Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Circolare ministeriale 15 gennaio 2008, n.9

Ministero della Pubblica Istruzione. Circolare Ministeriale 15 gennaio 2008, n. 9: “Adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2008/2009”. Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici Premessa La problematica relativa ai libri di testo ha assunto negli ultimi anni una particolare rilevanza sia per il ruolo strumentale che essi possono svolgere anche […]

Ordinanza 12 giugno 2007, n.2920

Non appare dotato di sufficiente consistenza giuridica e, quindi, dei
necessari requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, il
ricorso proposto avverso l’ordinanza ministeriale con la quale si
stabilisce, sul piano didattico, che l’insegnamento della religione
cattolica concorre alla formazione del “credito scolastico”, di
cui all’art. 11 del D.P.R. n. 323/1988, per gli esami di maturità,
trattandosi di norma amministrativa più volte reiterata sicuramente
sin dal 2001 contro cui, originariamente, non è mai stato proposto un
mezzo di gravame.

Sentenza 15 settembre 2000, n.7101

L’ordinanza ministeriale 14 maggio 1999 n. 128, recante norme per lo
svolgimento degli scrutini e degli esami di maturità, stabilisce che
gli insegnanti di religione cattolica partecipano “a pieno titolo”
all’attribuzione del credito scolastico. La disposizione non comporta
una discriminazione, nè lede il diritto di scegliere liberamente se
avvalersi dell’IRC. Infatti, poichè si può ottenere credito
scolastico anche da altre attività (attività alternative
all’insegnamento della religione, oppure attività extra-scolastiche),
la valutazione degli insegnanti di religione ai fini dell’attribuzione
del credito scolastico non incide negativamente sulla condizione di
quegli studenti che, all’inizio dell’anno, liberamente e senza
alcuna conseguenza ai fini della carriera scolastica, abbiano ritenuto
di scegliere di non avvalersi della religione cattolica e di non
svolgere altra attività alternativa.

Ordinanza 24 maggio 2007, n.2408

L’art. 8, punti 13-14 dell’O.M. n. 26/2007 prot. 2578
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4108] (Istruzioni
e modalità per lo svolgimento degli esami di stato nelle scuole
statali e non statali), viola il precetto di cui all’art. 309, IV°
del D.Lgs. n. 297/1994, posto che quest’ultima norma configura
l’insegnamento della religione quale materia extracurriculare, come
è dimostrato dal fatto che il relativo il giudizio – per coloro che
se ne avvalgono – non fa parte della pagella scolastica, ma deve
essere comunicato con una separata “speciale nota”. Sul piano
didattico, pertanto, l’insegnamento della religione non può a
nessun titolo, concorrere alla formazione del “credito
scolastico”, di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 323/1988, per gli
esami di maturità, dando luogo altrimenti ad una disparità di
trattamento con gli studenti che non seguono nè l’insegnamento
religioso, nè usufruiscono di attività sostitutive.

Decreto Presidente Repubblica 17 gennaio 2006

D.P.R. 17 gennaio 2006: “Autorizzazione al Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca all’assunzione di insegnanti di religione cattolica”. (da “Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana” n. 57 del 9 marzo 2006) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni; Visto l’art. 2 della legge 18 luglio 2003, […]

Circolare ministeriale 20 febbraio 2006, n.15

Circolare ministeriale 20 febbraio 2006, n. 15: “Adozione dei libri di testo nella scuola primaria, nella scuola secondaria di primo grado e negli istituti di istruzione di secondo grado per l’anno scolastico 2006/2007”. Il complesso dei prodotti editoriali, destinati all’adozione da parte delle singole istituzioni scolastiche, risulta sempre più arricchito, a mano a mano che […]

Decreto Presidente Repubblica 16 gennaio 2006, n.39

D.P.R. 16 gennaio 2006, n. 39: “Approvazione degli obiettivi specifici di apprendimento per l’insegnamento della religione cattolica negli istituti statali e paritari del secondo ciclo”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 38 del 15 febbraio 2006) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’articolo 87 della Costituzione; Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante […]

Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226

Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 257 del 4 novembre 2005 – Supplemento Ordinario n. 175) (omissis) Capo […]

Sentenza 28 febbraio 2005, n.959

La mancata conferma dell’incarico di insegnante di religione e la
relativa nomina di un nuovo docente, disposta su proposta
dell’Ordinario Diocesano, risulta conforme al dettato del punto 5,
lett. a) del Protocollo addizionale dell’Accordo di revisione del
Concordato del 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985,
n. 121, il quale prevede che l’insegnamento della religione cattolica
venga impartito “da insegnanti che siano riconosciuti idonei
dall’autorità ecclesiastica, nominati, d’intesa con essa,
dall’autorità scolatica”. Né può invocarsi, al riguardo,
l’automatica conferma del precedente incarico, giacché lo speciale
rapporto di servizio del docente incaricato dell’insegnamento della
religione cattolica ha durata annuale, anche se rinnovabile.

Sentenza 02 dicembre 2002, n.533

È costituzionalmente illegittimo l’art. 19 l. prov. Bolzano 14
dicembre 1998 n. 12, come introdotto dall’art. 6 comma 2 l. prov. 28
dicembre 2001 n. 19, il quale consente al personale docente delle
scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia autonoma di
Bolzano in servizio nell’anno scolastico 1998-1999 e 1999-2000 – privo
del prescritto titolo di studio ma in possesso del diploma di
maturità e che abbia svolto servizi di supplenza per almeno 18 anni
scolastici, anche non continuativi, validi come anni di servizio
interi ai sensi della normativa allora vigente – di essere assunto a
tempo indeterminato o determinato, previo superamento di apposito
esame di idoneità o di abilitazione riservato e dispone che per il
personale femminile con prole l’anzianità di servizio necessaria è
ridotta di un anno per ogni figlio nato nel corso dei corrispondenti
anni scolastici. Non sono, infatti, derogabili dalla provincia
autonoma di Bolzano i principi che reggono la materia dell’ordinamento
scolastico statale nè – secondo quanto “prescritto” – la regola della
necessaria stretta attinenza tra i titoli di studio, che danno accesso
agli esami di abilitazione, e le discipline oggetto di insegnamento;
regola ispirata al principio, rispondente all’esigenza di ragione, che
vuole che la validità dell’insegnamento – e quindi dell’apprendimento
dei discenti – sia assicurata mediante un’idonea specifica
preparazione culturale dei docenti. Restano assorbiti gli ulteriori
profili di illegittimità.