Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 20 aprile 2005

Il provvedimento di autorizzazione all’interruzione dell’alimentazione
artificiale richiesto dal tutore può non corrispondere all’interesse
dell’interdetto. Ed infatti, lo stabilire se sussista l’interesse al
provvedimento autorizzatorio, prima che l’attuabilità dello stesso,
giuridicamente presuppone il ricorso a valutazioni della vita e della
morte, che trovano il loro fondamento in concezioni di natura etica o
religiosa, e comunque (anche) extragiuridiche, quindi squisitamente
soggettive. Conseguentemente giammai il tutore potrebbe esprimere una
valutazione che, in difetto di specifiche risultanze possa affermarsi
coincidente con la valutazione dell’interdetto. Ad ulteriore supporto
di tale conclusione, va rilevato che le numerose norme rinvenibili
nell’ordinamento che conferiscono al tutore specifici poteri in
materie attinenti ad interessi strettamente personali – pur se di
carattere non altrettanto essenziale quale quello in esame –
dell’interdetto per infermità appaiono elementi sintomatici della non
configurabilità, in mancanza di specifiche disposizioni, di un
generale potere di rappresentanza in capo al tutore con riferimento ai
cc.dd. atti personalissimi.

Progetto di legge 21 ottobre 2003, n.3296

Camera dei Deputati. XIV legislatura. Disegno di legge, d’iniziativa dell’On.le Franco Grillino, n. 3296 del 21 ottobre 2003: “Disciplina del patto civile di solidarietà e delle unioni di fatto”. ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende fornire la possibilita` di optare per uno strumento regolativo pattizio piu` snello e leggero alle coppie che […]

Sentenza 29 giugno 2004, n.44774/98

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME QUATRIÈME SECTION STRASBOURG 29 juin 2004 AFFAIRE LEYLA SAHIN c. TURQUIE (Requête no 44774/98) ARRÊT Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Leyla Sahin c. Turquie,La Cour européenne des Droits de […]

Sentenza 13 gennaio 1982, n.16

Il controllo incidentale di legittimita` costituzionale di una norma
giuridica e` ammissibile se ed in quanto il giudice del merito ritiene
di doverla (egli) applicare in concreto, mentre non puo` il giudice
stesso, nella valutazione della rilevanza, fondarsi su previsioni,
ipotesi o congetture. Nella specie, la questione e` sollevata dal
tribunale per i minorenni nel corso di un giudizio di ammissibilita`
al matrimonio civile di minore ultrasedicenne, che in pendenza del
giudizio stesso aveva contratto matrimonio canonico trascritto; ma per
compiere gli accertamenti previsti dalla legge e rendere la pronuncia
di sua competenza, il giudice a quo non dovrebbe certo applicare la
norma, in materia di trascrizione, della cui legittimita`
costituzionale dubita: di cio` potrebbe se mai essere investito il
giudice della eventuale impugnativa della trascrizione, cioe` il
tribunale ordinario, nei cui panni, in sostanza, il giudice a quo si
mette, subordinando la pronuncia di propria competenza alla
possibilita` o meno (in relazione alla conseguente decisione di questa
Corte) che da quel giudice venga accolta la eventuale impugnativa.
(Inammissibilita` per irrilevanza della questione di legittimita`
costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., degli artt.
12 e 16 della legge 27 maggio 1929, n. 847).

Sentenza 24 febbraio 1971, n.32

L’art. 16 della legge 27 maggio 1929, n. 847, per il quale la
trascrizione del matrimonio concordatario puo’ essere impugnata
soltanto per una delle cause menzionate nell’art. 12, non puo’ essere
interpretato nel senso di includere nella previsione del matrimonio
contratto dall’interdetto per infermita’ di mente anche quello del
naturalmente incapace.