Sentenza 10 marzo 2016, n.52
Spetta al Consiglio dei Ministri valutare l'opportunità di
avviare trattative con una determinata associazione, al fine di
addivenire, in esito ad esse, alla elaborazione bilaterale di una
speciale disciplina dei reciproci rapporti (ex art. 8, comma 3 della
Costituzione). Di tale decisione – e, in particolare, per quello che
qui interessa ovvero della decisione di non avviare le trattative – il
Governo può essere chiamato a rispondere politicamente di
fronte al Parlamento, ma non in sede giudiziaria. Nel caso di specie,
non spettava perciò alla Corte di Cassazione, Sezioni Unite
Civili, affermare la sindacabilità di tale decisione ad opera
dei giudici comuni.
La Redazione di OLIR.it ringrazia per
la tempestiva segnalazione del documento Mathia Benassuti
Comunicato Stampa: Sintesi della
sentenza relativa al conflitto n. 5 del 2014, proposto dal Governo
avverso la sentenza delle Sezioni Unite Civili della Corte di
Cassazione n. 16305 del 2013 [fonte:
www.cortecostituzionale.it]
In OLIR.it
Corte di
Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza 23 giugno 2013, n.
16305
Corte
Costituzionale, ordinanza17 marzo 2015, n. 40