Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Costituzione 04 luglio 2002

THE CONSTITUTION OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS, 4 luglio 2002. CHAPTER 1 – Fundamental rights Article 1 All persons in the Netherlands shall be treated equally in equal circumstances. Discrimination on the grounds of religion, belief, political opinion, race or sex or on any other grounds whatsoever shall not be permitted. (Omissis) Article 6 […]

Autorizzazione 21 dicembre 2005, n.3

Garante per la protezione dei dati personali: “Autorizzazione n. 3/2005 al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni”, 21 dicembre 2005. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 2 del 3 gennaio 2006 – Supplemento Ordinario n. 1) IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In data […]

Regolamento 01 settembre 2004

Consiglio Episcopale Permante. “Regolamento del Comitato per gli studi superiori di Teologia e di Religione cattolica”, 1 settembre 2004. (Omissis) ART. 1 È costituito presso la Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana, a norma degli artt. 29, § 3 e 23, lett. t) dello statuto della CEI, il “Comitato per gli studi superiori di Teologia […]

Autorizzazione 30 giugno 2004, n.3

Garante per la protezione dei dati personali: “Autorizzazione n. 3/2004 al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni”, 30 giugno 2004. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 190 del 14 agosto 2004) IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In data odierna, con la partecipazione del […]

Interrogazione 01 marzo 2004, n.E-0774

Parlamento europeo. Interrogazione scritta E-0774 di Maurizio Turco alla Commissione: “Violazione della libertà religiosa a Cipro”, 1 marzo 2004. Visti – l’articolo 6 del TUE; – gli articoli 10, 22 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; – la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo de delle libertà fondamentali del 1950 […]

Sentenza 31 gennaio 1997

L’art. 27 della Costituzione spagnola sancisce che tutti hanno il
diritto ad una educazione finalizzata al pieno sviluppo della
personalità umana. L’avere assicurato altresì, nella medesima norma,
a coloro che professano credenze religiose o dottrine etiche
specifiche il diritto di impartire ai propri figli una formazione
religiosa e morale con quella coerente, pur comportando un impegno dei
pubblici poteri a rendere un servizio in tal senso, tuttavia non
implica per nessuno l’obbligo di utilizzare siffatto servizio o di
sottostare alla pretesa di chi si avvale di un determinato
insegnamento etico o religioso che sia imposto alla generalità dei
consociati l’insegnamento di una qualsiasi altra dottrina morale o
credenza confessionale. Il principio di eguaglianza e di non
discriminazione sancito dall’art. 14 della Costituzione spagnola non
è violato dalle disposizioni con cui si stabilisce che le attività
alternative allo studio della religione non rientrano tra quelle
valutabili ai fini del curricolo. Infatti la introduzione di queste
attività è la conseguenza del riconoscimento di una garanzia
costituzionale di formazione religiosa che riveste un carattere
facoltativo e le cui modalità di valutazione sono concordate con chi
intende avvalersene. Sarebbe pertanto sproporzionato pretendere, ai
fini di un trattamento paritario e non discriminatorio, e dopo aver
concordato (o insistito) sull’attribuzione del carattere curricolare
all’insegnamento della propria dottrina o credenza, che gli altri
discenti non avvalentesi, oltre a subire un ampliamento del proprio
orario di studio con le attività alternative, debbano altresì
soggiacere alla imposizione della valutazione curricolare delle
stesse.

Sentenza 30 giugno 1994

Le norme regolamentari del Real Decreto 1006/1991 (art. 7 e art. 14,
commi 1 e 3) sono illegittime per violazione del principio della
certezza giuridica (art. 9, comma 3 Cost.), in quanto non specificano
in che consistono le attività di studio alternative
all’insegnamento facoltativo della religione cattolica nelle scuole.
Dette norme regolamentari sono altresì illegittime in quanto non
attuano la Legge Organica n. 1/1990 (Disposizione addizionale II) che,
rinviando all’Accordo sull’Insegnamento e Affari Culturali,
sottoscritto tra lo Stato spagnolo e la Santa Sede il 3 gennaio 1979,
stabilisce che l’insegnamento della religione cattolica deve essere
obbligatoriamente organizzato dalle scuole in condizioni equiparabili
alle altre discipline. Invero, tale equiparazione non sussiste laddove
la valutazione dell’insegnamento della religione cattolica non
concorre in uguale misura delle altre materie nel curriculum degli
alunni; e quando gli alunni che hanno optato per l’insegnamento
religioso sono privati dell’opportunità di un miglior apprendimento
delle materie complementari, al cui approfondimento siano destinate le
attività di studio alternative ad esso; ne consegue che le norme
impugnate violano altresì il principio costituzionale di uguaglianza
(art. 14). Inoltre, facendo obbligo ai genitori degli alunni di
scegliere, all’atto della iscrizione alla Scuola Primaria, tra
l’insegnamento della religione cattolica e le “attività di studio”
alternative, detta disciplina regolamentare viola il diritto degli
studenti a non dichiarare la propria religione né a manifestare quali
siano le proprie convinzioni religiose, garantito dall’art. 16 Cost.

Sentenza 24 giugno 1994

Le norme del Real Decreto 1006/1991 che rinviano al disposto degli
Accordi con le confessioni religiose per la disciplina degli
insegnamenti religiosi relativi alla Scuola Primaria, sono conformi al
diritto in quanto attuative del dettato della Disposizione Addizionale
II, della LOGSE (Ley Organica de Ordenación General del Sistema
Educativo, 3 ottobre 1990). Tale disposizione, non esaurisce la
applicazione specifica del diritto costituzionale dei genitori a che i
pubblici poteri garantiscano la formazione religiosa e morale dei
figli conformemente alle loro convinzioni (art. 27, comma 3 Cost.); la
tutela di questo diritto, infatti, si realizza indirettamente
attraverso la garanzia di altri diritti costituzionali, ed ha inoltre
espressa menzione nella Legge Organica 3 luglio 1985, nº 8 (art. 18,
comma 1). Le norme del Real Decreto 1006/1991 che rinviano al disposto
degli Accordi con le confessioni religiose per la disciplina degli
insegnamenti religiosi relativi alla Scuola Primaria, oltre ad
osservare il mandato costituzionale di cooperazione con le Chiese
(art. 16, comma 3 Cost.), non violano la riserva di Legge Organica
relativa allíattuazione dei diritti fondamentali in quanto
applicative del dettato della Disposizione Addizionale II, della LOGSE
(Ley Organica de Ordenación General del Sistema Educativo, 3 ottobre
1990). Tale disposizione è legittima posto che la Costituzione
ammette che i Trattati possano avere ad oggetto i diritti e i doveri
fondamentali, quando vi sia líautorizzazione delle Corti Generali,
come nel caso degli Accordi con la Santa Sede e con le altre
religioni; un Accordo o Trattato non è imposizione di uno Stato
Straniero, ma esercizio della sovranità nazionale.

Legge 10 novembre 1992, n.26

LEY 26/1992, DE 10 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBA EL ACUERDO DE COOPERACIÓN DEL ESTADO CON LA COMISIÓN ISLÁMICA DE ESPAÑA (B.O.E., núm. 272, 12 de diciembre de 1992) EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Con fecha 28 de abril de 1992, el Ministro de Justicia, habilitado al efecto por el Consejo de Ministros, suscribió el […]