Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Circolare ministeriale 30 dicembre 2010, n.101

8. Insegnamento della religione cattolica e attività alternative
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica viene esercitata dai genitori (o dagli studenti
negli istituti di istruzione secondaria superiore), al momento
dell’iscrizione, mediante la compilazione di apposita richiesta,
secondo il modello E allegato. La scelta ha valore per l’intero
corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista
l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale
scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni.
La scelta relativa alle attività alternative all’insegnamento della
religione cattolica trova concreta attuazione attraverso le diverse
opzioni possibili:
 attività didattiche e formative;
 attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di
personale docente;
 libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza
assistenza di personale docente (per studenti delle superiori);
 non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della
religione cattolica.
La scelta specifica di attività alternative è operata mediante il
relativo modello F allegato. Si ricorda che tale allegato deve essere
compilato, da parte degli interessati, entro i tempi di avvio delle
attività didattiche, in attuazione della programmazione di inizio
d’anno da parte degli organi collegiali.

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ALLEGATI

Allegato scheda E – Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere
se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione
cattolica [/areetematiche/documenti/documents/scheda_e.pdf]
Allegato scheda F – Modulo integrativo per le scelte degli alunni che
non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica
[/areetematiche/documenti/documents/scheda_f.pdf]

Ordinanza 27 gennaio 2010, n.1625

Le controversie riguardo al provvedimento di cancellazione (o al
rifiuto di iscrizione) dall’Anagrafe delle Onlus, di competenza
dell’Agenzia delle entrate, deve ritenersi attribuite al giudice
tributario, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992, avendo ad
oggetto un atto di revoca (o diniego) di agevolazioni (art. 19, lett.
h, del D.Lgs. n. 546/1992).

Risoluzione 05 marzo 2010, n.16/E

Agenzia delle Entrate. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Risoluzione 5 marzo 2010, n.16/E: “Corte di cassazione, sezioni unite, n. 1625 del 27 gennaio 2010 – Provvedimento di diniego di iscrizione e di cancellazione dall’anagrafe unica delle ONLUS – Giurisdizione tributaria”.   Con sentenza n. 1625 del 27 gennaio 2010 le sezioni unite della Corte […]

Nota 02 marzo 2010

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Dipartimento per l’Istruzione. Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica. Nota 2 marzo 2010:  "Anno scolastico 2010/2011 – iscrizioni alle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione – C.M. n. 4 del 15 gennaio 2010". (omissis) Nella C.M. n. 4 del 15 gennaio 2010 è scritto (sub […]

Nota 21 gennaio 2010, n.427

Nota 21 gennaio 2010, n. 427: "CM n. 4/2010. Attività alternative all’insegnamento della religione cattolica. Chiarimenti". Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica In relazione a quesiti pervenuti, si conferma che, come negli scorsi anni, l’Allegato D della CM n. 4 del 15 […]