Sentenza 06 ottobre 1995, n.375
Al fine di accertare la responsabilità penale di due ecclesiastici
che, nella qualità rispettivamente di direttore e di presidente della
Società per la Conservazione della Basilica di Aquileia, bene
d’interesse artistico e storico vincolato ai sensi dell’art. 4
della legge n. 1089 del 1939, abbiano installato un’edicola sotto il
porticato d’ingresso della Basilica stessa, non può farsi
riferimento alla disciplina concordataria, perché del tutto estranea
alla materia considerata.