Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Circolare ministeriale 17 dicembre 2012, n.96

(omissis) 6) Insegnamento della religione cattolica e attività
alternative
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica viene esercitata dai genitori (o dagli studenti
negli istituti di istruzione secondaria superiore), al momento
dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on
line. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e, comunque,
in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto
salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo
entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli
interessati.
La scelta specifica di attività alternative è operata, all’interno
di ciascuna scuola, utilizzando il modello di cui all’allegato C. Si
ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli
interessati, all’inizio dell’anno scolastico, in attuazione della
programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali, e
trova concreta attuazione attraverso le seguenti opzioni possibili:
• attività didattiche e formative;
• attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di
personale docente;
• libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza
assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni
scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della
religione cattolica.
(omissis)

Sentenza 20 dicembre 1999, n.1089

T.A.R.  Firenze  Toscana, sez. I, sentenza 20 dicembre 1999, n. 1089: "Esclusione dell'insegnante di religione dalla votazione, in ordine all'ammissione di un alunno all'esame di licenza, in sede di scrutinio finale".                                    IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA                                                       – I^ SEZIONE –                             ha pronunciato la seguente:                                                                         SENTENZA                                 […]

Decreto Presidente Repubblica 20 agosto 2012, n.175

In OLIR.it:

Decreto di promulgazione del Presidente della Conferenza episcopale
Italiana (prot. 484/2012 del 28 giugno 2012)
[/areetematiche/documenti/documents/intesa%20cei-miur%20religione%20scuole%20pubblice.pdf]

Intesa per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole
pubbliche tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, 28
giugno 2012

Decreto Presidente Repubblica 20 agosto 2012, n.176

In OLIR.it:
Intesa sulle indicazioni didattiche per l’Insegnamento della religione
cattolica nelle scuole del II ciclo di istruzione e nei percorsi di
istruzione e formazione professionale  tra il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente
della Conferenza Episcopale Italiana, 28 giugno 2012
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5876&prvw=1]

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ERRATA CORRIGE
Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 20
agosto 2012, n. 176, recante: “Esecuzione dell’intesa sulle
indicazioni didattiche per l’insegnamento della religione cattolica
nelle scuole del secondo ciclo di istruzione e nei percorsi di
istruzione e formazione professionale firmata il 28 giugno 2012 tra il
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e il
Presidente della Conferenza episcopale italiana.” (GU n. 245 del 19
ottobre 2012)

Il numero “176” di inserzione in Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana, attribuito al decreto del
Presidente della Repubblica citato in epigrafe, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 242 del 16 ottobre 2012, e’
da intendersi espunto.
Nella formula terminativa finale, riportata alla pagina 5, prima
colonna della sopraindicata Gazzetta Ufficiale, dove e’ scritto: “Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.” ,
leggasi: “Il presente decreto sara’ inviato alla Corte dei conti per
la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.”. Pertanto il succitato decreto del Presidente
della Repubblica e’ da considerare come atto avente natura
amministrativa non regolamentare.

Circolare ministeriale 09 febbraio 2012, n.18

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per l’Istruzione, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica. Circolare ministeriale n. 18 del 9 febbraio 2012: "Adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2012/2013 – Indicazioni operative. La scelta dei libri di testo nelle scuole statali di ogni ordine e grado costituisce […]

Circolare ministeriale 29 dicembre 2011, n.110

6) Insegnamento della religione cattolica e attività alternative
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica viene esercitata dai genitori (o dagli studenti
negli istituti di istruzione secondaria superiore),
al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione di apposita
richiesta, secondo il modello E allegato. La scelta ha valore per
l’intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia
prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare
tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni
esclusivamente su iniziativa degli interessati.
La scelta relativa alle attività alternative all’insegnamento della
religione cattolica trova concreta attuazione attraverso le diverse
opzioni possibili:
•  attività didattiche e formative;
•  attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di
personale docente;
•  libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza
assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni
scolastiche di istruzione secondaria di
secondo grado);
•  non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della
religione cattolica.
La scelta specifica di attività alternative è operata mediante il
relativo modello F allegato. Si ricorda che tale allegato deve essere
compilato, da parte degli interessati, entro i tempi di avvio delle
attività didattiche, in attuazione della programmazione di inizio
d’anno da parte
degli organi collegiali.

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MODELLO E [/areetematiche/documenti/documents/schedae.pdf]
MODELLO F [/areetematiche/documenti/documents/schedaf.pdf]

Accordo 17 marzo 2011

TESTO IN ITALIANO: Accordo quadro tra Associatiòn Professional de
Professores de Religiòn en Centros Estatales (APPRECE) e Sindacato
Nazionale Autonomo degli insegnanti di religione (SNADIR)
[/areetematiche/documenti/documents/accordo_quadro_apprece_snadir.pdf] [a
cura di www.snadir.it [http://www.snadir.it]]