Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Protocollo 12 settembre 2002

Protocollo sul modo d’iscrizione delle persone giuridiche della Chiesa Cattolica, 12 settembre 2002. Art. 1 Con il presente Protocollo, presso il Ministero competente per gli affari amministrativi generali (in seguito: Ministero), si stabilisce il Registro delle persone giuridiche della Chiesa Cattolica nella Repubblica di Croazia (in seguito: Registro), si determina il modo ell’iscrizione e i […]

Protocollo di intesa 30 dicembre 2004

Protocollo di intesa tra il Comune di Colle di Val D’Elsa e l’Associazione “Comunità dei Musulmani di Siena e Provincia” con sede in Colle di Val d’Elsa Il Comune di Colle di Val d’Elsa e l’Associazione “Comunità dei Musulmani di Siena e Provincia” con sede in Colle di Val d’Elsa, CONSIDERATO che la Costituzione riconosce […]

Sentenza 15 febbraio 2001, n.46

Tribunal Constitucional. Sentencia n. 46 de 15 de febrero de 2001. El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Pedro Cruz Villalón, Presidente, don Carles Viver Pi-Sunyer, don Rafael de Mendizábal Allende, don Julio Diego González Campos, don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, don Tomás S. Vives Antón, don Pablo García Manzano, don Pablo […]

Sentenza 14 giugno 1996

La Direzione Generale degli Affari Religiosi al momento della
iscrizione delle Entità Religiose nel corrispondente registro
legittimamente non si limita a verificarne i requisiti formali ma ne
accerta i presupposti sostanziali relativi alle finalità
effettivamente perseguite ed al rispetto dei limiti della salvaguardia
della sicurezza, della salute e della moralità pubblica. L’iscrizione
nel registro delle Entità Religiose in quanto comporta l’attribuzione
ad esse di un regime giuridico differenziato non riveste la medesima
qualifica dell’iscrizione nel registro delle Associazioni di Diritto
Comune, che produce unicamente effetti di pubblicità; pertanto, non
vale, nella prima ipotesi, il principio della presunzione, al momento
della iscrizione, di conformità dei fini formalmente dichiarati con
quelli effettivamente praticati.

Sentenza 01 marzo 1994

In relazione alla iscrizione delle associazioni religiose nel Registro
delle “Entità Religiose”, la sussistenza dei requisiti necessari, di
cui al Real Decreto nº 142/1981 (art. 3, comma 2), tra i quali i
“fini religiosi”, deve essere oggetto di valutazione autonoma da parte
del Ministero di Giustizia, rispetto a quanto certificato dalla
corrispondente Chiesa o confessione. In relazione alla iscrizione
delle associazioni religiose nel Registro delle “Entità Religiose”,
dallo statuto della fondazione “Patronato Social Escolar de Obreras”
si evince che esso ha la finalità essenziale di costituire un Centro
docente della Chiesa cattolica, il cui oggetto è l’insegnamento,
benché accompagnato da una solida formazione religiosa, e pertanto è
escluso il requisito necessario dei “fini religiosi”, per il quale si
intende la finalità di riunire in gruppo soggetti che partecipino
della medesima credenza divina, predichino quella dottrina, pratichino
il culto di essa e, nel caso di fondazione, destinino la massa dei
beni a tali finalità. In relazione alla iscrizione delle associazioni
religiose nel Registro delle l’Entità Religiose”, il requisito
richiesto dei “fini religiosi” non viola l’Accordo tra Stato
Spagnolo e S. Sede, 3 gennaio 1979 (ratificato il 4 dicembre dello
stesso anno), dal momento che il punto terzo del comma 4) dell’art.
I stabilisce che le associazioni e altre entità o fondazioni
religiose erette canonicamente possono acquistare la personalità
giuridica civile secondo quanto disposto dall’Ordinamento dello
Stato, mediante la iscrizione nel Registro corrispondente, allorché
siano certificati i requisiti necessari, di cui al Real Decreto nº
142/1981; a tale disciplina, rinvia altresì il Real Decreto nº
589/1984, cui detto requisito non è contrario.

Parere 15 marzo 1995, n.670

Il riconoscimento delle persone giuridiche di diritto canonico
comporta un ambito di apprezzamento, da parte dell’autorità
statale, più ristretto rispetto a quello concernente gli altri enti
morali. Le attività di carattere assistenziale, strumentali rispetto
ai fini di religione e di culto, sono soggette al nuovo regime di
pubblicità previsto per le persone giuridiche di diritto canonico
civilmente riconosciute, che si realizza mediante l’iscrizione
nell’apposito registro.

Parere 18 maggio 1994, n.1318

É sospeso il rilascio del parere avente ad oggetto l’autorizzazione
ad alienare un immobile di proprietà di un ente di culto diverso dal
cattolico, in attesa che l’amministrazione richiedente faccia
pervenire lo statuto dell’ente suddetto, l’estratto dello stato
patrimoniale e il certificato del competente tribunale riguardante
l’iscrizione dell’ente medesimo nel registro delle persone
giuridiche.

Parere 26 maggio 1994, n.1307

É sospeso il rilascio del parere avente ad oggetto l’autorizzazione
ad accettare una donazione disposta in favore di un ente di culto
diverso dal cattolico, essendo necessario acquisire l’estratto dello
stato patrimoniale dell’ente, il certificato del competente
tribunale riguardante l’iscrizione dell’ente suddetto nel registro
delle persone giuridiche, l’atto costitutivo o statuto dell’ente
medesimo.

Parere 02 giugno 1993, n.627

Il riconoscimento delle entità dotate di personalità giuridica
canonica comporta per l’amministrazione statale un ambito di
apprezzamento più ristretto di quello concernente gli altri
istituendi enti morali. Importanza essenziale riveste il nuovo regime
di pubblicità a mezzo registrazione delle norme di funzionamento e
dei poteri degli organi di rappresentanza dell’ente.
L’acquisizione e la valutazione positiva di tali elementi, assieme a
quelli relativi agli aspetti patrimoniali, giustificano, nel caso di
specie, la concessione del riconoscimento anche della personalità
giuridica civile.

Sentenza 02 febbraio 1993, n.79

Poiché il diritto di servitù di legnatico gravante sulla “Foresta di
Tarvisio” di proprietà del Fondo edifici di culto risulta
regolarmente trasformato in una servitù prediale, di natura
privatistica, disciplinata dal codice civile, con conseguente
cessazione del precedente carattere collettivo del godimento, deve
disporsi l’intavolazione della cancellazione dell’iscrizione del
diritto di servitú di legnatico come “inalienabile, indivisibile e
vincolato alle attività agro-silvo-pastorali e connesse”, e
conseguentemente deve dichiararsi valido ed efficace il contratto di
affrancazione della servitù concluso fra i proprietari del fondo
dominante e di quello servente.