Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 25 gennaio 2018

Il caso riguarda la decisione assunta
dai medici di interrompere i trattamenti sanitari che mantengono in
vita una minore di 14 anni, ricoverata in stato vegetativo.
Secondo la Corte EDU, il ricorso presentato dai genitori, che si sono
opposti all'interruzione della terapia, è inammissibile.
La Corte ha infatti rilevato come la disciplina legislativa
francese in materia di trattamenti sanitari non sarebbe in contrasto
con le norme della Convenzione europea sui diritti dell'uomo,
nella specie con l'articolo 2 (diritto alla vita).

 

Ordinanza 08 ottobre 2008, n.334

La Corte adita non rileva la sussistenza, nella fattispecie in esame,
di indici atti a dimostrare che i giudici di merito e di legittimità
abbiano utilizzato i provvedimenti censurati, aventi in realtà tutte
le caratteristiche di atti giurisdizionali e, pertanto, spieganti
efficacia solo per il caso di specie, come “meri schermi formali” per
esercitare funzioni di produzione normativa o per menomare l’esercizio
del potere legislativo parlamentare.

Ordinanza 24 ottobre 2006, n.369

Poichè il divieto della diagnosi preimpianto discende non soltanto
dalla norma censurata (art. 13), ma si desume dalla interpretazione
della legge stessa alla luce dei criteri cui si ispira e dalla
disciplina complessiva della procedura di procreazione medicalmente
assistita “è evidente la contraddizione in cui il Tribunale incorre
nel sollevare una questione volta alla dichiarazione di illegittimità
costituzionale di una specifica disposizione (…) che, secondo
l’impostazione della (…) ordinanza di rimessione, sarebbe (…)
desumibile anche da altri articoli della stessa legge, non impugnati,
nonché dall’interpretazione dell’intero testo legislativo «alla luce
dei suoi criteri ispiratori»”.

Sentenza 22 marzo 2002

Secondo la legge britannica il malato terminale, tenuto
artificialmente in vita, può chiedere ed ottenere l’interruzione
dei trattamenti, anche laddove ciò comporti con altissima
probabilità il suo rapido decesso. Il diritto inglese prevede,
infatti, che debba essere rispettata la decisione del paziente,
qualora scelga di rifiutare le cure, purchè quest’ultimo sia in
possesso della capacità di intendere e di volere e gli siano state
fornite tutte le informazioni necessarie, oltre che prospettate le
opzioni disponibili.

Sentenza 15 marzo 2002, n.3793

Nell’ipotesi di nascita per fecondazione naturale, la paternità è
attribuita come conseguenza giuridica del concepimento, sicchè è
esclusivamente decisivo l’elemento biologico e, non occorrendo anche
una cosciente volontà di procreare, nessuna rilevanza può
attribuirsi al «disvolere» del presunto padre, una diversa
interpretazione ponendosi in contrasto con l’art. 30 della
Costituzione, fondato sul principio della responsabilità che
necessariamente accompagna ogni comportamento potenzialmente
procreativo. In relazione all’art. 269 c.c., che attribuisce la
paternità naturale in base al mero dato biologico, senza alcun
riguardo alla volontà contraria alla procreazione del presunto padre,
è manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale sollevata in riferimento all’art. 3 cost., in ragione
della disparità di trattamento che ne risulterebbe in danno
dell’uomo rispetto alla donna, alla quale la legge 22 maggio 1978 n.
194 attribuisce la responsabilità esclusiva di interrompere la
gravidanza ove ne ricorrano le condizioni giustificative, e ciò in
quanto le situazioni poste a confronto non sono comparabili,
l’interesse della donna all’interruzione della gravidanza non
potendo essere assimilato all’interesse di chi, rispetto alla
avvenuta nascita del figlio fuori del matrimonio, pretenda di
sottrarsi, negando la propria volontà diretta alla procreazione, alla
responsabilità di genitore, in contrasto con la tutela che la
costituzione, all’art. 30, riconosce alla filiazione naturale.
L’interesse del figlio nato fuori del matrimonio all’accertamento
della paternità naturale non è escluso dall’assenza di
«affectio» da parte del presunto padre nè dalla dichiarazione di
costui convenuto con l’azione di dichiarazione giudiziale ex art.
269 c.c., di non voler adempiere in ogni caso ai doveri morali
inerenti alla potestà di genitore.