Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 01 ottobre 2002, n.7843

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 396 del 1988,
che ha dichiarato l’illeggittimità costituzionale dell’art. 1 della
legge 17 luglio 1890, n. 6972, nella parte in cui non prevede che le
IPAB regionali ed infraregionali, possano continuare a sussistere con
personalità giuridica di diritto privato quando abbiano
effettivamente tutti i requisiti di un’istituzione privata, la Corte
di Cassazione stabilisce che il carattere pubblico di un’istituzione
di assistenza e beneficienza deve essere oggetto di accertamento
giudiziale in base agli ordinari criteri di indagine. Ove risulti
accertata la natura di ente privato dell’IPAB, non si può ritenere
che esso abbia mai avuto natura pubblicistica. Inoltre sono validi, in
linea di principio, i patti per la sospensione del rapporto conclusi
tra i lavoratori e il datore di lavoro, poiché non hanno contenuto in
sè peggiorativo delle condizioni contrattuali e non concretano
rinunzia (alla retribuzione) invalida a norma dell’art. 2113 c.c.,
atteso che la perdita del corrispettivo discende dalla mancata
esecuzione della prestazione

Legge regionale 21 febbraio 2001, n.5

Legge regionale 21 febbraio 2001, n. 5: “Riconoscimento della personalità giuridica alle confraternite e alle istituzioni che svolgono attività educativo-religiosa”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Lazio” n. 7 del 10 marzo 2001) Art. 1 (Finalità) 1. La Regione Lazio, nello spirito di semplificazione del procedimento amministrativo, intende definire per legge la condizione giuridica delle istituzioni […]

Legge regionale 15 luglio 2002, n.16

Legge regionale 15 luglio 2002, n. 16: “Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Emilia-Romagna” n. 101 del 15 luglio 2002) ARTICOLO 1 (Finalità della legge) 1. La Regione promuove il recupero e la valorizzazione degli edifici e dei luoghi […]

Circolare 01 marzo 1999, n.28

Conferenza Episcopale Italiana. Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici e per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica. Circolare 1 marzo 1999, n. 28: “Indirizzi per la definizione della condizione giuridica delle confraternite” (Omissis) 1. Questo Comitato ha presentato agli Ecc.mi Vescovi con la circolare n. 15, fin dal 30 giugno 1987 […]

Legge regionale 05 gennaio 2000, n.1

Regione Lombardia. Legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1: “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)”. (Da 1° Supplemento Ordinario al […]

Sentenza 16 maggio 2002, n.13666

In relazione alla natura giuridica degli enti di assistenza e
beneficenza, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.
396 del 1988 – dichiarativa dell’illegittimità costituzionale
dell’art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nella parte in cui
non prevede che le Ipab regionali e infraregionali possano continuare
a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato,
qualora abbiano tuttora i requisiti di una istituzione privata – la
natura pubblica o privata di tali istituzioni deve essere accertata di
volta in volta, dall’autorità giudiziaria ordinaria,
indipendentemente dall’esito delle procedure amministrative
eventualmente esperite, facendo ricorso ai criteri indicati dal
D.P.C.M. 16 febbraio 1990; peraltro, affinchè possa essere
riconosciuta l’ispirazione religiosa di un ente di assistenza, che
costituisce – secondo quanto indicato dalla lettera c), dell’art. 1
terzo comma, di detto D.P.C.M. – una delle condizioni alternativamente
necessarie (accanto al carattere associativo e al carattere di
istituzione promossa ed amministrata da privati) perchè possa
riconoscersi natura di ente privato alla detta istituzione, occorre
che ricorrano l’elemento teleologico dell’azione amministrativa
dell’ente e il collegamento di esso con organismi confessionali,
mentre non hanno rilievo ostativo nè la circostanza che
l’istituzione operi con risorse prevalentemente comunali (essendo
l’origine laica dei finanziamenti pienamente compatibile con una
utilizzazione dei medesimi in modo corente con l’ispirazione
religiosa), nè il fatto che il consiglio di amministrazione
dell’Ente sia designato dal Consiglio comunale, nulla impedendo che
un organismo amministrativo non formato da religiosi obbedisca, nelle
sue determinazioni, ad un indirizzo religioso. (In applicazione di
tali principi, le Sezioni unite, all’esito dell’esame del relativo
statuto e delle circostanze valorizzate al riguardo dal giudice di
merito, hanno riconosciuto natura di ente privato alla Casa di
ospitalità per indigenti di San Cataldo, operante nella Regione
siciliana, ed hanno perciò dichiarato la giurisdizione del giudice
ordinario in ordine alle controversie concernenti rapporti di lavoro
con detto Ente).

Sentenza 01 marzo 2002, n.3027

A seguito dell’emanazione del d.P.C.M. 16 febbraio 1990 (la cui
legittimità risulta sancita dalla sentenza n. 466 del 1990 Corte
cost.), alle istituzioni assistenziali regionali ed infraregionali va
riconosciuta natura privatistica qualora ne risulti accertato,
alternativamente, il carattere associativo, quello di istituzione
promossa ed amministrata da privati, l’ispirazione religiosa, ovvero
qualora ricorrano, congiuntamente, le circostanze 1) che l’atto
costitutivo (o la tavola di fondazione) sia posto in essere da
privati; 2) che disposizioni statutarie prescrivano la designazione da
parte di associazioni o soggetti privati di una quota significativa
dei componenti dell’organo deliberante; 3) che il patrimonio risulti
prevalentemente costituito da beni risultanti dalla dotazione
originaria o dagli incrementi o trasformazioni della stessa, ovvero da
beni conseguiti in forza dello svolgimento dell’attività
istituzionale. Ne consegue che all’Ospizio “beneficio Madonna delle
Grazie” di Galatina va riconosciuto il carattere di istituzione di
assistenza e beneficenza con personalità giuridica di diritto
privato, attesa la riconducibilità all’iniziativa privata della sua
nascita, della relativa disciplina e dei finanziamenti ricevuti, così
che le controversie inerenti ai rapporti di lavoro con i dipendenti
devono ritenersi devolute alla competenza giurisdizionale dell’a.g.o.

Provvedimento 13 dicembre 1994, n.4397

Gli immobili collegati all’Opera Pia da un intimo rapporto di
strumentalità e finalizzazione per conseguire l’espletamento delle
funzioni ed il conseguimento dei fini istituzionali suoi propri sono
esenti dall’INVIM, poiché è il rapporto della strumentalità che
è richiesto, per l’esenzione dall’INVIM decennale dei beni
immobili, dall’art. 25, lettera c), del d.P.R. 26 ottobre 1972 n.
643.

Sentenza 16 maggio 1995, n.495

L’istituzione pubblica di assistenza e beneficenza può ottenere
l’iscrizione nel registro regionale del volontariato disciplinato
dalla l. 11 agosto 1991, n. 166, e nella regione Lombardia, dalla l.
reg. 24 luglio 1993, n. 22, purché la Regione esamini caso per caso
le richieste per verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali
previsti dalle stesse leggi. Tra i quali preminenti risultano
l’attività prestata in modo gratuito spontaneo e personale, senza
fine di lucro, ed esclusivamente per ragioni di solidarietà.

Sentenza 07 gennaio 1994, n.5

A seguito della trasformazione di una Istituzione pubblica di
assistenza e beneficenza in ente morale con personalità giuridica di
diritto privato, deve ritenersi esclusa la giurisdizione della Corte
dei conti in ordine alla responsabilità degli amministratori anche
per i fatti dannosi avvenuti in epoca precedente la trasformazione.