Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 20 dicembre 1999, n.1089

T.A.R.  Firenze  Toscana, sez. I, sentenza 20 dicembre 1999, n. 1089: "Esclusione dell'insegnante di religione dalla votazione, in ordine all'ammissione di un alunno all'esame di licenza, in sede di scrutinio finale".                                    IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA                                                       – I^ SEZIONE –                             ha pronunciato la seguente:                                                                         SENTENZA                                 […]

Decreto Presidente Repubblica 20 agosto 2012, n.175

In OLIR.it:

Decreto di promulgazione del Presidente della Conferenza episcopale
Italiana (prot. 484/2012 del 28 giugno 2012)
[/areetematiche/documenti/documents/intesa%20cei-miur%20religione%20scuole%20pubblice.pdf]

Intesa per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole
pubbliche tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, 28
giugno 2012

Sentenza 15 maggio 2012, n.56030/07

Il mancato rinnovo del contratto annuale di insegnamento della
religione e della morale cattoliche in un liceo pubblico non implica
violazione dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo se dipende da motivi di carattere “strettamente
religioso” sui quali è insindacabile la competenza dell’autorità
ecclesiastica. Tra il diritto dell’individuo al rispetto della
propria vita privata e familiare (art. 8 Cedu) e il diritto di una
confessione alla libertà religiosa (artt. 9 e 11 Cedu) prevale, nel
caso di specie, quest’ultimo anche in ragione della particolare
“natura” del rapporto di lavoro (che distingue l’insegnante di
religione dagli altri insegnanti) e del legame di “speciale
fiducia” che deve esistere tra il professore di tale materia e il
vescovo diocesano cui compete valutare se il candidato
all’insegnamento presenti i requisiti previsti dalla normativa
canonica (cann. 804 § 2 e 805). La tutela del diritto alla libertà
religiosa nella sua dimensione collettiva e la conseguente
legittimità dei provvedimenti dell’autorità ecclesiastica si
impongono anche in ragione della necessità di preservare e tutelare
la “sensibilità” degli studenti che scelgono di avvalersi
dell’insegnamento confessionale e dei loro genitori.

Contratto collettivo 29 febbraio 2012

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2012/2013, 29 febbraio 2012. (omissis) CAPO VIII – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA ART. 37 bis MOBILITÀ INSEGNANTI RELIGIONE CATTOLICA 1. Gli insegnanti di religione cattolica, immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003 n. […]

Sentenza 15 novembre 2010, n.33433

Non è condivisibile l’interpretazione secondo cui la presenza del
docente di religione nello scrutinio finale, in quanto incidente sul
credito scolastico, sia idonea a determinare una situazione di
discriminazione nei riguardi degli studenti che decidono di non
avvalersi di detto insegnamento, e in particolare di quelli che
decidono di non partecipare ad attività alternative e di assentarsi
dalla scuola. Invero, atteso che, in forza dell’accordo con la Santa
Sede, la Repubblica italiana si è obbligata ad assicurare
l’insegnamento di religione cattolica, e che, in omaggio al
principio di laicità dello Stato, detto insegnamento è facoltativo,
con la conseguenza che “solo l’esercizio del diritto di
avvalersene crea l’obbligo scolastico di frequentarlo” (Corte
cost., sent. n. 203 del 12 aprile 1989
[https://www.olir.it/documenti/?documento=370]), non è irragionevole
che il titolare di quell’insegnamento, divenuto obbligatorio in
seguito ad un’opzione liberamente espressa, partecipi alla
valutazione sull’adempimento dell’obbligo scolastico. In buona
sostanza, e come condivisibilmente sul punto ritenuto di recente dal
giudice d’appello, “se si parte dal presupposto (non seriamente
dubitabile alla luce…delle sentenze costituzionali [intervenute
sulla materia]) secondo cui l’insegnamento della religione (o di
altro corso alternativo) diviene obbligatorio dopo che è stata
effettuata la scelta, allora non si vede la ragione per la quale la
valutazione dell’interesse e del profitto con il quale l’alunno ha
seguito l’insegnamento della religione non debba essere valutato”
(CdS, VI, 7 maggio 2010, n. 2749
[https://www.olir.it/documenti/?documento=5336]).