Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Contratto collettivo 16 giugno 2008

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE integrativo CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER L’ANNO SCOLASTICO 2008/2009. L’anno 2008 il giorno 16 del mese di giugno, in Roma, presso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale, TRA la delegazione di parte pubblica costituita con […]

Sentenza 08 maggio 2008, n.2105

Il servizio prestato nelle attività alternative all’insegnamento
della religione cattolica non è ritenuto valido per l’ammissione
alla sessione riservata di esami di abilitazione all’insegnamento –
ai sensi dell’art. 2, comma 4, dell’O.M. n. 153/1999 – soltanto
ove non prestato su posto di ruolo, né relativo a classi di concorso.
In questo senso, non vi è dubbio che si possa ravvisare alcun tipo di
esclusione per l’ipotesi di servizio di insegnamento prestato in una
materia avente una propria classe di concorso, pur se considerata
presso gli istituti statali come materia alternativa all’ora di
religione cattolica.

Sentenza 07 gennaio 2008, n.31

L’art. 5 della legge n. 186/2003 stabilisce che “il primo concorso
per titoli ed esami […] è riservato agli insegnanti di religione
cattolica che abbiano prestato servizio per almeno quattro anni nel
corso degli ultimi dieci anni” nella specifica materia di
insegnamento. La norma, espressamente qualificata come transitoria,
enuclea in via immediata la cerchia dei docenti che possono
partecipare alla speciale sessione di reclutamento. Essa esprime in
particolare la “ratio” di recuperare, con una prima tornata di
reclutamento, le posizioni degli insegnanti di religione cattolica
che, nel periodo antecedente, avessero reso l’attività di
insegnamento in condizioni di precarietà. Il possesso dei requisiti
di ammissione e, segnatamente, l’individuazione del decennio di
insegnamento nel cui ambito devono essere prestati i quattro anni
continuativi di insegnamento va, in conseguenza, necessariamente
raccordato alla data di entrata in vigore della legge n. 186/2993. In
tal senso, si è correttamente determinata – nel caso di specie –
l’Amministrazione, in sede di adozione del bando di concorso
pubblicato il 24.07.2003 e, a tal fine, ha fatto riferimento al
periodo di insegnamento che va dall’anno scolastico 1993/1994
all’anno scolastico 2002/2003.

Sentenza 13 marzo 2008, n.450

L’art. 3 dell’O.M. 1/2001 stabiliva che coloro che erano stati
ammessi a partecipare ai corsi indetti con O.M. 153/1999 e O.M.
33/2000 con riserva, perché non in possesso dei requisiti di
servizio, e che avevano sostenuto gli esami finali, potessero
presentare apposita istanza per ottenere lo scioglimento della
riserva, cioè l’iscrizione a pieno titolo nelle graduatorie
definitive e permanenti, con la relativa abilitazione, entro il
termine previsto dall’art. 4 della stessa. Nel caso di specie, non
avendo la ricorrente presentato la relativa domanda, e non essendo
conseguentemente intervenuto alcun provvedimento risolutivo
dell’originaria iscrizione con riserva, quest’ultima si è
protratta fino alla definizione della questione sollevata in sede
giurisdizionale relativa al possesso in capo alla ricorrente del
titolo di partecipazione ai corsi di abilitazione di cui alle OO.MM.
153/1999 e 33/2000, sfociata in esito negativo.

Circolare ministeriale 14 marzo 2008, n.32

Circolare 14 marzo 2008, n. 32: “Scrutini ed esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione – Anno scolastico 2007-2008”. Ministero della Pubblica Istruzione -Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per gli Ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l’autonomia scolastica (omissis) La conclusione del primo ciclo di istruzione è il punto […]

Sentenza 13 marzo 2008, n.1082

Il d.p.r. 16.12.1985 n. 751 – al punto 4.4 lett. b) – stabilisce che
il titolo specifico per l’insegnamento della religione cattolica
nelle scuole materne ed elementari è il diploma di istituto
magistrale “unito all’attestato di idoneità dell’ordinario
diocesano”, ma che tale insegnamento può essere impartito anche da
“chi fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia
conseguito almeno un diploma rilasciato da un Istituto di scienze
religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale italiana”.
Dunque, posto che in questo secondo caso il titolo che abilita
all’insegnamento è il diploma di scienze religiose in aggiunta ad
altro diploma di scuola media superiore, appare legittima la
previsione – contenuta nel bando relativo al caso di specie – diretta
a dare una valutazione sino a 4 punti al solo diploma di scienze
religiose, con un punteggio aggiuntivo di 0,5 per l’altro diploma di
istruzione secondaria superiore, giacché tale diploma di scienze
religiose costituisce, in detta ipotesi, il titolo specifico richiesto
ai fini dell’insegnamento della religione cattolica.

Sentenza 29 gennaio 2008, n.238

L’attribuzione di un peso preponderante ai titoli di servizio
rispetto a quelli culturali, stabilita da un bando di concorso
riservato per titoli ed esami ai fini dell’immissione in ruolo degli
insegnanti di religione cattolica, è espressione di una scelta
discrezionale dell’Amministrazione, alla quale spetta il potere di
decidere il rilievo da attribuire alle diverse categorie di titoli di
cui i candidati sono in possesso. In particolare, non sussiste alcun
vizio di illogicità nella scelta della Amministrazione in tale senso,
laddove – come nel caso di specie – tale soluzione risulti coerente
con lo scopo del concorso in esame ovvero quello di consentire la
sistemazione del c.d. precariato. In quest’ottica, la decisione di
privilegiare i titoli professionali e, quindi, il servizio già svolto
dagli insegnanti di religione cattolica, rispetto ai titoli culturali,
risulta ragionevole o, comunque, non affetta da quei vizi di
macroscopica illegittimità, solo in presenza dei quali questo Giudice
potrebbe censurare la decisione dell’Amministrazione.

Sentenza 18 aprile 2007, n.1778

E’ ammissibile la regolarizzazione formale di atti e documenti
presentati nei pubblici concorsi, ove i medesimi già contengano tutti
gli elementi necessari alla loro valutazione giacché, in tal caso,
dalla regolarizzazione non viene vulnerata la par condicio dei
concorrenti, come viceversa accadrebbe ove il documento fosse
integrato con indicazioni che ne modificano il contenuto sostanziale
(Nel caso di specie, nella domanda di ammissione a concorso riservato
per il personale docente di religione non veniva indicato il punteggio
del diploma di magistero; conseguentemente, l’indicazione successiva
del voto relativo a tale il diploma e la sua valutazione
congiuntamente al diploma di scuola secondaria come titolo d’accesso
avrebbe determinato, secondo la Suprema Corte, una modificazione del
contenuto sostanziale degli atti e documenti stessi e non una loro
mera integrazione).