Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 11 luglio 2001, n.9382

Le controversie in materia di iscrizione degli enti ecclesiastici
nell’apposito registro delle persone giuridiche – iscrizione ammessa,
ex art. 1, 5 e 6 della legge n. 222 del 1985 e 15 del d.P.R. n. 33 del
1987, per gli enti già riconosciuti o che ottengano il riconoscimento
con decreto del Presidente della Repubblica, ovvero per quelli che
producano un attestato del Ministero dell’interno dal quale risulti il
possesso della personalità giuridica civile in epoca anteriore al 7
giugno 1929 – sono devolute alla cognizione del giudice ordinario,
atteso che la detta attestazione ministeriale (sulla quale sia, in
ipotesi, insorto dibattito), non esprimendo apprezzamenti di
opportunità o valutazioni circa la compatibilità della richiesta
dell’interessato con esigenze di ordine generale, si esaurisce nella
mera certificazione di fatti giuridicamente rilevanti con consistenza
esclusivamente ricognitiva, ed è, pertanto, del tutto inidonea a
degradare od affievolire le posizioni di diritto soggettivo dell’ente
istante o di terzi.