Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 21 dicembre 2004

Tribunale di Torino. Ordinanza 21 dicembre 2004, “Rischio di persecuzione connesso alle tendenze sessuali e divieto di espulsione di cittadino extracomunitario”. In OLIR: Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile. Sentenza 25 luglio 2007, n. 16417 ORDINANZA A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 24.11.2004; Il ricorrente denuncia l’illegittimità del decreto di espulsione per difetto di […]

Sentenza 13 aprile 2006, n.55170/00

L’articolo 9 della CEDU non implica che sia protetto qualsiasi atto
motivato dalla religione o dalla credenza; in particolare nell’ambito
del lavoro è lecito apporre limitazioni all’esercizio della libertà
religiosa, al fine di bilanciare le esigenze del lavoratore-fedele con
il rispetto delle condizioni contrattuali. (Nel caso di specie, non è
tutelata dall’art. 9 CEDU la decisione di un lavoratore che, senza
aver ottenuto un permesso, si era assentato dal lavoro per partecipare
ai riti previsti da una festività islamica).

Contratto 29 maggio 2000

Contratto provinciale dei lavoratori agricoli e florovivaisti della Provincia di Ragusa. (decorre dal 01/01/2000 e scade il 31/12/2003) Verbale di Riunione L’anno 2000 il giorno 29 del mese di maggio presso i locali dell’Unione Provinciale Agricoltori di Ragusa tra – l’Unione Provinciale Agricoltori rappresentata dal Direttore Dott. Simone Canepa e dal Presidente ing. Francesco Arone […]

Decreto 27 maggio 2007, n.07-158

Décret exécutif n° 07-158 du 10 Joumada El Oula 1428 correspondant au 27 mai 2007 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission nationale des cultes autres que musulman. (Journal Officiel de la République Algerienne n. 36, 3 juin 2007) Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de la […]

Legge 17 aprile 2006, n.06-09

Loi n° 06-09 du 18 Rabie El Aouel 1427, correspondant au 17 avril 2006, portant approbation de l’ordonnance n° 06-03 du 29 Moharram 1427, correspondant au 28 février 2006, fixant les conditions et règles d’exercice des cultes autres que musulman. (Journal Officiel de la République algérienne n. 27, 26 avril 2006) Le Président de la […]

Risoluzione 10 maggio 2007

Parlamento europeo. Risoluzione 10 maggio 2007: “Riforme nel mondo arabo: quale strategia per l’Unione europea?” Il Parlamento europeo, – visti gli orientamenti e le strategie della Commissione e del Consiglio nei confronti di vari paesi del mondo arabo, – vista la relazione interlocutoria sul partenariato strategico dell’Unione europea con la regione mediterranea e il Medio […]

Sentenza 01 marzo 2007, n.8879

Il porto di uno strumento da punta o da taglio atto a offendere è da
ritenere giustificato soltanto nel caso in cui la circostanza
legittimatrice rivesta carattere di attualità rispetto al momento
dell’accertamento della condotta altrimenti vietata.

Sentenza 04 aprile 2007, n.14102

Nel nostro ordinamento il delitto di sottrazione di persona incapace,
di cui all’art. 574 c.p., è configurabile anche da parte di un
genitore nei confronti dell’altro, dal momento che entrambi sono
contitolari dei poteri-doveri disciplinati dall’art. 316 c.c.. In
particolare, tale norma punisce, con la stessa pena edittale, tanto la
“sottrazione” del minore degli anni quattordici alla potestà dei
genitori, quanto una “specie” della sottrazione stessa e cioè la
“ritenzione” del minore contro la volontà dei genitori, che si
realizza con il ritenere indebitamente il minore che si trova nella
disponibilità dell’agente per una causa lecita. Alla luce di queste
premesse normative, la condotta di un genitore che faccia ritorno in
Italia, lasciando la figlia minore nel proprio paese di origine, al
fine di educarla secondo i principi dell’Islam, impone al giudice di
merito di soffermarsi sui profili soggettivi di tale condotta, per
comprendere se questa scelta possa essere considerata espressione di
un progetto di globale “sottrazione” della minore alla cura ed alla
vigilanza dell’altro genitore. Questa sorta di unilaterale
“appropriazione” della figlia, appare infatti culturalmente
inconcepibile, oltre che penalmente illecita, nel quadro del nostro
ordinamento che ai genitori assegna un potere-dovere di cura
complessiva dei propri figli e non una unilaterale ed illimitata
disponibilità del loro destino. Tale appropriazione, infatti, risulta
lesiva tanto dei diritti della madre (che non può vedere annullato il
suo naturale rapporto affettivo con la propria figlia e, come
contitolare della potestà, non può essere esclusa dalle decisioni
che la riguardano), quanto del diritto della figlia minore a vivere
secondo indicazioni e determinazioni elaborate di comune accordo da
“entrambi” i genitori, secondo il dettato e con le garanzie di scelte
equilibrate previste, in caso di contrasti tra i genitori, dall’art.
316 c.c..

Sentenza 05 aprile 2007

Il rifiuto di registrare un’organizzazione religiosa comporta una
violazione sia dell’art. 11 (libertà di associazione), sia dell’art.
9 (libertà di religione) della Convenzione europea per la
Salvaguardia dei diritti umani (CEDU), in quanto la mancanza di una
registrazione può impedire all’associazione il libero esercizio di
una serie di attività connesse con la pratica religiosa. La pubblica
amministrazione nel procedere alla registrazione di un’associazione
religiosa deve assumere un atteggiamento neutrale ed applicare
eventuali restrizioni solo se si tratta di misure prescritte dalla
legge, appropriate e necessarie per la salvaguardia dell’ordine e
della morale pubblica in una società democratica (nel caso di specie,
il governo russo aveva più volte rifiutato la registrazione della
Chiesa di Scientology, in alcuni casi senza fornire alcuna
motivazione, in altri casi sulla base di una valutazione discrezionale
dell’attività dell’organizzazione religiosa oppure per la presunta
mancanza di requisiti per la registrazione, non previsti dalla legge).