Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 13 gennaio 1994, n.93-329

L’articolo 2 della legge relativa alle condizioni per il sostegno di
investimenti degli istituti scolastici privati da parte degli enti
territoriali pone il principio secondo cui tali sovvenzioni possono
essere concesse liberamente a qualsiasi istituto convenzionato e per
ogni grado d’istruzione, senza distinzione fra gli istituti
vincolati da contratto semplice e da contratto d’associazione, col
solo limite di un tetto massimo di contributi e con la possibilità di
assunzione totale in carico degli investimenti agevolati. Una norma
siffatta non garantisce il rispetto del principio di eguaglianza tra
gli stessi istituti privati, potendo dar luogo a differenze di
trattamento non giustificate, e non garantisce altresì un trattamento
paritario degli istituti scolastici pubblici, che, in ragione dei loro
più gravosi servizi ed obblighi, potrebbero risultare meno favoriti
di quelli privati; essa è, per tanto, da dichiarare contraria alla
costituzione.

Parere 11 ottobre 1995, n.2421

Potendo le associazioni costituite per scopi leciti operare nella
condizione di associazioni non riconosciute, risponde all’interesse
pubblico negare il riconoscimento della personalità giuridica alle
associazioni la cui consistenza patrimoniale non risulti adeguata al
fine di garantire l’autosufficienza economica e la stabilità.

Parere 08 marzo 1995, n.590

A differenza delle associazioni, in cui l’assemblea dei soci può
meglio precisare in itinere gli scopi sociali solo genericamente
determinati nell’atto costitutivo, nelle fondazioni la finalità
enunciata in sede di costituzione assume un rilievo tale da richiedere
di essere più compiutamente definita, non tanto quanto agli scopi
ultimi da conseguire, quanto al tipo di attività che sono mezzo a
quegli scopi (e dunque, nella specie, sarà d’uopo precisare se la
proprietà immobiliare verrà sfruttata per ricavarne rendite o sarà
utilizzata direttamente come sede delle attività della fondazione; in
quest’ultima ipotesi dovranno indicarsi i fondi quantitativamente e
qualitativamente idonei a finanziare gli oneri di gestione).

Parere 09 novembre 1994, n.3494

Un patrimonio di L. 20.000.000 appare insufficiente in relazione alle
esigenze derivanti dall’attività assistenziale svolta senza scopo
di lucro da un ente di diritto pontificio. Ai fini dell’approvazione
dello statuto, quest’ultimo deve comprendere l’indicazione
dell’assemblea ordinaria e straordinaria, del consiglio di
amministrazione e del collegio dei revisori dei conti, prevedendo che
i membri di quest’ultimo siano dotati di adeguata professionalità e
uno almeno sia iscritto all’apposito albo.

Parere 29 agosto 1994, n.2393

L’ente del quale si chiede il riconoscimento e l’approvazione
dello statuto trae origine dalla International Church of the
Foursquare Gospel e si inserisce nel vasto movimento evangelico e
pentecostale. La Sezione rileva che il patrimonio non è idoneo al
perseguimento dei fini istituzionali che l’ente si propone di
raggiungere. L’organizzazione in Italia dell’ente si compone di un
numero di membri non sufficiente a perseguire l’opera di
evangelizzazione e l’organizzazione di attività socio-assistenziali
nell’intero Paese. La struttura organizzativa, come prevista dallo
statuto, non risulta, inoltre, ancora realizzata. E’ utile
l’acquisizione di ulteriori notizie in ordine alla consistenza
patrimoniale, al numero degli adepti in tutto il territorio nazionale,
nonché sulla dislocazione delle Chiese locali e sulla misura e la
frequenza dei versamenti da parte della Missione brasiliana.

Parere 23 giugno 1993, n.700

Anche se l’art. 2 della legge 222/85 riconosce de jure ai seminari
il possesso del fine di religione e di culto, rimane comunque
all’autorità governativa, ai fini del riconoscimento civile, un
margine di discrezionalità circa la congruità del patrimonio di tali
enti per la duplice tutela sia dei futuri creditori sia della stessa
stabilità degli enti. Il costante aumento dell’eccedenza delle
spese rispetto al patrimonio di un seminario, sia pur coperto da
entrate di carattere precario, quali offerte e contributi, rende
verosimilmente improbabile che si possa nel lungo periodo realizzare
la duplice tutela suesposta. Si ritiene quindi preferibile sospendere
il parere sul riconoscimento in persona giuridica civile di un tale
ente, in attesa che il Ministero esprima il proprio avviso sulle
perplessità sopra evidenziate, acquisendo anche le controdeduzioni
dell’autorità ecclesiastica richiedente.

Parere 12 maggio 1993, n.462

Non si ravvisano ragiono ostative all’accoglimento della domanda di
riconoscimento della personalità giuridica dell’ente de quo, che è
articolazione periferica di un Istituto religioso di diritto
pontificio. Manca, però, nello statuto l’indicazione del patrimonio
iniziale dell’ente e la reale consistenza di esso. Occorre che lo
statuto enunci a chi spetti la rappresentanza legale dell’ente e da
quale organo il rappresentante riceva la nomina; manca, inoltre, una
norma che disciplini la gestione contabile e le modalità di
approvazione del bilancio.

Parere 02 dicembre 1992, n.3011

Ai fini della concessione della personalità giuridica e
dell’approvazione dello statuto di una parrocchia, l’accertamento
che il patrimonio dell’ente consista unicamente nelle offerte dei
fedeli e nei beni derivanti da eventuali acquisti, donazioni, eredità
e legati non offre adeguata garanzia di stabilità della parrocchia e
di sufficienza dei mezzi per il raggiungimento delle finalità
statutarie.

Decreto 05 giugno 1995

Lo stato di gravidanza della minore non può costituire da solo grave
motivo per l’autorizzazione al matrimonio ex. art. 84, 2º comma
cod. civ., se non è accompagnato da una sufficiente maturità e
indipendenza della minore e dall’esistenza in atto di valide
prospettiva di formazione di un’autonoma famiglia.