosi obbedisca, nelle
sue determinazioni, ad un indirizzo religioso. (In applicazione di
tali principi, le Sezioni unite, all’esito dell’esame del relativo
statuto e delle circostanze valorizzate al riguardo dal giudice di
merito, hanno riconosciuto natura di ente privato alla Casa di
ospitalità per indigenti di San Cataldo, operante nella Regione
siciliana, ed hanno perciò dichiarato la giurisdizione del giudice
ordinario in ordine alle controversie concernenti rapporti di lavoro
con detto Ente).