Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 07 giugno 2017, n.383

"…la Grande Camera
della Corte europea per i diritti dell'uomo, con sentenza del
18 marzo 2011, ric.30814/06, ha assolto
l’Italia dall'accusa di violazione dei diritti umani
per l'esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche,
affermando che la cultura dei diritti dell’uomo non deve
essere posta in contraddizione con i fondamenti religiosi
della civiltà europea, a cui il cristianesimo ha dato un
contributo essenziale. La Corte ha evidenziato inoltre che,
secondo il principio di sussidiarietà, è doveroso
garantire ad ogni Paese un margine di apprezzamento quanto al
valore dei simboli religiosi nella propria storia culturale
e identità nazionale e quanto al luogo della loro
esposizione; in caso contrario, in nome della libertà
religiosa si tenderebbe paradossalmente invece a limitare o
persino a negare questa libertà, finendo per escluderne
dallo spazio pubblico ogni espressione. Il crocifisso,
in particolare, non viene considerato dai giudici di Strasburgo
un elemento di indottrinamento, ma espressione
dell’identità culturale e religiosa dei Paesi di
tradizione cristiana."

Fonte del
documento: http://ogl.chiesacattolica.it
(http://ogl.chiesacattolica.it/2017/11/16/esposizione-del-crocifisso-negli-edifici-pubblici/)

Sentenza 14 novembre 2016, n.48001

L'attività di indottrinamento, finalizzata ad indurre nei
destinatari una generica disponibilità ad unirsi ai
combattenti per la causa islamica e ad immolarsi per la stessa,
non dà la necessaria consistenza a quegli atti di violenza
terroristica o eversiva il cui compimento, per quanto detto,
deve costituire specifico oggetto dell'associazione in esame.
Alla vocazione al martirio è stata invero attribuita
significatività ai fini della ravvisabilità del reato;
ciò, tuttavia, ai limitati fini della valutazione sulla
sussistenza di gravi indizi per l'adozione di misure cautelari nei
confronti del singolo partecipante ad una cellula terroristica,
della quale sia stata aliunde riconosciuta l'effettiva
operatività, e, comunque, laddove alle attività di
indottrinamento e reclutamento sia affiancata quella
di addestramento al martirio di adepti da inviare nei luoghi di
combattimento, che attribuisca all'esaltazione della morte,
in nome della guerra santa contro gli infedeli, caratteristiche
di materialità che realizzino la condizione per la quale possa
dirsi che l'associazione, si propone il compimento di
atti di violenza con finalità di terrorismo.