Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 09 giugno 2000, n.9213

Nella normativa di settore (legge n.824/1930 e CCNL) del Comparto
Scuola si è individuata una linea di tendenza, ispirata
all’esigenza di offrire agli insegnanti di religione le medesime
garanzie, proprie degli altri docenti, assunti con contratto a tempo
indeterminato. Il previsto rinnovo automatico – in assenza di cause
ostative – della nomina sui posti disponibili, con ogni conseguenza in
termini di status, comporta, infatti, una sostanziale equiparazione
giuridica tra insegnanti di religione con incarico annuale e docenti
assunti con contratto a tempo indeterminato. Ne consegue che il
tentativo (nel caso di specie, del Comune di Milano) di modificare il
termine di scadenza dell’incarico annuale per l’insegnamento della
religione, da sempre individuato al 31 agosto, riducendolo al 30
giugno, appare “illegittimo e privo di razionale sostegno”,
venendo in tal modo realizzata “una discriminazione restrittiva e
peggiorativa” rispetto agli altri docenti (anche non di ruolo). Tale
modifica, piuttosto che tendere ad una sostanziale parità di
trattamento tra insegnanti, accentua infatti le differenze, operando
una reformatio in pejus, che non può essere giustificata dalla
temporaneità e revocabilità dell’incarico di insegnamento della
religione, le quali non incidono sulla scadenza annuale
dell’incarico.

Sentenza 15 giugno 2001, n.567

Al fine di stabilire se sussista la giurisdizione del giudice
ordinario oppure quella del giudice amministrativo occorre dare
rilievo decisivo alla vera natura della controversia, con riferimento
alle concrete posizioni soggettive delle parti in relazione alla
disciplina legale della materia. In partioclare, deve evidenziarsi
che, in base ai principi generali, esclusi i casi di giurisdizione
esclusiva, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la
tutela dei diritti soggettivi, mentre sono devolute al giudice
amministrativo le controversie in cui si assumano lese posizioni di
interesse legittimo. Nel caso di specie l’interessata ha impugnato
la sua esclusione dalla sessione degli esami per conseguire
l’abilitazione all’insegnamento, cioè un atto finalizzato a
conseguire la possibilità di ingresso nei ruoli della P.A. in
qualità di insegnante. Tale controversia non attiene al pubblico
impiego, riservata al giudice ordinario, né alla materia dei concorsi
per l’ingresso nella P.A. oggi residuata al giudice amministrativo.
In realtà, la questione deve essere infatti compresa tra quelle che
attengono ai pubblici servizi i quali sono stati attribuiti al giudice
amministrativo in via esclusiva. Tuttavia, la stessa norma effettua
una esclusione, relativamente ai rapporti individuali di utenza con
soggetti privati; questi rapporti non possono, quindi, essere
ricondotti nell’ambito della giurisdizione esclusiva e, pertanto, la
loro giurisdizione va individuata in base ai principi che radicano il
giudizio presso il giudice amministrativo con riferimento ai principi
vigenti in tema di giurisdizione generale di legittimità. Ne consegue
che il relativo giudizio verrà assorbito nell’alveo della
giurisdizione amministrativa solo nel caso che il provvedimento della
pubblica amministrazione rientri nel novero degli atti autoritativi,
permeati della discrezionalità piena della Pubblica Amministrazione.
Tuttavia, la stessa norma effettua una esclusione, relativamente ai
rapporti individuali di utenza con soggetti privati; questi rapporti
non possono, quindi, essere ricondotti nell’ambito della
giurisdizione esclusiva e, pertanto, la giurisdizione di essi va
individuata in base ai principi che radicano il giudizio presso il
giudice amministrativo con riferimento ai principi vigenti in tema di
giurisdizione generale di legittimità, per cui il relativo giudizio
verrà assorbito nell’alveo della giurisdizione amministrativa solo
nel caso che il provvedimento della pubblica amministrazione rientri
nel novero degli atti autoritativi, permeati della discrezionalità
piena della Pubblica Amministrazione. Ne consegue che la controversia
rientra tra quelle che riguardano un rapporto individuale di utenza
con un soggetto privato al di fuori della giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo e riguarda la tutele di una situazione
giuridica soggettiva di interesse legittimo. Con riferimento a tale
posizione giuridica soggettiva dedotta deve, pertanto, ritenersi
sussistente la giurisdizione di questo Tribunale a conoscere della
controversia in esame.

Sentenza 25 luglio 2007, n.6926

Il Diploma di Specializzazione in pedagogia religiosa, conseguito
presso l’Università Pontificia Salesiana di Roma, rappresenta
l’atto finale di un corso biennale di specializzazione, rilasciato da
un Istituto Universitario ammesso dallo Stato italiano al
riconoscimento di Lauree e Titoli Universitari Superiori. Sotto tale
profilo questo titolo chiude dunque un percorso formativo della durata
complessiva di sei anni e non può pertanto essere valutato quale
diploma di magistero, ma come diploma post-universitario di
specializzazione.

Sentenza 25 luglio 2007, n.6914

Il responsabile del procedimento, in presenza di
un’autodichiarazione relativa al possesso di un titolo, di fronte al
dubbio sull’effettivo possesso, sulla data di conseguimento, o sulla
validità stessa del titolo dichiarato, deve procedere
all’integrazione documentale prevista dall’art. 6 lett. b della L.
n. 241/1990. La giurisprudenza ha infatti ribadito il principio
secondo cui, in assenza di specifiche previsioni normative, nelle
procedure concorsuali ad impieghi pubblici, le attestazioni di status
o di qualità prive delle prescritte formalità devono ritenersi
regolarizzabili ogni qualvolta sussista l’esigenza di accordare
prevalenza all’accertamento dell’effettivo possesso di un titolo
tempestivamente prodotto. Siffatto modo di procedere, ferma restando
l’immodificabilità sostanziale del contenuto del documento, non lede
in alcun modo il principio di imparzialità ma, al contrario, ne
rappresenta un’applicazione equa e ragionevole (nel caso di specie,
veniva accolto il ricorso di un’insegnante di religione il cui
“Diploma di Specializzazione in Scienze Religiose” non era stato
valutato dall’Amministrazione sull’erroneo presupposto che
l’interessata avesse prodotto solo il certificato di iscrizione e di
frequenza al secondo anno, concludendo quindi per la non
documentazione dello stesso ai fini del conferimento del punteggio)

Ordinanza 14 giugno 2006, n.3422

TAR LAzio. Ordinanza 14 giugno 2006, n. 3422: “IRC: Concorso riservato e titoli di qualificazione professionale richiesti”. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA SEZIONE TERZA QUATER nelle persone dei Signori: MARIO DI GIUSEPPE Presidente CARLO TAGLIENTI Cons. UMBERTO REALFONZO Cons. , relatore ha pronunciato la seguente ORDINANZA nella Camera di Consiglio del 14 Giugno […]

Decreto Presidente Repubblica 23 aprile 2007

D.P.R. 23 aprile 2007: “Autorizzazione al Ministero della pubblica istruzione ad avviare l’assunzione di n. 3060 insegnanti di religione cattolica, ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 167 del 20 luglio 2007) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, […]

Ordinanza 03 dicembre 2004, n.5822

Non si può ritenere che il voto del docente di religione, ove
determinante, si trasformi in un giudizio motivato, perdendo ogni
rilevanza ai fini della votazione finale.