Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 22 agosto 2011, n.17465

La sentenza ecclesiastica che abbia pronunciato la nullità del
matrimonio per esclusione, da parte di uno dei coniugi, dei bona
matrimonii è delibabile purchè tale divergenza tra volontà e
dichiarazione sia stata manifestata all’altro coniuge o da questo
conosciuta o comunque conoscibile con ordinaria diligenza. Nel caso di
specie, il fidanzamento interrotto da una relazione con altra donna, i
tratti caratteriali del coniuge sensibile al fascino di altre donne e
alieno da legami stabili e duraturi, l’induzione al matrimonio per
intervenuta gravidanza e la convinzione, espressa in varie sedi, che
vi sarebbe stata comunque la possibilità di divorzio, sono apparsi
elementi idonei a ritere insussistente la violazione del principio
dell’affidamento incolpevole.

Sentenza 14 febbraio 2008, n.3709

La prova della riserva mentale riguarda uno stato psicologico che
rimane confinato all’interno della personalità del soggetto agente.
Le dichiarazioni dello stesso sono, dunque, il mezzo con cui tale
stato soggettivo, non altrimenti conoscibile, viene esternato e può
essere conosciuto dai terzi. Sotto questo profilo, pertanto, le
dichiarazioni “de relato ex parte actoris” possono costituire elemento
di prova, quando siano idonee a chiarire quale fosse, al momento in
cui sono state rese, l’atteggiamento psicologico del dichiarante. Per
queste ragioni tali testimonianze possono concorrere a determinare il
convincimento del giudice, ove valutate in relazione a circostanze
obiettive e soggettive o ad altre risultanze probatorie che ne
suffraghino il contenuto, specie quando la testimonianza attenga a
comportamenti intimi e riservati delle parti, insuscettibili di
percezione diretta dai testimoni o di indagine tecnica.