Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 09 luglio 2010

Francia. Conseil d’État, Décision 9 juillet 2010: "Rejet des recours dirigés contre le décret de publication de l’accord conclu en 2008 entre la France et le Saint-Siège en matière de reconnaissance des diplômes". (Séance du 25 juin 2010 – Lecture du 9 juillet 2010. Requête Nos 327663, 328052, 328122, 328127, 328614, 328679, 328832, 328924, 328927, 328931 […]

Sentenza 07 maggio 2010, n.2749

Tutta l’attività scolastica dell’alunno deve essere valutata ai
fini del credito scolastico, che esprime un punteggio per la carriera
complessiva, ivi inclusa la condotta posta in essere e il profitto
raggiunto nell’ambito di quei corsi che, originariamente
facoltativi, diventano obbligatori in seguito alla scelta fatta. Se si
parte dal presupposto – delineato dalla giurisprudenza
costituzionale (cfr. Corte cost. n. 203/1989
[https://www.olir.it/documenti/?documento=370]) – secondo cui
l’insegnamento della religione (o di altro corso alternativo)
diviene obbligatorio dopo che è stata effettuata la scelta di
avvalersene, non si ha ragione escludere – secondo quanto previsto
dalla normativa vigente – la valutazione dell’interesse e del
profitto con il quale l’alunno ha seguito tale insegnamento. Né
ciò implica alcuna discriminazione a carico dei “non avvalentisi” che
non optino per insegnamenti alternativi, in quanto questi alunni
hanno le stesse possibilità di raggiungere il massimo punteggio in
sede di attribuzione del credito scolastico, rispetto agli studenti
che scelgono l’ora di religione o gli insegnamenti alternativi.
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TAR Lazio. Sez.III-quater. Sentenza 17 luglio 2009, n. 7076
[https://www.olir.it/documenti/?documento=5052]: “Insegnamento della
religione cattolica ed attribuzione dei crediti scolastici” (I GRADO)

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Per approfondire in OLIR.it:
Ministero della Pubblica Istruzione. Ordinanza ministeriale 15 marzo
2007, n. 26 [https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=4108]:
“Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno
scolastico 2006/2007”
Ordinanza ministeriale 10 marzo 2008, n. 30
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=4780]: “Istruzioni e
modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico
2007/2008”
Ordinanza ministeriale 5 maggio 2010, n. 44
[https://www.olir.it/documenti/index.php?argomento=&documento=5335]:
“Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno
scolastico 2009/2010”

Sentenza 03 novembre 2009, n.30814/06

Richiesta di rinvio da parte del Governo italiano alla Grande Chambre
della Corte europea dei diritti dell’uomo (28 gennaio 2010)
[https://www.olir.it/areetematiche/news/documents/2656_lautsi_ricorso_italia.pdf]

Sentenza 29 dicembre 1972, n.195

I requisiti dell’indipendenza e della sovranita’ riconosciuti
dall’art. 7 della Costituzione sia allo Stato che alla Chiesa
riflettono il carattere originario dei due ordinamenti. Ma la
separazione e la reciproca indipendenza non escludono che un
regolamento dei rapporti dei due ordinamenti sia sottoponibile a
disciplina pattizia, alla quale legittimamente puo’ risalire la
rilevanza di atti promananti da una delle due parti, purche’ non siano
tali da porre in essere nei confronti dello Stato italiano situazioni
giuridiche incompatibili con i principi supremi del suo ordinamento
costituzionale, ai quali le norme pattizie non possono essere
contrarie. L’art. 38 del Concordato, che sottopone al nulla osta della
S. Sede la nomina dei professori della Universita’ cattolica,
sollevata per presunta violazione dell’art. 7 Cost. sotto il profilo
della violazione della sovranita’ dello Stato che deriverebbe dalla
subordinazione al “placet” dell’Autorita’ ecclesiastica nella materia
dell’insegnamento, non contrasta col menzionato principio
costituzionale.

Sentenza 22 giugno 1992, n.290

E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art.
9, numero 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 e del punto 5, lett.
b), numero 2, del relativo Protocollo addizionale, sollevata, in
riferimento agli artt. 2, 3, 19 e 34 della Costituzione, nella parte
in cui non prevedono — almeno per la scuola elementare —
l’obbligatoria collocazione della religione cattolica all’inizio o
alla fine delle lezioni. Lo stato di non obbligo vale, infatti, a
separare il momento dell’interrogazione di coscienza sulla scelta di
libertà di religione o dalla religione, da quello delle libere
richieste individuali alla organizzazione scolastica. Non hanno quindi
rapporto con la libertà religiosa le modalità di impegno o
disimpegno scolastico connesse all’organizzazione interna della
scuola.

Decreto ministeriale 26 settembre 1996, n.611

Ministero della Pubblica Istruzione. Decreto 26 settembre 1996, n. 611: “Titoli di studio riconosciuti per l’insegnamento della religione cattolica e Istituti abilitati al rilascio”. […] a) Le discipline ecclesiastiche di cui al punto 4.3. lettera a), dell’Intesa citata in premessa sono indicate nell’allegato elenco A; b) Le Facoltà e gli Istituti che rilasciano i titoli […]

Legge 02 dicembre 1928, n.2687

Legge 2 dicembre 1928, n. 2687: “Concessione di un periodo di aspettativa di due anni ai maestri elementari che intendono dedicarsi alle missioni cattoliche”. (in “Gazzetta Ufficiale” n. 291 del 15 dicembre 1928) ARTICOLO UNICO Può essere concessa l’aspettativa per il periodo di due anni agli insegnanti elementari, che, volendo consacrarsi alle missioni cattoliche, presentino […]

Sentenza 20 novembre 1986, n.84-43243

L’article L. 122-45 du Code du travail, en ce qu’il dispose qu’aucun
salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de ses
convictions religieuses, n’est pas applicable lorsque le salarié, qui
a été engagé pour accomplir une tâche impliquant qu’il soit en
communion de pensée et de foi avec son employeur, méconnaît les
obligations résultant de cet engagement. L’indépendance des
professeurs dans l’exercice de leurs fonctions n’est pas incompatible
avec l’existence d’un lien de subordination à l’égard de la
direction de l’établissement au sein duquel ils enseignent.