Sentenza 01 febbraio 2008, n.2467
In presenza della dichiarata esclusione di uno o più dei bona
matrimonii, quale causa di nullità del matrimonio concordatario,
l’accertamento rimesso al giudice italiano, della conoscenza o della
conoscibilità di tale esclusione da parte del coniuge non partecipe
della relativa riserva, deve essere condotto sul fondamento degli
elementi obbiettivi di prova acquisiti nel processo ecclesiastico. Il
contenuto della sentenza ecclesiastica vincola il giudice della
delibazione quanto ai fatti che in essa risultano accertati, ma non
gli pone alcun obbligo di applicare i principi enunciati in tema di
prova della simulazione; ciò in considerazione non soltanto della
totale autonomia di valutazione del giudice italiano rispetto a quello
ecclesiastico, ma anche del fatto che il tema rispettivo dei due
giudizi non coincide, giacchè il primo è diretto ad accertare la
sussistenza della voluntas simulane di un coniuge, mentre il secondo
deve verificare il profilo, affatto irrilevante nella disciplina
canonica del matrimonio, della conoscenza o conoscibilità della
riserva unilaterale.