Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 13 aprile 2010, n.6669

L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole italiane non
universitarie di ogni ordine e grado è impartito in adempimento
dell’impegno assunto dallo Stato italiano con l’art. 36 del Concordato
del 1929 che ha trovato conferma nell’art. 9 comma 2 legge n. 121 del
1985, di ratifica delle modificazioni introdotte dal Concordato
medesimo. Quanto ai soggetti abilitati ad impartire il predetto
insegnamento l’art. 2 comma 5 dell’intesa tra Autorità scolastica
italiana e Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con D.P.R.
16/12/1985 n. 761, ha stabilito che ” l’insegnamento della religione
cattolica è impartito da appositi docenti che siano sacerdoti oppure
religiosi oppure laici riconosciuti idonei dall’ordinamento diocesano,
nominati dall’Autorità italiana competenti d’intesa con l’Ordinariato
stesso ” (cfr. Parere Sez.II C.d.S 243/07 del 20/12/2007). In tale
ottica la giurisprudenza del Consiglio di Stato, lungi da scorgere una
totale ed incondizionata equiparazione fra insegnamento della
religione cattolica e gli altri insegnamenti, ha quanto ai soggetti
abilitati ad impartire il primo, costantemente rilevato la
pecularietà della posizione di “status ” dei docenti di religione in
rapporto ai differenziati profili di abilitazione professionale
richiesti, alle distinte modalità di nomina e di accesso ai compiti
didattici, nonché alla specificità dell’oggetto dell’insegnamento
che non ne consentono l’omologazione agli insegnanti in posizione
ordinaria (cfr, già citato C.d.S. Sez. II parere 243/07 e la
giurisprudenza ivi richiamata).

Contratto collettivo 15 luglio 2010

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE integrativo CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER L’ANNO SCOLASTICO 2010/2011. L'anno 2010 il giorno 15 del mese di luglio, in Roma, presso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale, TRA la delegazione di parte pubblica costituita con […]

Nota 04 maggio 2010

Nota 4 maggio 2010, Prot. n. A00DGPER. 4738: "Organico di diritto del personale docente di religione cattolica per l'a.s. 2010/2011". Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per il Personale Scolastico – Ufficio IV Si comunica che dal 6 maggio c.a. sono disponibili per le istituzioni scolastiche le funzioni per l’acquisizione […]

Sentenza 17 febbraio 2010, n.899

Il riferimento, ai fini della maturazione del requisito di anzianità
di servizio, degli insegnamenti resi “nelle scuole statali e
paritarie”, previsto per la partecipazione a concorso riservato per
insegnanti di religione (decreto del Direttore Generale del Ministero
dell’Istruzione in data 2 febbraio 2004), non si configura
irragionevole – perché individua oltre alle scuole statali quelle che
ad esse sono parificate sulla base dei controlli pubblicistici
previsti dalla legge n. 62/2000 – ed è inoltre in linea con i
generali criteri di immissione in ruolo dei docenti precari, recepiti
dalla legge n. 124/1999, che a tal fine assumono a riferimento di
servizi prestati presso le scuole statali e in quelle ad esse
parificate. Atteso che il servizio prestato presso le scuole comunali
non rientra in tale ambito, esso non è dunque stato preso in
considerazione per l’accesso a detto concorso riservato.

Sentenza 19 giugno 2009, n.4059

L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche
corrisponde ad un impegno assunto dallo Stato rispetto ad altro Ente
sovrano, al cui magistero resta direttamente connessa una dottrina –
il cui apprendimento è comunque facoltativo – ritenuta attinente al
patrimonio storico e culturale del popolo italiano, con modalità di
selezione del personale docente del tutto peculiari, dovendo
l’idoneità del medesimo essere riconosciuta dalla competente
autorità ecclesiastica, non estranea nemmeno alla scelta dei testi di
apprendimento e ad altre modalità organizzative (artt. 2 e 3 D.P.R.
n. 751/1985 cit.; cfr. anche, Cons. St., sez. VI, 27.8.1988, n. 1006).
Un percorso formativo, quello il cui valore culturale e morale
giustifica la pari dignità del relativo personale docente, rispetto a
quello addetto ad altre discipline nell’ambito di quanto attenga
allo svolgimento dell’anno scolastico, senza che possa razionalmente
escludersi una diversa valutazione dell’esperienza didattica in
questione, in rapporto a normative eccezionali di favore, attraverso
le quali l’Amministrazione intenda – come nel caso
dell’ordinanza ministeriale 15.6.1999, n. 153 – agevolare
l’immissione nei ruoli di personale precario, che sia stato
reclutato e abbia svolto attività di insegnamento secondo le regole
dettate dallo Stato stesso, per finalità strettamente inerenti alla
formazione culturale e scientifica degli studenti (e senza che ciò
escluda, ovviamente, una successiva immissione degli insegnanti di
religione di cui trattasi nei ruoli docenti veri e propri, con
apposita normativa speciale, come quella di cui alla legge 18.7.2003,
n. 186, ma – ex art. 4 L. cit. – “subordinatamente al possesso
dei requisiti prescritti per l’insegnamento richiesto”).

Contratto collettivo 16 febbraio 2010

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alla mobilità del personale della scuola per l’a.s. 2010/2011, 16 febbraio 2010 (omissis) ART. 37 bis MOBILITÀ INSEGNANTI RELIGIONE CATTOLICA 1. Gli insegnanti di religione cattolica, immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003 n. 186, partecipano alle operazioni di mobilità territoriale a domanda, secondo quanto previsto dal […]

Sentenza 19 giugno 2009, n.4058

L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche
corrisponde non a scelte squisitamente didattiche, ma ad un impegno
assunto dallo Stato rispetto ad altro Ente sovrano, al cui magistero
resta direttamente connessa una dottrina – il cui apprendimento è
facoltativo – ritenuta attinente al patrimonio storico e culturale
del popolo italiano, con modalità di selezione del personale docente
del tutto peculiari, dovendo l’idoneità del medesimo essere
riconosciuta dalla competente autorità ecclesiastica, non estranea
nemmeno alla scelta dei testi di apprendimento e ad altre modalità
organizzative. Un percorso formativo il cui valore culturale e morale
giustifica la pari dignità del relativo personale docente, rispetto a
quello addetto ad altre discipline, nell’ambito di quanto attenga
allo svolgimento dell’anno scolastico, ma che non esclude la
possibilità di una diversa valutazione dell’esperienza didattica
in questione, in rapporto a normative eccezionali di favore,
attraverso le quali l’Amministrazione intenda – come nel
caso dell’ordinanza ministeriale 15.6.1999, n. 153 – agevolare
l’immissione nei ruoli di personale precario, che sia stato
reclutato e abbia svolto attività di insegnamento secondo le regole
dettate dallo Stato stesso, per finalità strettamente inerenti alla
formazione culturale e scientifica degli studenti.

Ordinanza ministeriale 09 marzo 1995, n.80

Ordinanza ministeriale 9 marzo 1995, n. 80: “Scrutini ed esami nelle scuole di ogni ordine e grado”. (omissis) Art. 37 – Disposizioni generali l . Ai sensi dell’ art. 309, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, gli insegnanti incaricati di religione cattolica partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli […]

Sentenza 10 settembre 2009, n.5451

Cons. Stato Sez. VI, Sentenza 10 settembre 2009, n. 5451: “Insegnamento della religione cattolica e titoli di qualificazione professionale richiesti”. (omissis) Svolgimento del processo 1. La signora T.B., con ricorso n. 1709 del 2005 proposto al TAR per la Puglia, ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, della graduatoria del concorso per esami e titoli per […]