Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 16 marzo 2005, n.241

Ai sensi dell’art. 26. dell’allegato A, del D.P.R. 25 giugno 1983, n.
347, il riconoscimento dell’ottava qualifica funzionale – per i
dipendenti degli enti locali – è riservato a coloro che, oltre ad
essere muniti di titolo di laurea, siano abilitati allo svolgimento di
un’attività professionale, nel caso in cui la prestazione
lavorativa richiesta comporti lo svolgimento di mansioni di natura
professionale; ove si tratti di attività di carattere diverso è
sufficiente per contro il solo titolo di laurea. Ciò considerato,
pertanto, nel caso di Cappellano cimiteriale, l’Ordinazione
sacerdotale va intesa non solo come laurea, ma come “laurea
professionale” ai sensi del citato art. 26, allegato A, del D.P.R.
25 giugno 1983, n. 347. Tale disposizione richiede, inoltre, ai fini
dell’integrazione dell’ottava qualifica funzionale, che l’attività
svolta sia caratterizzata da “complessità e difficoltà delle
prestazioni”, onde evincere dalle stesse profili di autonomia
operativa e responsabilità da parte del funzionario; detti aspetti
non appaiono, in particolare, caratterizzare l’attività del
Cappellano cimiteriale, il quale proprio in considerazione del suo
status di sacerdote cattolico, svolge esclusivamente l’adempimento
di mansioni di natura propriamente religiosa, quali celebrazioni delle
Sante messe e benedizione di salme, e non anche – ai sensi della
normativa sopra citata – attività di “istruttoria, predisposizione
e formazione di atti e provvedimenti di notevole grado di
difficoltà”.

Regolamento 31 maggio 2000

Segreteria di Stato. Prima Sezione – Affari Generali. "Regolamento Generale del Vicariato di Roma", del 31 maggio 2000. (Omissis) A Sua Eminenza Reverendissima il Sig. Card. CAMILLO RUINI Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma Dal Vaticano, 31 maggio 2000 N. 475.137 Signor Cardinale, con lo stimato Foglio N. 39700 del 22 […]

Sentenza 27 febbraio 1992, n.1347

Sussiste la finalità di lucro sotto il profilo oggettivo, allorché
una Congregazione religiosa (nella specie: quella delle Suore
Domenicane) gestisce con criteri imprenditoriali una Casa di Cura che
offre un servizio di assistenza sanitaria a chiunque chieda di essere
ricoverato, dietro il pagamento di rette di degenza, annualmente
indicizzate e non comprensive dei costi delle operazioni da
determinarsi, questi ultimi, con i singoli chirurghi. In tale ottica
gestionale, la predetta Congregazione deve essere considerata
“imprenditore” e la clinica da essa gestita va correttamente
inquadrata nella tipologia delle “aziende commerciali”. Con la
conseguenza dell’assoggettamento alla normativa sugli assegni
familiari ex art. 33 L. 797/1955, non ricorrendo nemmeno l’esonero
di cui al D.L. n. 663/79, convertito con la L. n. 33/80.