Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge regionale 07 febbraio 2011, n.8

L.R. 7 febbraio 2011, n. 8: "Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza". Art. 1 Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza. 1. La Regione autonoma della Sardegna istituisce presso il Consiglio regionale il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato Garante, al fine di assicurare sul territorio regionale la piena […]

Legge regionale 09 dicembre 2009, n.31

L.R. Piemonte 9 dicembre 2009, n. 31: "Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza". Art. 1 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza) 1.La Regione, in attuazione dell'articolo 11, comma 2, dello Statuto e nel rispetto delle competenze degli enti locali, istituisce, presso il Consiglio regionale, il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza […]

Decreto Presidenza Consiglio Ministri 10 marzo 2009, n.43

DPCM 10 marzo 2009, n. 43: “Regolamento recante istituzione e funzionamento del nuovo Osservatorio nazionale sulla famiglia”. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visti gli articoli 29, 30, 31 e 117 della Costituzione; Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, […]

Sentenza 20 marzo 2008, n.7472

Negli ordinamenti musulmani – mediante la “Kafalah” – il minore, per
il quale non sia possibile attribuire la custodia ed l’assistenza
(hadana) nell’ambito della propria famiglia legittima, può essere
accolto da due coniugi od anche da un singolo affidatario (kafil), che
si impegnino a mantenerlo, educarlo ed istruirlo, come se fosse un
figlio proprio, fino alla maggiore età, senza però che l’affidato
(makful) entri a far parte, giuridicamente, della famiglia che così
lo accoglie. Nei Paesi di area islamica (nel caso di specie, il
Marocco) la Kafalah viene generalmente disposta, ai sensi delle
rispettive legislazioni, con procedura giudiziaria o previo accordo,
tra affidanti e affidatari, autorizzato da un Giudice, Non può dunque
escludersi, agli effetti del ricongiungimento familiare,
l’equiparabilità della Kafalah islamica all’affidamento, posto che
tra quest’ultima e il modello dell’affidamento nazionale prevalgono,
sulle differenze, i punti in comune, non avendo entrambi tali istituti
effetti legittimanti e non incidendo, sia l’uno che l’altro, sullo
stato civile del minore; essendo anzi la Kafalah, più
dell’affidamento, vicina all’adozione in quanto, mentre l’affidamento
ha natura essenzialmente provvisoria, la Kafalah, ancorché ne sia
ammessa la revoca, si prolunga tendenzialmente a fino alla maggiore
età dell’affidato.

Decreto ministeriale 02 luglio 2007

Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento per le politiche della famiglia. Decreto 2 luglio 2007: “Ripartizione degli stanziamenti del Fondo delle politiche per la famiglia, ai sensi dell’articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 197 del 25 agosto 2007) IL MINISTRO DELLE POLITICHE PER […]