Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 08 marzo 1995, n.2705

Al fine del riconoscimento del beneficio della riduzione alla metà
dell’IRPEG, ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.
601, in favore degli enti di assistenza e beneficienza, non è
sufficiente che tali enti siano sorti con gli enunciati fini, ma –
dovendosi la norma anzidetta coordinare con le disposizioni dettate in
via generale dall’art. 2 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 589 –
occorre, altresì, accertare che l’attività dagli stessi esercitata
non abbia carattere commerciale esclusivo o principale, ovvero quando
si tratti di attività commerciale non prevalente, che essa sia in
rapporto di strumentalità diretta ed immediata con i fini predetti.
Tale rapporto di strumentalità deve essere accertato dal giudice del
merito – ed il relativo accertamento ove sia logicamente e
congruamente motivato è incensurabile in sede di legittimità – e lo
stesso viene ad essere correttamente escluso quando si tratta di
attività volta al procacciamento di mezzi economici, ove, per la
intrinseca natura o per la sua estraneità rispetto al fine, non sia
con esso coerente, in quanto indifferentemente utilizzabile per il
perseguimento di qualsiasi altro fine.

Sentenza 16 dicembre 1999, n.2081

Pur ammettendo il carattere religioso della Chiesa di Scientology e
delle sue articolazioni come i Centri Narconon Albatros, considerata
la specifica organizzazione che li caratterizza e la prestazione di
servizi, a fronte di corrispettivi più che renumerativi rispetto ai
costi, si deve ritenere che questi centri devono soggiacere ai fini
tributari al trattamento degli enti commerciali, sia per quanto
attiene alle imposte dirette sui redditi sia per quanto riguarda
l’imposta sul valore aggiunto. Alla stessa conclusione si può
giungere anche a seguito dell’evoluzione legislativa, segnata dai
D.L.vo n.460 del 1997 e n.442 del 1998, sul riordino della disciplina
tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non
luvrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.), che hanno introdotto
significative restrizioni alle esenzioni fiscali degli enti religiosi,
sia in materia di I.V.A., che in materia di I.R.P.E.G. In particolare,
l’esenzione tributaria per le attività svolte da questi enti, in
attuazione degli scopi istituzionali a favore degli iscritti,
associati o partecipanti, verso pagamento di contributi specifici, è
accordata solo a condizione che lo Statuto dell’ente contenga clausole
determinate, sintomaticamente assunte come “indici di non
commerciabilità”. Viene confermata la sentenza resa dalla Corte di
Appelo di Catanzaro che aveva condannato le imputate colpevoli dei
reati ascritti, riducendo la pena principale detentiva all’arresto di
due mesi e quindici giorni, concedendo il beneficio della non menzione
della condanna.