Ordinanza 20 aprile 2005
Il provvedimento di autorizzazione all’interruzione dell’alimentazione
artificiale richiesto dal tutore può non corrispondere all’interesse
dell’interdetto. Ed infatti, lo stabilire se sussista l’interesse al
provvedimento autorizzatorio, prima che l’attuabilità dello stesso,
giuridicamente presuppone il ricorso a valutazioni della vita e della
morte, che trovano il loro fondamento in concezioni di natura etica o
religiosa, e comunque (anche) extragiuridiche, quindi squisitamente
soggettive. Conseguentemente giammai il tutore potrebbe esprimere una
valutazione che, in difetto di specifiche risultanze possa affermarsi
coincidente con la valutazione dell’interdetto. Ad ulteriore supporto
di tale conclusione, va rilevato che le numerose norme rinvenibili
nell’ordinamento che conferiscono al tutore specifici poteri in
materie attinenti ad interessi strettamente personali – pur se di
carattere non altrettanto essenziale quale quello in esame –
dell’interdetto per infermità appaiono elementi sintomatici della non
configurabilità, in mancanza di specifiche disposizioni, di un
generale potere di rappresentanza in capo al tutore con riferimento ai
cc.dd. atti personalissimi.