Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 20 ottobre 2005, n.20320

In tema di responsabilità, del medico per omessa diagnosi di
malformazioni del feto e conseguente nascita indesiderata, il
risarcimento dei danni che costituiscono conseguenza immediata e
diretta dell’inadempimento del ginecologo alla obbligazione di natura
contrattuale gravante su di lui, spetta non solo alla madre, ma anche
al padre. Ciò deriva infatti dal complesso di diritti e doveri che,
secondo l’ordinamento, si incentrano sul fatto della procreazione, non
rilevando, in contrario, che sia consentito solo alla madre – e non al
padre – la scelta in ordine all’interruzione della gravidanza,
poichè, sottratta alla madre la possibilità di scegliere a causa
dell’inesatta prestazione del medico, gli effetti negativi del
comportamento di quest’ultimo si riflettono anche sul padre del
concepito. Oltre alla madre, dunque, anche il padre deve perciò
ritenersi tra i soggetti “protetti” dal contratto medico e, quindi,
tra coloro rispetto ai quali la prestazione mancata o inesatta può
qualificarsi come inadempimento, con tutte le relative conseguenze sul
piano risarcitorio.

Sentenza 09 luglio 2001, n.36590

In tema di responsabilità per delitto colposo (nella specie:
interruzione della gravidanza di una paziente) posto in essere
nell’esercizio della professione medica, la scelta compiuta dal
sanitario il quale, tra due possibili decisioni, abbia adottato quella
più agevole, ma poco sicura, invece dell’altra, più accurata e meno
rischiosa per la salute del nascituro, integra una ipotesi di condotta
imprudente (Fattispecie nella quale il medico, a cui erano ben
presenti le risultanze di un esame cardiotocografico, indicativo di
una probabile sofferenza fetale, riscontrando un elemento rassicurante
costituito dal movimento del feto, aveva rinviato il controllo al
giorno successivo, invece di procedere all’immediato ricovero della
paziente, sottoponendola a monitoraggio e a pronto intervento).

Ordinanza 20 novembre 2002, n.514

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli art. 4, 5 e 12 della legge 22 maggio 1978, n.
194, sollevata, in riferimento agli art. 2, 3, 31, comma 2, e 32
Cost., nella parte in cui permetterebbero al giudice tutelare,
chiamato ad autorizzare l’interruzione di gravidanza di una minorenne,
di porre in essere una condotta in conflitto con il diritto alla vita,
senza possibilità di sollevare obiezione di coscienza, poichè si
tratta di questione sostanzialmente identica ad altre già dichiarate
manifestamente inammissibili; si deve ribadire che il giudice “a quo”
non deve fare concreta applicazione delle norme censurate, essendo la
decisione di interrompere la gravidanza rimessa esclusivamente alla
responsabilità della donna, anche se minore di età, costituendo il
provvedimento di autorizzazione solo uno dei presupposti (non
indefettibile e vincolato agli accertamenti tecnici) dell’articolato
procedimento.

Sentenza 12 maggio 1995

La Corte Suprema, incaricata di controllare un progetto di legge
regolante il diritto all’informazione per i servizi relativi
all’interruzione volontaria di gravidanza disponibili al di fuori
dello Stato (Regulation of Information Bill – Services outside the
State for Termination of Pregnancies), dopo aver rilevato che tale
progetto di legge persegue lo scopo esclusivo di tutelare la libertà
di ricevere o di fornire informazioni indipendentemente dall’uso che
ne verrà fatto, ha stabilito che lo stesso non è di per sé né
contiene disposizioni volte a fornire indicazioni obiettive che non
promuovono in alcun modo la pratica dell’interruzione volontaria della
gravidanza, realizza il diritto dei cittadini di ricevere e di fornire
informazioni e non può essere considerato lesivo dei principi
costituzionali.

Legge 22 maggio 1978, n.194

L. 22 maggio 1978, n. 194: “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 140 del 22 maggio 1978) (omissis) 9. – Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e […]