Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 11 febbraio 1994

Poiché il codice della cittadinanza francese prevede che
l’autorizzazione a sottoscrivere una dichiarazione di riacquisto
della nazionalità francese possa essere rifiutata solo per indegnità
o mancata integrazione del soggetto istante, non costituisce di per
sé motivo di diniego il fatto che nel paese d’origine del
richiedente sia in vigore uno statuto personale il quale preveda un
regime matrimoniale poligamico. Infatti, mentre a tali fini rileva la
poligamia attiva, la poligamia passiva è assolutamente irrilevante
laddove sia accompagnata da un’opzione personale dell’interessato
di voler celebrare matrimonio monogamico o dall’essere, di fatto,
monogamo.

Sentenza 24 gennaio 1994

La poligamia passiva, ossia la semplice appartenenza ad uno statuto
personale che ammette la poligamia non comporta alcun impedimento in
ordine all’acquisto della cittadinanza francese da parte dello
straniero quando costui, contraendo matrimonio con un cittadino
francese, abbia optato per la monogamia o, di fatto sia monogamo,
atteso che solo la poligamia attiva vi è di ostacolo.

Sentenza 23 giugno 1993

Il godimento delle libertà e dei diritti enunciati nella Convenzione
dei diritti dell’uomo (art. 8 Conv.), fra i quali quello di offrire
un’educazione religiosa ai propri figli, è garantito a chiunque
sia, indipendentemente dal proprio credo religioso. La diversità di
credo religioso tra coniugi separati non costituisce, quindi, elemento
di discrimine al fine dell’affidamento della prole.

Parere 14 luglio 1993, n.806

La legge 222/1985 ammette al riconoscimento giuridico le Chiese solo
se aperte al pubblico e non annesse ad altro ente ecclesiastico, di
qualsiasi natura e denominazione, e sempre che siano fornite dei mezzi
sufficienti per la manutenzione e l’officiatura. L’assenza di uno
stabile patrimonio iniziale non è per una Chiesa rettoria rilevante,
ai fini del suo riconoscimento in persona giuridica civile, dato che
la piena disponibilità dell’edificio in cui ha sede e le sicure
offerte dei fedeli sono sufficienti alla realizzazione dello scopo di
praticare il culto che la Chiesa rettoria si propone.

Sentenza 12 agosto 1992, n.790

La clausola testamentaria che attribuisce al legatario l’usufrutto
di determinati beni a condizione (e per il tempo che) mantenga lo
stato di nubilato deve considerarsi lecita indipendentemente
dall’indagine sull’effettiva portata della volontà del testatore,
in quanto l’art. 636, 2º comma, c.c. detta una disciplina oggettiva
delle disposizioni condizionali.

Sentenza 12 luglio 1995, n.427

L’adozione o ancor piú il proseguimento, da parte di una persona,
di una fede religiosa diversa da quella professata dal coniuge e da
quest’ultimo non condivisa né apprezzata, non può costituire di
per sé motivo di addebito della separazione, non potendosi in alcun
modo rimproverare ad un soggetto di esercitare un suo diritto
costituzionale, nonostante l’inevitabile incidenza sull’armonia
del ménage familiare. L’appartenenza di un genitore ad una
religione (nella specie: dei Testimoni di Geova) diversa da quella
cattolica professata dall’altro coniuge, non può costituire fattore
di discriminazione nella scelta del genitore affidatario, ma solo
elemento di valutazione nella prospettiva di garantire al minore un
equilibrato sviluppo. Peraltro, atteso il carattere tendenzialmente
segregativo e totalizzante del modello comportamentale geovista, il
giudice può inibire al genitore la partecipazione del minore alle
riunioni del gruppo religioso e l’assistenza a quelle che si
svolgano eventualmente in casa, almeno fino a quando costui non appaia
così condizionabile e impressionabile in ragione della sua età.

Ordinanza 01 aprile 1996

E’inammissibile l’azione di reintegrazione del possesso proposta nei
confronti di un pastore delle ADI allorquando, pur in presenza di un
atto di revoca del ministero – che non può assumere rilevanza
nell’ordinamento italiano -, è mancata l’evidenza dello spoglio,
ossia la privazione duratura, e non meramente provvisoria, del
possesso.