Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Nota 14 giugno 2006

Ministero dell’Istruzione. Nota 14 giugno 2006, Prot. 1776: “Insegnanti di religione cattolica – Chiarimenti CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a.s.2006/07”. (Omissis) Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI In relazione al recente CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale della scuola per l’a.s.2006/07, sottoscritto il 6.6.2006, si ribadisce che l’art. 2 comma […]

Nota 07 giugno 2006

Direzione Generale per il personale della scuola. Uff. IV e V. Nota 7 giugno 2006, Prot. n.1689: “Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A. per l’a.s. 2006/2007”. (omissis) Si trasmette, per gli adempimenti di competenza, il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le […]

Circolare 01 agosto 2002, n.30

Circolare 1 agosto 2002, n. 30: “Trattamento di fine rapporto” (in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 203 del 30 agosto 2002) Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Al Consiglio di Stato Alla Corte dei conti All’Avvocatura dello Stato Al Ministero del lavoro e politiche sociali Al Ministero dell’economia e delle finanze A tutti i […]

Legge 2004, n.1136

Legge n. 628/1998: “Basic Education” (Amendments up to 1136/2004) (omissis) Section 11 Content of education 1. The basic education syllabus shall contain, as enacted by virtue of Section 14, the following core subjects: mother tongue and literature, the second national language, foreign languages, environmental studies, health education, religious education or ethics, history, social studies, mathematics, […]

Decreto 26 aprile 1999

“Décret relatif à l’enseignement fondamental ordinaire”, 26 aprile 1999. Préambule Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Texte CHAPITRE I. – Dispositions générales et définitions. Article 1. Champ d’application. Le présent décret est applicable aux écoles fondamentales ordinaires organisées et subventionnées par la Communauté germanophone. Les […]

Decreto 14 dicembre 1998

“Décret fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné”, 14 dicembre 1998. Préambule Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Texte TITRE I. – Statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement libre subventionné et des […]

Decreto 13 luglio 1998

“Décret portant organisation de l’enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l’enseignement”, 13 giugno 1998. Préambule Le Conseil de la Communauté francaise a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Texte CHAPITRE I. – Champ d’application et définitions. Article 1. Les chapitres 1 à 6 du présent décret sont applicables […]

Decreto 14 aprile 1998

Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise modifiant et complétant l’arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement de l’Etat, des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance […]

Sentenza 26 gennaio 2006, n.226

L’art. 4, del DPR n. 751 del 16 dicembre 1985, richiamato dalla
successiva Legge n. 186/2003, prevede – al punto 4.4 – che, nella
scuola materna ed elementare l’insegnamento della religione
cattolica possa essere impartito dagli insegnanti del circolo
didattico che abbiano frequentato nel corso degli studi secondari
l’insegnamento della religione cattolica o, comunque, siano
riconosciuti idonei dall’ordinario diocesano; oppure da chi, fornito
di studio valido per l’insegnamento nelle scuole materne ed
elementari, sia in possesso dei requisiti di cui al primo comma del
punto 4.4. (cioè dell’attestazione di idoneità rilasciata
dall’ordinario diocesano) od da chi, fornito di altro diploma di
scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un diploma di
Istituto in Scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale
italiana. Presupposto indefettibile per l’accesso al concorso per
l’insegnamento della relgione nelle scuole materne ed elementari è
dunque il possesso del diploma magistrale, o comunque, di altro titolo
che abbia la stessa valenza, laddove il possesso del diploma di
scienze religiose permette esclusivamente di dimostrare la conoscenza
della religione cattolica, con la conseguenza che non può attribuirsi
valore equipollente al diploma magistrale ed a quello di scienze
religiose riguardando gli stessi due fattispecie diverse, sia in
termini di ”peso concorsuale”, sia in termini di conoscenze
presupposte. Nel caso, invece, in cui il candidato risulti in possesso
di altro diploma di scuola media superiore diverso dal Diploma
Magistrale, può giustificarsi la valutazione del solo diploma di
scienze religiose, dato che in tal caso la c.d. idoneità
all’insegnamento religioso non risulta derivante dal presupposto del
possesso del diploma magistrale, ma da altro titolo di per sé non
abilitante all’insegnamento nella scuola materna ed elementare che
lo diventa, quanto all’insegnamento della religione, perché unito
al diploma in scienze religiose.

Sentenza 24 novembre 2005

Il decreto del Direttore Generale per il Personale della Scuola, del 2
febbraio 2004, d’indizione del concorso riservato, per esami e
titoli, a posti d’insegnanti di religione cattolica compresi
nell’ambito territoriale delle singole diocesi nella scuola
secondaria di primo e di secondo grado, all’art. 2, co. 1 ed all. 5,
non prevede l’attribuzione di alcun punteggio per titoli di servizio
in relazione all’insegnamento prestato nelle scuole legalmente
riconosciute. Tale esclusione, testuale ed inequivocabile, è stata
riconosciuta legittima dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato
(cfr. sentenza, Sez. VI, n. 831 del 21 maggio 1994) secondo cui:
“Agli effetti del riconoscimento dell’anzianità di servizio,
l’insegnamento nelle scuole legalmente riconosciute non può essere
equiparato a quello svolto nelle scuole statali pareggiate o
parificate”. Al riguardo, deve pertanto ritenersi manifestamente
infondata la questione d’illegittimità costituzionale della
normativa citata, nella parte in cui prevede un diverso trattamento,
ai fini della valutazione del servizio prestato, tra l’insegnamento
prestato presso le scuole legalmente riconosciute e l’insegnamento
prestato presso le scuole statali e paritarie, in ragione della
discrezionalità del legislatore in materia. Nè le sopra esposte
conclusioni possono essere revocate in dubbio, sulla base della
considerazione che la decisione se prestare servizio presso scuole
private ovvero presso scuole statali, risulta di competenza
dell’Ordinario Diocesano. Tale designazione infatti non può rilevare
ai fini della valutazione del servizio stesso, rispetto alla quale –
come detto – il legislatore rimane libero di determinarsi
discrezionalmente. Le suddette particolari modalità di designazione
non costituiscono, dunque, una ragione sufficiente per discriminare,
all’interno della categoria dei docenti che hanno prestato servizio
presso scuole legalmente riconosciute, gli insegnanti di religione
cattolica da quelli d’ogni altra disciplina.