Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 25 giugno 2007, n.4266

Non è condivisibile la sussumibilità nel reato, di cui all’art. 674
c.p. (Getto pericoloso di cose), del fenomeno dell’inquinantento
elettromagnetico. Ci si trova, infatti, di fronte ad una lacuna
legislativa, che non può essere colmata con una interpretazione
analogica, rectius con una applicazione analogica quale sarebbe quella
volta ad affermare la riconducibilità dell’inquinamento
elettromagnetico nel paradigma punitivo dell’art. 674 c.p.. Del resto,
anche a voler dilatare al massimo l’estensione del concetto di “cosa”,
ricomprendendovi anche le onde elettromagnetiche, rimane il fatto che
esse non sono elementi di immediata percezione e suscettibili di
essere gettati o versati in un luogo di pubblico transito o in un
luogo privato, ma di comune o di altrui uso; donde l’impossibilità,
senza violare il principio costituzionale di legalità (art. 25 co. 2
Cost., art. 1 c.p.), di estendere agli stessi la portata della norma
incriminatrice.

Sentenza 21 maggio 2003, n.22516

L’obbligo di non ingerenza dello Stato nelle attivita’ degli “enti
centrali della Chiesa”, sancito dall’art. 11 del Trattato fra l’Italia
e la Santa Sede stipulato l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo in
Italia con legge 27 maggio 1929 n. 810, non equivale alla creazione di
una “immunita’”, ma si riferisce essenzialmente all’attivita’
patrimoniale degli enti anzidetti, rimanendo pertanto escluso che esso
comporti la rinuncia dello Stato ad imporre l’osservanza di norme
penali e ad agire, quindi, per la repressione di fatti illeciti
produttivi di eventi di rilievo penale che si verifichino in
territorio italiano. (Nella specie, in applicazione di tale principio,
la Corte ha censurato la sentenza di merito con la quale era stato
dichiarato non doversi procedere per difetto di giurisdizione nei
confronti di taluni responsabili della Radio vaticana – peraltro
ritenuta non annoverabile neppure fra gli “enti centrali della Chiesa”
– in ordine al reato di cui all’art. 674 cod. pen., ipotizzato con
riguardo alla emissione di onde elettromagnetiche di intensita’
superiore al consentito dagli impianti della stessa Radio vaticana,
siti in territorio italiano).

Sentenza 19 febbraio 2002, n.3472

La radio vaticana è un ente centrale della Chiesa, a norma dell’art.
11 del trattato del Laterano 11 febbraio 1929 (legge n. 810 del 1929),
sia perché è inserita nell’ambito della Segreteria di Stato della
Santa Sede e il suo direttore generale è nominato dal Pontefice, sia
perché è uno strumento al servizio della stessa Santa Sede per
l’evangelizzazione in adempimento del ministero petrino. In
conseguenza, a norma del citato art. 11 del trattato, lo Stato
italiano è carente di giurisdizione nei confronti dei responsabili
della gestione di detta radio, quando siano imputabili della lesione
prevista e punita dall’art. 674 c.p., per aver diffuso radiazioni
elettromagnetiche in territorio italiano atte a offendere e molestare
le persone ivi residenti. I problemi posti da tali impianti vanno
risolti con accordi fra lo Stato e la Santa Sede.