Sentenza 21 aprile 2010, n.9463
Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose
Il matrimonio religioso ha effetti civili, a seguito della
trascrizione, dal momento della celebrazione. Detto principio non
soffre deroga in caso di trascrizione tardiva, restando indifferente
che il ritardo sia dipeso da fatto dell’ufficiale di stato civile o
da volontà dei coniugi. Di conseguenza, la retroattività degli
effetti della trascrizione tardiva implica il venir meno
dell’eventuale stato vedovile di uno dei coniugi, derivante da
precedente matrimonio, a partire dalla celebrazione del matrimonio
religioso. Ne deriva che, da tale momento, cessa anche il diritto
del coniuge superstite alla pensione di reversibilità del coniuge
defunto, poiché – ai sensi dell’art. 3 del decreto luogotenenziale
18 gennaio 1945 n. 39 – il diritto alla pensione di
reversibilità viene meno per sopravvenuto matrimonio.
D.M. 9 marzo 2009: “Iscrizione al Fondo di previdenza del Clero e dei ministri di culto della Consulta Evangelica, in Napoli-Secondigliano”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 104 del 7 maggio 2009) IL MINISTRO DELL’INTERNO Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903, integrata dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante norme sull’istituzione […]
In base all’articolo 7 della legge 11 giugno 1974, n. 252, gli
istituti, enti e ospedali che eroghino prestazioni del Servizio
sanitario nazionale hanno diritto all’esonero dal pagamento dei
contributi dovuti alla Cassa unica assegni familiari, purché non
perseguano fini di lucro e assicurino ai dipendenti un trattamento per
carichi di famiglia non inferiore a quello previsto per gli assegni
familiari dal d.P.R. n. 797 del 1955. L’assenza del fine di lucro,
quale requisito per l’esonero dal pagamento dei contributi dovuti alla
Cassa Unica Assegni Familiari, ai sensi dell’art. 23 bis d.l. 30
dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33,
sussiste nel caso in cui un ente, pur esercitando attività di
carattere imprenditoriale, destini gli eventuali profitti al
conseguimento delle finalità istituzionali perseguite.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva
ritenuto sussistenti i requisiti per l’esonero in favore di una casa
di cura di proprietà di una congregazione religiosa, avendo accertato
che eventuali avanzi di gestione non venivano incamerati dall’ente
quale profitto dell’attività di cura, ma venivano destinati dall’ente
al miglior conseguimento delle proprie finalità istituzionali).
Ai dipendenti delle comunità ebraiche, anche dopo la privatizzazione
del loro rapporto di lavoro, si applica il regime assicurativo
pubblicistico precedente, ed inoltre sono dovuti all’Inps i contributi
per il Servizio sanitario nazionale per la quota parte di essi
afferenti alle prestazioni di malattia nonché (in via di
anticipazione) i contributi Gescal previsti dalla lett. b) dell’art.
10 legge 14 febbraio 1963, n. 60 a carico dei lavoratori, dovuti a
prescindere dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro. Le
comunità ebraiche non sono invece debitrici dell’Inps per i
contributi per il fondo di garanzia t.f.r., perchè il legislatore
presuppone che nel caso di lavoratori coperti dall’Inadel (ora Inpdap)
non vi sia il rischio di mancato pagamento delle indennità legate
alla cessazione del servizio, e per contributi Tbc, dai quali sono
esclusi i soggetti pubblici tra cui, ai limitati fini dell’art 38
r.d.l. n. 1827 del 1935, rientra la Comunità ebraica di Venezia.
Peraltro i dipendenti della Comunità ebraica di Venezia, assunti
prima della entrata in vigore della legge n. 101 del 1989, conservano
il regime assicurativo pubblicistico, presso la Cassa previdenza
dipendenti enti locali e l’Inadel (ora Inpdap), in quanto la
trasformazione delle Comunità ebraiche in persone giuridiche private,
al pari di analoghe trasformazioni degli enti da pubblici a privati,
non preclude la permanenza del regime pubblicistico del previgente
sistema previdenziale e della relativa contribuzione; infatti la
sentenza della Corte cost. n. 259 del 1990 (che ha dichiarato
costituzionalmente illegittimo il regime pubblicistico stabilito per
le Comunità israelitiche dal r.d. n. 1731 del 1930) stabilisce che
non siano travolte retroattivamente le disposizioni relative al
trattamento previdenziale pubblico dei dipendenti, ispirato a principi
del tutto diversi da quelli posti a base della pronunzia di
incostituzionalità.
Segreteria di Stato. Prima Sezione – Affari Generali. "Regolamento Generale del Vicariato di Roma", del 31 maggio 2000. (Omissis) A Sua Eminenza Reverendissima il Sig. Card. CAMILLO RUINI Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma Dal Vaticano, 31 maggio 2000 N. 475.137 Signor Cardinale, con lo stimato Foglio N. 39700 del 22 […]
I rapporti di lavoro con le Comunità ebraiche italiane, instaurati
precedentemente alla legge di recepimento dell’Intesa del 1989 e
successivamente proseguiti, sono qualificabili come rapporti di
diritto privato; la natura di persone giuridiche private di dette
Comunità emerge,infatti, dalla legge Legge n. 101 del 1989 e dalla
successiva sentenza della Corte Costituzionale n. 259 del 25 maggio
1990, la quale – in particolare – ha dichiarato l’illegittimità delle
norme del R.D. n. 1731 del 1930, attributive della natura di ente
pubblico non economico alle Comunità ebraiche italiane. Da ciò
consegue l’obbligo per queste ultime, relativamente ai rapporti di
lavoro subordinato in atto, quand’anche sorti precedentemente alla
suddetta intesa, di provvedere al versamento dei contributi al fondo
di previdenza dei lavoratori dipendenti.
Accordo amministrativo per l’applicazione della Convenzione di siurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, 16 giugno 2000. Ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana firmata nella Città del Vaticano il sedici giugno duemila, le Autorità competenti, cioè per la Santa Sede: l’Amministrazione […]
Conferenza episcopale italiana. Determinazione 30 maggio 2003: “Versamento dei contributi previdenziali al Fondo clero dell’Inps in favore dei sacerdoti Fidei Donum incardinati in diocesi italiane e sprovvisti della cittadinanza italiana”. (Da “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” 2003, pp. 136-137) DETERMINAZIONE LA 51a ASSEMBLEA GENERALE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA – VISTO l’art. 1 della delibera C.E.I. […]
Decreto Ministeriale 29 gennaio 1979: “Applicazione della legge 22 dicembre 1973, n. 903, nei confronti dei ministri di culto della “Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania” (Associazione cristiana dei testimoni di Geova), in Roma”. (Da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 41 del 10 febbraio 1979) Il Ministro dell’interno: Vista la legge 22 […]