Interruzione della gravidanza
Decreto 08 giugno 2015, n.U00227
Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n.8
Sentenza 22 dicembre 2015, n.25767
Seppure l’astratta riconoscibilità della
legittimazione attiva del minore disabile non trovi un ostacolo
insuperabile nell’anteriorità del fatto illecito alla
nascita, giacché si può essere destinatari di tutela
anche senza essere soggetti dotati di capacità giuridica ai
sensi dell’art. 1 c.c., il supposto interesse a non nascere
mette in scacco il concetto stesso di danno. Anzitutto, perché,
in questo modo, si farebbero interpreti unilaterali i genitori
nell’attribuire alla volontà del nascituro il rifiuto di
una vita segnata dalla malattia, come tale, indegna di essere vissuta;
in secondo luogo, perché l’ordinamento non riconosce
“il diritto alla non vita” e conseguentemene
l’esistenza del cd. “diritto di non nascere se non
sani”. Parimenti è infondata l’invocazione del
diritto di autodeterminazione della madre, leso dalla mancata
informazione sanitaria, ai fini di una propagazione intersoggettiva
dell’effetto pregiudizievole. Con riguardo a tale censura, la
Corte di legittimità ha infatti chiarito che non si può
pretendere di estendere al nascituro una facoltà che è
concessa dalla legge alla gestante, in presenza di rigorose condizioni
(art. 6 della legge n. 194 del 1978).
Risoluzione 10 marzo 2015
Ordinanza 05 febbraio 2015, n.5888
Accolta la sospensiava relativa l’efficacia di parte del decreto
del commissario ad acta per la Sanità nel Lazio, con il quale
si prevedeva che anche i medici obiettori di coscienza operanti nei
consultori della regione fossero obbligati a rilasciare la
certificazione necessaria per l’interruzione volontaria di
gravidanza.
Decreto 22 novembre 2012
Legge 22 ottobre 2012, n.18.987
Sentenza 02 aprile 2013, n.14979
Secondo la disciplina della legge n. 194 del 1978, l’obiezione di
coscienza esonera il medico esclusivamente dal “compimento delle
procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a
determinare l’interruzione della gravidanza”. La legge tutela dunque
il diritto di obiezione entro lo stretto limite delle attività
dirette alla interruzione della gravidanza, esaurite le quali il
medico obiettore non può opporre alcun rifiuto dal prestare
assistenza alla donna (Nella specie, la richiesta di assistenza
riguardava il c.d. secondamento rispetto ad un caso di interruzione
della gravidanza indotta per via farmacologica. La Corte ha ritenuto
che la fase rispetto alla quale opera l’esonero da obiezione di
coscienza fosse da ritenersi limitata alle sole pratiche di
predisposizione e somministrazione dei farmaci abortivi, coincidenti
cioè con quelle procedure e attività specificamente e
necessariamente dirette a determinare l’interruzione, cui si riferisce
l’art. 9 comma 3 legge n. 194/1978).
Deliberazione della Giunta regionale 31 maggio 2010, n.984
Deliberazione della Giunta Regionale Lombardia 31/5/2010, n. 984: "Determinazioni in ordine alla sperimentazione di interventi a tutela della maternità e a favore della natalità". (BUR 7/6/2010 n. 23) La Giunta regionale Visto l’art. 2, comma 4, lett. b) dello Statuto d’autonomia della Regione Lombardia in base al quale la Regione tutela la famiglia, come riconosciuta […]