Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 24 gennaio 2007, n.86

L’interpretazione giurisprudenziale – che non esclude l’ammissione a
sessione riservata di esami di abilitazione nel caso di insegnamento
prestato per una classe di concorso diversa, ma affine – non è
applicabile agli insegnanti di religione. L’atipicità della posizione
degli insegnanti di religione non consente infatti l’assimilazione
della condizione di tali soggetti a quella delle altre categorie di
docenti (Cfr. Cons. Stato, 22 giugno 2004, n. 4447; TAR Lazio, III
bis, 11 ottobre 2004, n. 10644; TAR Lazio, III bis, 23 marzo 2005, n.
2083).

Sentenza 18 aprile 2007, n.1779

Eventuali lievi differenze di giudizio espresse nei confronti di
elaborati scritti, valutati ai fini dell’abilitazione all’insegnamento
della religione cattolica, non rendono illogica l’attribuzione agli
stessi di voti numerici uguali. Il giudizio di valutazione delle prove
deve infatti attenersi alle modalità ed ai criteri stabiliti in
precedenza dalla commissione e detta valutazione ben può esprimersi
in termini comparativi, relativamente a taluni profili degli
elaborati, senza che ciò faccia venir meno la complessità del
giudizio che investe tutti i profili oggetto di valutazione e che ha
nel voto numerico la sua sintesi finale.

Sentenza 23 febbraio 2007, n.1368

Ai sensi del d.p.r. 16 dicembre 1985, n. 751 (punto 4.4 lett. b), il
titolo specifico per l’insegnamento della religione cattolica nelle
scuole materne e elementari è il diploma di istituto magistrale
“unito all’attestato di idoneità dell’ordinario diocesano”;
tale insegnamento può essere impartito, inoltre, da “chi fornito di
altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno
un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto
dalla Conferenza Episcopale italiana”. In questo secondo caso –
dove, a differenza del primo il titolo che abilita all’insegnamento
è il diploma di scienze religiose, in aggiunta ad altro diploma di
scuola media superiore – appare legittima la previsione, contenuta nel
bando di concorso per l’insegnamento nelle scuole pubbliche(D.D.G. del
M.I.U.R. del 2 febbraio 2004), di dare una valutazione sino a 4 punti
al solo diploma di scienze religiose, con un punteggio aggiuntivo di
0,5 per l’altro diploma di istruzione secondaria superiore, giacché
tale diploma di scienze religiose costituisce il titolo per potere
insegnare la religione cattolica.

Sentenza 12 febbraio 2007, n.2319

La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha con orientamento costante
ribadito la peculiarità della posizione di “status” del docente
di religione in relazione ai differenziati profili di abilitazione
professionale richiesti, alle distinte modalità di nomina e di
accesso ai compiti didattici, alla specificità dell’oggetto
dell’insegnamento, che non ne consentono l’omologazione agli
insegnanti in posizione ordinaria (cfr. Cons. St., Sez. VI^, n.
4447/2004 [https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=3300];
n. 5153 del 28.09.2001
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=3304]; n. 530 del
27.04.1999; n. 756 del 12.05.1994). Si tratta, quindi, di insegnamento
che non ha corrispondenza nella dotazione di organico dei ruoli
ordinari e che non trova collegamento in una individuata classe di
concorso, requisiti che devono entrambi caratterizzare, secondo quanto
prescritto dall’art. 2 della legge n. 124/1999, l’anzianità
didattica richiesta per l’ammissione alla sessione di abilitazione.

Sentenza 23 gennaio 2007, n.188

Le graduatorie generali di merito relative al concorso riservato, per
esami e titoli, per insegnanti di religione cattolica, nella scuola
dell’infanzia ed elementare, indetto con D.D.G. del 02 febbraio
2004, sono distinte – ex art. 9 – per diocesi presenti nel territorio
regionale, dal momento che la partecipazione al concorso, ai sensi
dell’art. 5 della legge n. 186/2003, è stata prevista su posti di
insegnante di religione cattolica compresi nell’ambito territoriale
delle diocesi di ciascuna regione .

Sentenza 19 gennaio 2007, n.116

L’art. 3 del DM. n. 146 del 18.5.2000 e l’art. 2 del D.M.
27.3.2000, recante norme sulle modalità di integrazione aggiornamento
delle graduatorie permanenti di cui alla legge n. 124/1999,
nell’elencare i requisiti per l’inserimento in graduatoria
chiariscono che si tratta dei medesimi “requisiti richiesti per
partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli”. Tali requisiti
sono indicati dal D.L. 6 novembre 1989 n. 357, convertito in legge,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 27 dicembre 1989, n. 417,
il cui art. 2, comma 10, precisa che, per l’ammissione ai concorsi per
soli titoli è richiesto “un servizio di insegnamento negli istituti
e scuole statali di ogni ordine e grado, ivi comprese le istituzioni
scolastiche italiane all’estero, per insegnamenti corrispondenti a
posti di ruolo, svolti sulla base del titolo di studio richiesto per
l’accesso ai ruoli, nonché per insegnamenti relativi a classi di
concorso che sia stato prestato, per almeno trecentosessanta giorni,
anche non continuativi, nel triennio precedente”. E dunque, è
proprio il dato testuale dei DD.MM. del 2000 (ripreso, poi, dalla
tabella di valutazione dei titoli) ad evidenziare, attraverso il
richiamo ai soppressi concorsi per soli titoli, come l’insegnamento
della religione cattolica, in quanto non riconducibile ad un ruolo
ordinario né ad una classe di concorso, non possa essere valutato non
solo ai fini dell’attribuzione del punteggio corrispondente, ma
neppure ai fini dell’individuazione della fascia di inserimento. La
peculiarità dell’insegnamento della religione trova conferma nella
successiva evoluzione normativa, ove si consideri che solo con la
legge 18 luglio 2003, n. 186, sono state dettate apposite norme sullo
stato giuridico di detti docenti, prevedendo l’istituzione di
dotazioni di organico a livello regionale ed uno speciale concorso
riservato per titoli ed esami per la prima immissione in ruolo.

Sentenza 27 settembre 2006, n.5676

L’ art. 2 della legge n. 124/1999 stabilisce che il servizio di
insegnamento utile per l’ammissione alla sessione riservata di esami
per il conseguimento dell’abilitazione e per il conseguente
inserimento nella graduatorie permanenti “deve essere stato prestato
per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo e relativi a classi
di concorso, con il possesso di specifico titolo di studio”.
L’insegnamento di religione non trova corrispondenza nella dotazione
di organico dei ruoli ordinari – essendo impartito, alla data di
indizione della suddetta sessione riservata, con rapporto di lavoro a
tempo determinato in virtù di incarichi annuali – e non trova,
quindi, collegamento in una individuata classe di concorso; requisiti
che devono entrambi caratterizzare, secondo quanto prescritto
dall’art. 2 della legge n. 124/1999, l’anzianità didattica
richiesta per l’ammissione alla sessione di abilitazione.
L’assenza di un ruolo ordinario e di una classe di concorso per la
religione non consente, quindi, la valutazione dell’insegnamento
della religione ai fini dell’ammissione alla sessione riservata di
esami.

Sentenza 27 settembre 2006, n.5667

La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha con orientamento costante
ribadito la peculiarità della posizione di “status” del docente
di religione – in relazione ai differenziati profili di abilitazione
professionale richiesti, alle distinte modalità di nomina e di
accesso ai compiti didattici, alla specificità dell’oggetto
dell’insegnamento – rispetto agli insegnanti in posizione ordinaria
(cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 5153 del 28.09.2001
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=3304]). Ai fini
del computo del periodo di servizio necessario per l’ammissione alle
sessioni di esame riservate per l’abilitazione all’insegnamento
nelle scuole statali, indette con O.M. n. 153 del 15.06.1999, non può
pertanto essere computato il servizio di insegnamento della religione
cattolica, non esistendo rispetto a questo insegnamento, alla data di
indizione della sessione riservata in questione, una individuata
classe di abilitazione o di concorso.

Sentenza 27 settembre 2006, n.5646

L’art. 2 della legge n. 124/1999 stabilisce che il periodo di
servizio per l’ammissione alla sessione riservata di esami per il
conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento e per il
conseguente inserimento nella graduatorie permanenti “deve essere
stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo e
relativi a classi di concorso”. Dunque, non possono essere
computati, ai fini dell’anzianità didattica richiesta per
l’ammissione alla sessione riservata di esami di cui all’O.M. n.
153/1999, i periodi di servizio prestati nell’insegnamento della
religione cattolica, posto che detto insegnamento non trova
corrispondenza nella dotazione di organico dei ruoli ordinari, essendo
caratterizzato – alla data di indizione della sessione riservata –
come rapporto di lavoro a tempo determinato, con conseguente
impossibilità di collegamento ad una individuata classe di concorso.

Sentenza 27 settembre 2006, n.5670

Deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale – per contrasto con l’art. 3, primo comma, della
Costituzione – dell’art. 2 della legge n. 124/1999, che stabilisce
che il servizio di insegnamento utile per l’ammissione alla sessione
riservata di esami per il conseguimento dell’abilitazione
all’insegnamento e per il conseguente inserimento nella graduatorie
permanenti “deve essere stato prestato per insegnamenti
corrispondenti a posti di ruolo e relativi a classi di concorso, con
il possesso di specifico titolo di studio”, con conseguente
esclusione degli insegnanti di religione cattolica. In ordine
all’asserita disparità di trattamento che verrebbe riservata a
quest ultimi rispetto agli altri docenti, si rileva infatti che
sussiste una diversità dei requisiti richiesti per gli incarichi di
docenza “ordinari” e quelli relativi alla religione; ciò esclude
la sussistenza di uguali situazioni regolate in modo diverso e la
conseguente violazione del principio costituzionale suddetto.