Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 11 novembre 1996, n.177

Il diritto alla libertà religiosa garantito dall’art. 16.1 della
Costituzione spagnola assicura l’esistenza di uno spazio di
autodeterminazione soggettiva dinanzi al fenomeno religioso collegato
alla propria personalità e dignità individuale ed include altresì
una dimensione esterna di agere licere che attribuisce ai cittadini la
facoltà di comportarsi in coerenza con le proprie convinzioni. La
stessa norma costituzionale nel disporre altresì che nessuna
confessione deve assumere carattere statale stabilisce un principio di
neutralità dei poteri pubblici in materia religiosa che si estende
anche alle forze armate. Ciò non impedisce a queste ultime la
celebrazione di festività religiose o la partecipazione a cerimonie
di tal natura; tuttavia il diritto alla libertà religiosa, nella sua
dimensione negativa, garantisce a ciascun soggetto la libertà di
decidere se partecipare o no a questi atti, per cui nonostante le
esigenze di rappresentanza istituzionale proprie delle forze armate i
superiori devono attenersi alle sollecitazioni dei singoli di essere
rilevati dal servizio, in quanto espressione legittima e non
sanzionabile del suo diritto di libertà religiosa.

Sentenza 10 maggio 1995, n.211

Deve essere pronunciata la nullità della trascrizione del matrimonio
canonico contratto da coloro i quali alla data della celebrazione
risultavano già uniti da precedente matrimonio civile. é
manifestamente inammissibile l’eccezione di incostituzionalità
dell’art. 12, n. 2, legge n. 847/29 per asserito contrasto con gli
artt. 3,8,19 della Costituzione, attesa l’intervenuta abrogazione
della disposizione per effetto dell’art. 13 dell’Accordo 18
febbraio 1984 (legge n. 121/1985). L’eccezione, invece, deve essere
dichiarata manifestamente infondata qualora la si intenda rivolta alla
normativa in vigore, giacché quest’ultima in alcun modo menoma o
conculca il diritto di libertà religiosa di coloro i quali,
scegliendo il matrimonio civile, già conseguirono effetti rilevanti
nell’ordinamento statuale. Alla pronuncia di nullità della
trascrizione di un matrimonio canonico consegue l’automatica
invalidità della dichiarazione di scelta del regime patrimoniale resa
dagli sposi all’atto della celebrazione.