Sentenza 13 gennaio 1994, n.93-329
L’articolo 2 della legge relativa alle condizioni per il sostegno di
investimenti degli istituti scolastici privati da parte degli enti
territoriali pone il principio secondo cui tali sovvenzioni possono
essere concesse liberamente a qualsiasi istituto convenzionato e per
ogni grado d’istruzione, senza distinzione fra gli istituti
vincolati da contratto semplice e da contratto d’associazione, col
solo limite di un tetto massimo di contributi e con la possibilità di
assunzione totale in carico degli investimenti agevolati. Una norma
siffatta non garantisce il rispetto del principio di eguaglianza tra
gli stessi istituti privati, potendo dar luogo a differenze di
trattamento non giustificate, e non garantisce altresì un trattamento
paritario degli istituti scolastici pubblici, che, in ragione dei loro
più gravosi servizi ed obblighi, potrebbero risultare meno favoriti
di quelli privati; essa è, per tanto, da dichiarare contraria alla
costituzione.