Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 01 aprile 1987, n.3932

L’obbligo di non ingerenza sugli enti centrali della Chiesa cattolica
da parte dello Stato italiano, previsto dall’art. 11 del trattato del
Laterano, si riferisce ai vecchi enti in quanto operanti nel
territorio italiano, come si evince dalla eccezione e quindi dalla
unica possibilità di ingerenza disciplinata dallo stesso art. 11 con
riferimento agli acquisti dei corpi morali. Per obbligo di non
ingerenza poi deve intendersi il dovere internazionalmente assunto di
non esercitare le funzioni pubbliche della sovranità comunque
implicanti un intervento nell’organizzazione e nell’azione dei
menzionati enti. Ne deriva che l’esclusione non è limitata ai soli
poteri pubblici di contenuto amministrativo ma concerne la sovranità
stessa in tutte le sue esplicazioni pubbliche di poteri, potestà,
funzioni e, quindi, anche giurisdizione.

Sentenza 19 febbraio 2002, n.3472

La radio vaticana è un ente centrale della Chiesa, a norma dell’art.
11 del trattato del Laterano 11 febbraio 1929 (legge n. 810 del 1929),
sia perché è inserita nell’ambito della Segreteria di Stato della
Santa Sede e il suo direttore generale è nominato dal Pontefice, sia
perché è uno strumento al servizio della stessa Santa Sede per
l’evangelizzazione in adempimento del ministero petrino. In
conseguenza, a norma del citato art. 11 del trattato, lo Stato
italiano è carente di giurisdizione nei confronti dei responsabili
della gestione di detta radio, quando siano imputabili della lesione
prevista e punita dall’art. 674 c.p., per aver diffuso radiazioni
elettromagnetiche in territorio italiano atte a offendere e molestare
le persone ivi residenti. I problemi posti da tali impianti vanno
risolti con accordi fra lo Stato e la Santa Sede.